Codice della Navigazione
Art. 490.
(Obbligo di salvataggio).
Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo.
È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.
Art. 982.
(Obbligo di salvataggio e di assistenza a persone in pericolo).
Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare o di riprendere il volo, il comandante dell'aeromobile soccorritore è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentare il salvataggio, o, quando ciò non sia possibile, l'assistenza delle persone.
È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare o di prestare assistenza, a persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.
Vedere una autorità, per giunta del ramo, che con disposizione amministrativa obbliga ad ignorare il dettato della legge è triste, molto triste. E chi detta norme o spinge sottoposti a dettare norme che vanno in tale direzione merita solo di essere sottoposto al giudizio della Legge -degli uomini, e se crede (come dice di credere) a quella di Dio-