Modifiche alla EU 261/2004: trovato accordo al consiglio UE


Cesare.Caldi

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14 Novembre 2005
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Voli in ritardo o cancellati, la Ue cambia le norme: risarcimenti più bassi e obbligo di trovare un nuovo aereo​

Intesa politica al Consiglio Ue. Più garanzie e automatismi per i consumatori, ma più tolleranza nei confronti delle compagnie sui voli problematici

La novità​

L’Unione europea prova a rimettere mano e ad aggiornare le norme di tutela dei passeggeri che viaggiano in aereo nel continente. Quelle attuali, decise ormai ventuno anni fa, vengono giudicate superate sia dalle aviolinee, sia dalle associazioni dei consumatori. Ma come cambiano le tutele per chi si sposterà in aereo? Ecco le domande e le risposte.

L’intesa politica​

Il Consiglio Ue ha raggiunto, dopo molto tempo, un’intesa politica sulla revisione delle norme Ue 261/2004, il pacchetto che prevede regole comuni per risarcire e assistere i passeggeri in caso d’imbarco negato, cancellazione del volo o suo prolungato ritardo. Da un lato ci sono più garanzie e automatismi per i consumatori, ma dall’altro cambiano (e non in meglio per i passeggeri) i requisiti e le compensazioni previste nel caso di voli in ritardo o cancellati.

Le nuove regole sono già in vigore?​

No. L’iter è ancora lungo. Prossimamente la Commissione europea — l’esecutivo Ue — tra le altre cose dovrà fare una valutazione d’impatto sui risarcimenti automatici. La posizione del Consiglio sarà esaminata dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il Parlamento avrà quindi la possibilità di approvare, modificare o respingere la posizione del Consiglio.

Quali sono i nuovi parametri per i risarcimenti?​

Il tetto massimo — oggi di 600 euro per voli superiori ai 3.500 chilometri — scenderà a 500 euro. Nel dettaglio
a) per i viaggi inferiori a 3.500 chilometri e viaggi intra-Ue il risarcimento si applica per ritardi di oltre 4 ore e sarà di 300 euro
b) per i viaggi superiori a 3.500 chilometri il risarcimento previsto per ritardi superiori a 6 ore e sarà di 500 euro

Cosa cambia rispetto alle norme attuali?​

Oggi il diritto all’indennizzo scatta dopo 3 ore di ritardo — al netto delle cause di forza maggiore — e prevede:
a) 250 euro per le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
b) 400 euro per tutti i voli intra-Ue superiori a 1.500 chilometri e per tutti gli altri compresi tra 1.500 e 3.500 chilometri
c) 600 euro per tutti i voli non intra-Ue superiori a 3.500 chilometri

Cos’è il diritto a essere «reindirizzati»?​

Nel nuovo pacchetto diventa un diritto a tutti gli effetti. Le compagnie devono offrire ai passeggeri un volo alternativo il prima possibile, compresa la possibilità di essere reindirizzati su voli operati da altri vettori o su modalità di trasporto alternative.

E se la compagnia non trova un’alternativa?​

Se il vettore non riesce a fornire un reindirizzamento adeguato entro tre ore dal verificarsi di un’interruzione i passeggeri possono organizzare il proprio reindirizzamento e richiedere un rimborso fino al 400% del costo originale del biglietto.

Cosa cambia sull’assistenza a terra?​

L’Ue definisce meglio il diritto all’assistenza che prevede bevande, cibo, alloggio. Se una compagnia aerea non dovesse fornirla, i passeggeri potranno provvedere autonomamente e ottenere un rimborso in seguito. In caso di ritardo in pista, i passeggeri avranno diritto all’assistenza minima e dovranno essere sbarcati dopo 3 ore.

Entro quanto tempo i vettori devono rispondere?​

La compagnia aerea sarà tenuta a dare ai passeggeri moduli precompilati per la richiesta di risarcimento. E ci saranno scadenze rigorose per rispondere ai reclami dei passeggeri. I passeggeri avranno fino a 6 mesi dal momento dell’interruzione del servizio per presentare una richiesta o un reclamo alla compagnia aerea. Viene introdotto un termine di 14 giorni dalla presentazione della richiesta entro il quale le compagnie dovranno pagare un risarcimento o fornire una risposta chiara e motivata al passeggero.

 
Ultima modifica:
Mi sembra un peggioramento su tutta la linea, il limite minimo per ottenere la compensazione sale da 3 a 4 ore e gli importi diminuiscono.
Unica cosa positiva l'obbligo per le compagnie di pagare il risarcimento o di rispondere al reclamo entro 14 giorni.

Comunque questa è solo una proposta del Consiglio UE, poi dovrà passare dal Parlamento UE che potrà modificarla.
 
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Quello in realtà è un vantaggio per le compagnie (soprattutto LC), perché hai un costo certo

Ma anche per il pax.
Immagina quando ti rischedulano il volo dalla mattina alla sera e non ti vengono proposte alternative.
Oggi ingoi il boccone amaro, specie se lo schedule change avviene >14gg prima.
Domani potresti - in autonomia - riprogrammarti il volo senza il timore di non essere rimborsato.
 
Ma anche per il pax.
Immagina quando ti rischedulano il volo dalla mattina alla sera e non ti vengono proposte alternative.
Oggi ingoi il boccone amaro, specie se lo schedule change avviene >14gg prima.
Domani potresti - in autonomia - riprogrammarti il volo senza il timore di non essere rimborsato.

Leggendo l'articolo mi sembra di capire che il rimborso per la riprotezione fai da te sia valido solo per la cancellazione immeditata quando sei in aeroporto e ti cancellano il volo e la compagnia non riesce a trovarti un posto su un volo alternativo. Bisognerebbe avere un articolato della proposta di direttiva che specifichi meglio.

Comunque 400% non è molto e potrebbe non bastare, se ad esempio hai pagato il volo a prezzo scontato mettiamo 100 euro se te lo cancellano in aeroporto e non ri proteggono e devi comprarti sul momento un altro volo con partenza immediata 400 euro potrebbero non bastare specie se sei in alta stagione.

Le compagnie potrebbero anche giocarci su questa norma, se comprarti loro un volo alternativo per riproteggerti costa alla compagnia piu' del 400% di quanto hai pagato il biglietto, potrebbero volutamente non riproteggerti e pagarti il rimborso che gli conviene.
 
Se uno volesse fare una discussione seria (che probabilmente è già stata fatta altrove), dovrebbe prendere in esame svariati parametri:
1) alcuni ritardi sono dovuti a fattori totalmente esogeni, per es. aree vietate al traffico civile, o sciopero controllori di volo francesi che torna ogni estate come la polemica sul costo dei voli per la Sardegna alla vigilia di ferragosto;
2) asimmetricità: sono regole che si applicano solo ai vettori comunitari, per quelli extra-UE solo se il volo origina in UE (non se ci arriva);
3) le LC riproteggono solo su se stesse, le legacy riproteggono solo sul proprio circuito. C'est la vie.

La normativa attuale è uno dei tanti risultati dell'adorazione della protezione dei consumatori da parte della Commissione Europea, non fosse altro perché inventando questa materia si è creata una competenza e relativo potere. Solo che questa ed altre tendenze si sono trasformate più di recente nella distruzione della politica industriale sulla base di considerazioni ecologiste che, per quanto meritevoli (e non sono in grado di dire quanto lo siano), non tengono conto della già bassa competitività delle industrie europee. Ed alla fine sono scelte politiche, dunque si può biasimare il funzionario euroburocrate solo fino ad un certo punto.

Per finire il pippone, di cui mi scuso, la proposta di cui sopra prova a riequilibrare un mercato dove le compagnie europee sono già sfavorite rispetto a golfare, TK o cinesi in tanti modi (costo del lavoro, prestiti statali, lo stesso sorvolo della Russia). E si prende dove si può, ovvero dalla tasca dei consumatori e (forse) da quella delle LC.

Approvata dal Consiglio Europeo, è già qualcosa.
 
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Leggendo l'articolo mi sembra di capire che il rimborso per la riprotezione fai da te sia valido solo per la cancellazione immeditata quando sei in aeroporto e ti cancellano il volo e la compagnia non riesce a trovarti un posto su un volo alternativo. Bisognerebbe avere un articolato della proposta di direttiva che specifichi meglio.

Comunque 400% non è molto e potrebbe non bastare, se ad esempio hai pagato il volo a prezzo scontato mettiamo 100 euro se te lo cancellano in aeroporto e non ri proteggono e devi comprarti sul momento un altro volo con partenza immediata 400 euro potrebbero non bastare specie se sei in alta stagione.

Le compagnie potrebbero anche giocarci su questa norma, se comprarti loro un volo alternativo per riproteggerti costa alla compagnia piu' del 400% di quanto hai pagato il biglietto, potrebbero volutamente non riproteggerti e pagarti il rimborso che gli conviene.

Il diritto alla autoriprotezione in self-service sarebbe, a mio avviso, una grande vittoria per i consumatori. Sicuramente la norma dovrà essere scritta con attenzione per evitare abusi: anche solo capire se si tratti del 400% del prezzo originale (EUR 100 diventano 400) oppure del 400% in più rispetto al prezzo originale (EUR 100 diventano 500) è un dettaglio importante. E sarebbe da capire anche che valore si dia ai biglietti acquistati con miglia premio.
 
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Sul sito https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN/TXT/?from=EN&uri=CELEX:52013PC0130 c'è il testo completo della proposta con le note di accompagnamento.
Ci sono varie cose, al volo leggo qua e la

Il vettore aereo può raggiungere un accordo volontario con il passeggero che sostituisca le disposizioni in materia di risarcimento di cui al paragrafo 1, a condizione che tale accordo sia confermato da un documento sottoscritto dal passeggero e che ricordi a quest'ultimo il diritto al risarcimento previsto dal presente regolamento.
Wizzair Rule? Se l'accordo prevede la rinuncia del pax del diritto al risarcimento e il passeggero firma, les jeux sont fait, rien ne va plus

"4. Se il vettore aereo può dimostrare che la cancellazione, il ritardo o la modifica del volo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero stateadottate tutte le misure del caso, esso può limitare i costi totali dellasistemazione in albergo a 100 EUR a notte e per passeggero e a un massimo di tre pernottamenti.
Con cento euro a notte in millemila locations dormi al massimo all'ostello ...

6. Se il passeggero non acquista un biglietto direttamente dal vettore aereo operativo ma da un suo intermediario stabilito nell'Unione, quest'ultimo fornisce al vettore le informazioni per contattare il passeggero, a condizione che il passeggero abbia dato un'autorizzazione esplicita e in forma scritta. L'autorizzazione può avvenire solo sulla base dell'esplicito consenso del passeggero ("opt-in"). Il vettore può utilizzare queste informazioni esclusivamente per soddisfare gli obblighi di informazione a norma del presente articolo, e non a scopo di marketing, ed è tenuto a cancellarli entro 72 ore dal completamento del contratto di trasporto.
Norma anti OTA, ma solo per quelle stabilite nella Comunità ...

1. Pur avendo una totale libertà commerciale per stabilire le condizioni con cui consentono il trasporto dei bagagli, i vettori aerei indicano chiaramente, al momento della prenotazione e nella zona di registrazione (compresi i terminali automatici per la registrazione), il bagaglio massimo autorizzato che i passeggeri possono imbarcare in cabina o nella stiva dell'aeromobile su ciascun volo incluso nella loro prenotazione, precisando se il numero dei bagagli è limitato. Se sono previsti oneri aggiuntivi per il trasporto dei bagagli, i vettori aerei indicano chiaramente idettagli di tali oneri al momento della prenotazione e su richiesta all'aeroporto.
Niente bagaglio dimensioni trolley obbligatorio: le sentenze spagnole anti compagnie LC temo che faranno una brutta fine

2. Le seguenti circostanze non sono considerate eccezionali:
...
ii. indisponibilità dell'equipaggio di volo o di cabina (salvo se tale indisponibilità è dovuta a vertenze di lavoro).

Ahia, lo sciopero oggi lo è. Se per sciopero cancellano oggi per domani? Spero valga quanto previsto per le concellazioni sotto data.

"4. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 6, il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata. Tuttavia, qualora una parte del viaggio sia effettuata, conformemente al contratto di trasporto, con altri mezzi di trasporto o in elicottero, il presente regolamento si applica all'intera tratta e la parte del viaggio effettuata con un mezzo alternativo è considerata come una coincidenza ai fini del presente regolamento.";
Questa è interessante, in vista di un biglietto treno (o nave) + aereo

[art. 4, aggiunte]: "4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai biglietti di ritorno quando al passeggero è negato l'imbarco su un volo diritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata o non aver pagato diritti aggiuntivi a tale scopo.
Salta la regola del volato? Non sarebbe male
5. Se un passeggero o un intermediario che agisce per suo conto segnalano errori ortografici nel nome di uno o più passeggeri inclusi nello stesso contratto di trasporto che potrebbero giustificare il negato imbarco, il vettore aereo li corregge fino a 48 ore prima della partenza senza oneri aggiuntivi per il passeggero o l'intermediario, fatte salve le eventuali norme nazionali o internazionali che lo vietano."

[definizioni]
(s) «prezzo del biglietto»: il prezzo totale pagato per un biglietto che comprende la tariffa aerea nonché tutte le tasse, i diritti, le imposte e i supplementi versati per tutti i servizi obbligatori e facoltativi inclusi nel biglietto;
(t) «prezzo del volo»: il valore ottenuto moltiplicando il prezzo del biglietto per il rapporto tra la distanza del voloe la distanza totale della tratta o delle tratte comprese nel biglietto;
Forse qui c'è la risposta a Kenadams: si parla di tariffa aerea, che io paghi il biglietto con denaro o miglia dovrebbe essere ininfluente
 
(t) «prezzo del volo»: il valore ottenuto moltiplicando il prezzo del biglietto per il rapporto tra la distanza del voloe la distanza totale della tratta o delle tratte comprese nel biglietto;
Forse qui c'è la risposta a Kenadams: si parla di tariffa aerea, che io paghi il biglietto con denaro o miglia dovrebbe essere ininfluente
Non credo.
Mi sembra più che serva a quantificare una o più tratte facenti parte di un biglietto che non deve essere rimborsato nella sua interezza.
 
Passo.
L'impressione che ho avuto leggendo il documento è che rimangono un sacco di cose dette e non dette nonché di aree grige (buone perché i soliti noti possano approfittarne, vero Michael e Jozsef?)
 
6. Se il passeggero non acquista un biglietto direttamente dal vettore aereo operativo ma da un suo intermediario stabilito nell'Unione, quest'ultimo fornisce al vettore le informazioni per contattare il passeggero, a condizione che il passeggero abbia dato un'autorizzazione esplicita e in forma scritta. L'autorizzazione può avvenire solo sulla base dell'esplicito consenso del passeggero ("opt-in"). Il vettore può utilizzare queste informazioni esclusivamente per soddisfare gli obblighi di informazione a norma del presente articolo, e non a scopo di marketing, ed è tenuto a cancellarli entro 72 ore dal completamento del contratto di trasporto.
Norma anti OTA, ma solo per quelle stabilite nella Comunità ...

Ehm, direi più il contrario…
 
La normativa attuale è uno dei tanti risultati dell'adorazione della protezione dei consumatori da parte della Commissione Europea, non fosse altro perché inventando questa materia si è creata una competenza e relativo potere. Solo che questa ed altre tendenze si sono trasformate più di recente nella distruzione della politica industriale sulla base di considerazioni ecologiste che, per quanto meritevoli (e non sono in grado di dire quanto lo siano), non tengono conto della già bassa competitività delle industrie europee. Ed alla fine sono scelte politiche, dunque si può biasimare il funzionario euroburocrate solo fino ad un certo punto.

Dal punto di vista delle compagnie aeree, il pezzo in grassetto e' sbagliato. Malgrado EU261, malgrado l'ETS, malgrado il fatto che non si sia ancora riusciti ad avere un Single European Sky, le compagnie aeree europee sono leader mondiali per quanto riguarda i margini (con ovvie eccezioni).

Ecco, limitare l'accesso alle compagnie di stato cinesi (tutte, in sostanza) sarebbe cosa buona, ma EU261 c'entra poco con quella.