ciao a tutti,
qualcuno sa se questo articolo del regolamento UE 996/2010 che obbliga i vettori a richiedere ai pax un contatto alternativo dei familiari si estende anche ai TO ?
esempio: io TO charterizzo su LMP, devo richiedere ai pax il contatto alternativo come dice la norma?
grazie a chi puo dirmi qualcosa.
Per poter informare rapidamente i familiari dei passeggeri della presenza dei loro parenti a bordo dell’aeromobile incidentato, le compagnie aeree propongono ai viaggiatori di indicare il nome e i dati di una persona da contattare in caso di incidente. Tali informazioni possono essere utilizzate dalle compagnie aeree soltanto in caso di incidente e non sono comunicate a terzi né utilizzate per scopi commerciali.
4. Il nome di una persona a bordo non è reso pubblico prima che i familiari di tale persona siano stati informati dalle pertinenti autorità. L’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), è mantenuto riservato in conformità degli atti giuridici dell’Unione e della legislazione nazionale e il nominativo di ciascun individuo figurante in tale elenco è reso pubblico, nel rispetto del medesimo, nella misura in cui i rispettivi familiari delle persone presenti a bordo non si siano opposti.IT 12.11.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 295/47
( 1
qualcuno sa se questo articolo del regolamento UE 996/2010 che obbliga i vettori a richiedere ai pax un contatto alternativo dei familiari si estende anche ai TO ?
esempio: io TO charterizzo su LMP, devo richiedere ai pax il contatto alternativo come dice la norma?
grazie a chi puo dirmi qualcosa.
Per poter informare rapidamente i familiari dei passeggeri della presenza dei loro parenti a bordo dell’aeromobile incidentato, le compagnie aeree propongono ai viaggiatori di indicare il nome e i dati di una persona da contattare in caso di incidente. Tali informazioni possono essere utilizzate dalle compagnie aeree soltanto in caso di incidente e non sono comunicate a terzi né utilizzate per scopi commerciali.
4. Il nome di una persona a bordo non è reso pubblico prima che i familiari di tale persona siano stati informati dalle pertinenti autorità. L’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), è mantenuto riservato in conformità degli atti giuridici dell’Unione e della legislazione nazionale e il nominativo di ciascun individuo figurante in tale elenco è reso pubblico, nel rispetto del medesimo, nella misura in cui i rispettivi familiari delle persone presenti a bordo non si siano opposti.IT 12.11.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 295/47
( 1