Con la Circolare n. 11/E in data 3 aprile 2006, l’Agenzia delle Entrate, nel chiarire svariate problematiche relative a: imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative, afferma che:
“Circa la necessità di annullare il contrassegno ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, si ritiene che l’annullamento è obbligatorio in tutti i casi in cui la legge ne prevede una particolare modalità e individua i soggetti che devono curarne l’adempimento (come dispone, ad esempio l’articolo 6 della tariffa per le cambiali). Negli altri casi, invece, si può omettere l’annullamento poiché il contrassegno contiene già l’indicazione del giorno e dell’ora di emissione. Inoltre è impossibile rimuoverlo dall’atto su cui è stato applicato senza provocarne la lacerazione rendendolo inservibile. La disciplina dell’imposta di bollo, mentre precisa i termini entro i quali l’imposta deve essere corrisposta (articolo 2 del d.P.R. n. 642 del 1972) non prevede alcun termine di validità dei valori bollati. Pertanto, i contrassegni possono essere utilizzati indipendentemente dalla data della loro emissione, nel rispetto dell’articolo 11 del predetto d.P.R. che dispone “Per gli atti soggetti a bollo fin dall’origine l’applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone, deve precedere l’eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione”. Non si configura , pertanto, alcun limite temporale all’utilizzo dei contrassegni, rispetto alla data di emissione stampata sugli stessi.”
Nella sopraccitata circolare dunque si distinguono due casi nell’annullamento delle marche, quello in cui “la legge ne prevede una particolare modalità e individua i soggetti che devono curarne l’adempimento” (è il caso del passaporto!) e quello in cui “si può omettere l’annullamento” (in quanto fa fede la data del documento su cui è applicata la marca).
Per quanto riguarda dunque le modalità e l’obbligatorietà dell’annullamento della marca di concessione governativa da applicare sul passaporto è necessario riferirsi al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 641 – Tariffa art. 1 (e successive modificazioni) (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972) che, dopo aver stabilito il valore aggiornato della marca (portato a 40,29 euro con l’ultima modificazione), precisa che:
“In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l’emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell’Automobile club d’Italia.”
Da cui si evince chiaramente che le marche, sui passaporti, devono essere non solo apposte ma anche obbligatoriamente annullate.
http://www.neosair.it/Content/Cms/PDFs/chiarimenti_contrassegno.pdf
Pertanto si evince che le marche devono essere annullate.