E' legale ed è regolamentato dalla circolare inps nr. 94 del 8/7/2011 quinta pagina dove parla del periodo neutro...per il ritiro del crewmember non saprei dirti.
scusa forse leggo male ma la circolare al punto che indichi tu non riguarda la domanda che ho fatto io. Questa cirocolare indica per mezzo del modello SR.85 e l'autocertificazione riguardo redditi percepiti durante il mantenimento dei brevetti e come bisogna informare l'INPS a tal proposito ma non dice che i corsi si possono fare durante la Cigs sia a terra che in volo o mi sbaglio?
C) Mantenimento dei titoli e delle certificazioni aereonautiche.
......., A seguito delle modifiche normative introdotte, si forniscono le nuove indicazioni operative, condivise con l’ ENAC - Direzione Regolazione Personale di Volo.
Il conseguimento, il ripristino e il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota, regolati dalla vigente normativa con specifiche e diversificate modalità di addestramento e accertamenti di idoneità, sono registrate e aggiornate nel data base informatico dell’ENAC, a seguito della verifica del verbale del controllo in volo o al simulatore e relativa check list, presentati dall’esaminatore che attesta l’effettuazione dell’attività minima annuale da parte del pilota.
Le peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa svolta dal personale pilota richiedono di definire un periodo neutro, nel caso in cui il personale pilota in CIGS o mobilità presti attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, con operatore aereo diverso dall'azienda destinataria dei provvedimenti di CIGS o mobilità da cui dipende, o dipendeva, il lavoratore.
Tale periodo deve considerarsi neutro solo ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo delle comunicazioni di cui ai punti a) e b).
Il predetto personale, pertanto, esclusivamente in questo caso, è esonerato dalla presentazione delle comunicazioni in questione, ma deve presentare l’autocertificazione di seguito indicata.
Ai fini dell’accertamento del periodo neutro, è necessario che l’Istituto possa stabilire il periodo di tempo, sia in volo che a terra, durante il quale un pilota riceve addestramento al volo remunerato per conseguire i titoli dianzi specificati.
Il personale pilota, pertanto, in coincidenza con la scadenza di validità delle abilitazioni possedute e, all'esito del rinnovo o ripristino delle medesime, deve comunicare annualmente all'INPS, nel termine di 30 giorni successivi dal rilascio delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata sul libretto di volo, un'autocertificazione, ai sensi dell' art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod., con le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., nella quale dichiari i periodi di attività lavorativa remunerata finalizzati esclusivamente al mantenimento delle predette abilitazioni.
All’autocertificazione deve essere allegata copia integrale del libretto di volo di cui l'interessato deve autocertificare la conformità all'originale in suo possesso, con le formalità previste dell’art. 19 del citato D.P.R. e la copia fotostatica di un documento di identità dell’interessato.
Anche per il rinnovo delle abilitazioni per classe “SEP Land” che hanno una validità di due anni, ai fini del computo del periodo neutro, in coincidenza con la scadenza di validità delle abilitazioni possedute e, all'esito del rinnovo o ripristino delle medesime, il personale pilota deve autocertificare il periodo di addestramento, nei medesimi tempi e formalità sopra descritti.
Il rinnovo o il ripristino delle licenze, il cui periodo massimo di durata è quinquennale, dipende dal mantenimento o ripristino delle abilitazioni possedute ed è formalizzato in via amministrativa dall’ENAC, pertanto non si configurano aspetti di competenza dell’ INPS.
Anche nel caso di mancato rinnovo o ripristino delle abilitazioni, il periodo di attività lavorativa remunerata finalizzata esclusivamente all’addestramento, sarà considerato periodo neutro ove sia autocertificato con le modalità sopradescritte.
In mancanza della presentazione dell’autocertificazione, le Strutture territorialmente competenti provvederanno alla sospensione della prestazione di CIGS o mobilità e relativa prestazione integrativa e, contestualmente, invieranno agli interessati richiesta di documentazione presso la residenza risultante agli atti dell’Istituto (ad esempio DID). La prestazione sarà ripristinata, a decorrere dalla data di sospensione, al momento dell’inoltro della documentazione richiesta.
Il modello di autocertificazione, “Autocert. rinn. abil. volo COD SR85”, è reperibile sul sito dell’Istituto
www.inps.it nella sezione moduli e può essere trasmesso anche in via telematica alle Strutture territoriali competenti che lo inseriranno nel fascicolo personale del lavoratore.
Le Strutture territoriali competenti, nei casi in cui occorra ricostruire il percorso delle attività svolte dal personale pilota, a partire dall’inizio della prestazione fruita, richiederanno l’esibizione degli originali dei libretti di volo eventualmente esauriti durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, oppure ne chiederanno la copia integrale di cui il pilota dovrà autocertificare la conformità agli originali in suo possesso, accludendo la copia fotostatica di un documento in suo possesso.
L’ assenza delle autocertificazioni sopra specificate determina la caducazione dall’esonero delle comunicazioni di cui alle lettere a) e b), in quanto l’attività lavorativa remunerata svolta presso gli operatori aerei sopra indicati non è riconosciuta come periodo neutro e, conseguentemente, produce la decadenza dal diritto alle prestazioni con le decorrenze previste dalla normativa vigente sopra citata.
Infine si precisa che, i compensi/proventi percepiti per l’attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento dei titoli e certificazioni areonautiche del personale pilota, soggiacciono:
per la prestazione di CIGS, al principio del cumulo dei redditi da lavoro con l’integrazione salariale e la prestazione accessoria dell’F.T.A. (Circolare n. 130/2010, Delibera n. 22/2009 F.T.A.);
per l’indennità di mobilità ordinaria alle disposizioni di cui alla Circolare n. 67/2011.
Il personale navigante non pilota , come recentemente precisato dall’ENAC, non è tenuto a presentare l’ autocertificazione, in quanto per il conseguimento e il mantenimento dell' Attestato di Formazione per la Sicurezza (AFS), non è prevista alcuna attività di volo, pertanto eventuali periodi di lavoro svolti durante la percezione delle prestazioni sono assoggettati agli obblighi di comunicazione di cui alle lettere a) e b).