E' stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il DL 18 ottobre 2012 n. 179. All'art. 38 si dà per la prima volta la definizione legislativa di "base".
Art. 38.
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini del diritto aeronautico, l’espressione «base» identifica un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un’impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un’attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività. Un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia è considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un’attività di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
L'ultimo inciso, in particolare, significa che in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente (il quale prevede che, per i tributi periodici quali le imposte sui redditi e l'IVA, le modifiche hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore delle leggi che le modificano), questa modifica ha effetto retroattivo su tutto il 2012.
Art. 38.
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini del diritto aeronautico, l’espressione «base» identifica un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un’impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un’attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività. Un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia è considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un’attività di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
L'ultimo inciso, in particolare, significa che in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente (il quale prevede che, per i tributi periodici quali le imposte sui redditi e l'IVA, le modifiche hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore delle leggi che le modificano), questa modifica ha effetto retroattivo su tutto il 2012.