Info rimborso


AZA1770

Principiante
Utente Registrato
6 Novembre 2005
495
31
0
48
Genova, Liguria.
Si tratta di un regolamento europeo, direttamente applicabile in Italia, il 261/2004 "regole comuni in materia di compensazione o assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato" in vigore dal 17 febbraio 2005.

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_046/l_04620040217it00010007.pdf

Per il rimborso il ritardo deve superare le 5 ore. Poi ci sono altri obblighi di assistenza stabiliti in base all'entità del ritardo e alla lunghezza del volo (è l'art. 6).

Su procedure concretamente applicate in generale e da FR in particolare non so nulla, diciamo che ho una conoscenza soltanto "manualistica" della questione.
 
La domanda posta da Mr Mistral ra stata posta anche da me qualche tempo fa...senza purtroppo nessuno che sapesse darmi una risposta...

L'altro giorno ero in aeroporto a Lubecca in attesa del volo FR che mi riportasse a PSA e c'era una gran nebbia.
L'aereo è stato in hold per 40 minuti dopodichè all'ultimo tentativo per nostra fortuna è riuscito ad atterrare.
Già ci era stato detto comunque che uin caso di diversione ad Amburgo l'aereo non ci avrebbe atteso.
Ora dico io...cosa sarebbe successo in quel caso a noi poveri passeggeri?
Il volo successivi di FR era dopo 2 gg....ci avrebbero fatto attendere tant??
Ma la carta dei diritti del passeggero è derogabile dal contratto con la compagnia aerea o ha valore??
possibile che ancora non ci sia chiarezza sul punto??
Tra l'altro si parlava di un regolamento comunitario (o qualcosa del genere) che disciplinava i casi di ritardi e cancellazione che avrebbe avuro valore anche per le low cost... Che fine ha fatto??

Un salutone a tutti

Alberto
 
Citazione:Messaggio inserito da avroRJ

Ma la carta dei diritti del passeggero è derogabile dal contratto con la compagnia aerea o ha valore??

l'art. 15 del regolamento che ho citato recita:

"Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal
presente regolamento non possono essere oggetto di restrizioni
o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o
restrittive del contratto di trasporto."

Per Mr. Mistral; a me hanno insegnato così; rimborso solo per ritardi superiori a 5 ore. Comunque leggiti il regolamento e mi sembra che il testo non lasci adito a dubbi (vedi art. 6, comma 1 in fondo). Dopo due ore scattano solo gli obblighi di assistenza (pasti e bevande; sistemazione in albergo; due telefonate o fax gratuiti).

Ciao
 
Citazione:Messaggio inserito da Mr.Mistral

Ciao,

per la precisione il rimborso scatta dopo due (2) ore, ma solo per cause TOTALMENTE legate alla compagnia.
...
Quindi ad eseempio no per scioperi o meteo, sì per ritardi operativi.
 
Citazione:per la precisione il rimborso scatta dopo due (2) ore, ma solo per cause TOTALMENTE legate alla compagnia.
Quindi ad eseempio no per scioperi o meteo, sì per ritardi operativi.

mi inquieta sempre di più il fatto che evidentemente leggo i testi e capisco una cosa per l'altra; io continuo a vedere che di *rimborso* del prezzo del biglietto si parla solo per ritardo superiore alle 5 ore :-)
 
Citazione:
Quindi ad eseempio no per scioperi o meteo, sì per ritardi operativi.

però l'art. 947 del nuovo codice della navigazione dice:

Art. 947 (Impedimenti del vettore). - In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

Da come mi era stata spiegata la cosa qui c'è il rinvio al regolamento 261/2004 però con l'aggiunta "anche per causa di forza maggiore" e quindi nel senso di una maggiore garanzia verso il passeggero proprio in casi come la nevicata improvvisa o altri fattori meteo.