A parte che l'eccessiva onerosità come causa di risoluzione (e non di annullamento o nullità) di un contratto è solo e soltanto quella sopravvenuta, guarda che anche l'obbligazione assunta dal vettore (trasportarti da x a y in J) è una prestazione, mica solo la componente del rapporto contrattuale consistente in denaro!!
In questo caso secondo il nostro codice civile potremmo parlare quindi, a mio parere, di annullabilità del contratto per errore ostativo.
Non per essere pedante, ma anche se nel linguaggio corrente i termini vengono spesso utilizzati a capocchia, risoluzione, rescissione, annullabilità e nullità del contratto sono istituti completamente diversi tra loro, e dalle conseguenze giuridiche profondamente differenti.
L'annullamento di un contratto deve essere dichiarato da un giudice, ed ha efficacia retroattiva, con effetto caducatorio su prestazione e controprestazione.
L'inadempimento unilaterale da parte di UA sarebbe dunque una forzatura (sempre ragionando secondo il nostro c.c.).
sarebbe interessante chiedere ad un avvocato un parere nel merito. Ne conosci qualcuno qui sul forum?