DOVE VOLANO LE TASSE DI ALITALIA
di Marco Greggi 14.01.2008
Nella vicenda Alitalia e della sua possibile cessione ad Air France bisogna tener conto anche degli aspetti fiscali. Perché dopo la ristrutturazione la compagnia tornerà probabilmente a creare valore. La convenzione Ocse contro le doppie imposizioni dispone che la tassazione avvenga solo nel luogo in cui è localizzata la sede di direzione effettiva. Oggi è ovviamente l'Italia, ma domani? Il ministero dell'Economia deve pretendere adeguate garanzie in merito. Magari prendendo esempio dal governo olandese, che ha fatto bene i conti prima dell'accordo per Klm.
Della vicenda Alitalia si sono occupati, anche su lavoce.info, esperti di finanza, d’azienda e giuristi. Ma molti sono gli investitori stranieri che si fanno avanti con progetti più o meno condivisibili, più o meno convenienti. E allora è importante considerare anche un altro aspetto della questione, quello relativo alla fiscalità internazionale, le tasse.
Perché se è vero che oggi la compagnia di bandiera sembra più che altro un pozzo senza fondo, che macina perdite giorno dopo giorno, è opinione comune che Alitalia (o per i pessimisti, almeno una sua porzione) possa essere rilanciata sul mercato dopo una ristrutturazione, o una sensibile riduzione del personale unitamente ad altri correttivi, che sarà onere del prossimo proprietario configurare in modo conveniente.
Insomma, tornerà a creare valore.
E se questo accadrà, bisogna fin dalle trattative di cessione tenere conto anche delle regole fiscali per evitare che la cessione di Alitalia (oggi) determini anche la cessione della redditività che la compagnia produrrà (domani).
LA CONVENZIONE OCSE
Il modello di convenzione Ocse contro le doppie imposizioni, che regola i rapporti fiscali fra Stati, dedica un articolo particolare, l’articolo 8 alle compagnie di trasporto aereo, disponendo che esse debbano essere tassate solo nel luogo in cui è localizzata la sede di direzione effettiva (place of effective management). (1)
Significa che i proventi di una compagnia come Alitalia, che opera in due Stati che hanno stipulato una convenzione conforme al modello Ocse nell’articolo 8, come Italia e Francia, sono tassati solamente nel luogo ove è localizzata la sede della direzione effettiva della compagnia. Nel caso dell’Alitalia di oggi, ovviamente, in Italia visto che la sua sede è a Roma. Ma in futuro ?
Che garanzie ci sono che il place of effective management della compagnia sia mantenuto nel nostro paese dai cugini d’oltralpe?
O forse l’Italia dovrà abbandonare le sue pretese fiscali sulla nuova Alitalia, una volta risanata e lanciata sul mercato ?
Credo che la dirigenza del ministero dell’Economia, alla quale il dettaglio non è sfuggito, dovrà far pesare sul tavolo delle trattative anche questo interrogativo, pretendendo dalla controparte adeguate garanzie, per così dire, dell’interesse fiscale statale.
Non si tratta quindi solo di relazioni industriali, ma di una soluzione a un problema, quello di Alitalia, che deve necessariamente avvenire in modo aggregato, coinvolgendo anche aspetti che superano la mera convenienza hic et nunc dell’operazione nel suo complesso.
IL PRECEDENTE OLANDESE
Un precedente c’è, ed è uno che pesa, visto che riguarda proprio Air France, quando a suo tempo ha condotto la trattativa per Klm nel 2003 – 2004.
In quel caso l’accordo fu raggiunto a tre, fra Air France, Klm e il governo dei Paesi Bassi, con la prima compagnia che si era espressamente impegnata a mantenere in Olanda il place of effectivemanagement per Klm fino a una successiva modifica proprio della convenzione fra Olanda e Francia. (2)
Insomma, gli olandesi hanno dimostrato di saper far bene i conti, anche e soprattutto dal punto di vista fiscale, continuando a garantirsi il gettito di Klm, seppur nella sua nuova veste francofona.
Credo che si possa e si debba imparare dalla lezione olandese per evitare che, oltre agli aerei, prendano il volo anche le tasse pagate all’erario.
(1) Il primo comma nella versione del 2005 del modello Ocse recita: “Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated”.
(2) Letteralmente “Klm, Air France and the State of the Netherlands have agreed separately that Air France and Klm shall ensure that the place of effective management of Klm’s existing transport enterprise will be retained in the Netherlands for purposes of Dutch tax and the France-Netherlands double taxation convention at least until the bilateral treaty is ratified or the current convention is amended.”Come si legge nell’ultima comunicazione annuale AirFrance-Klm alla Sec statunitense.
lavoce.info
di Marco Greggi 14.01.2008
Nella vicenda Alitalia e della sua possibile cessione ad Air France bisogna tener conto anche degli aspetti fiscali. Perché dopo la ristrutturazione la compagnia tornerà probabilmente a creare valore. La convenzione Ocse contro le doppie imposizioni dispone che la tassazione avvenga solo nel luogo in cui è localizzata la sede di direzione effettiva. Oggi è ovviamente l'Italia, ma domani? Il ministero dell'Economia deve pretendere adeguate garanzie in merito. Magari prendendo esempio dal governo olandese, che ha fatto bene i conti prima dell'accordo per Klm.
Della vicenda Alitalia si sono occupati, anche su lavoce.info, esperti di finanza, d’azienda e giuristi. Ma molti sono gli investitori stranieri che si fanno avanti con progetti più o meno condivisibili, più o meno convenienti. E allora è importante considerare anche un altro aspetto della questione, quello relativo alla fiscalità internazionale, le tasse.
Perché se è vero che oggi la compagnia di bandiera sembra più che altro un pozzo senza fondo, che macina perdite giorno dopo giorno, è opinione comune che Alitalia (o per i pessimisti, almeno una sua porzione) possa essere rilanciata sul mercato dopo una ristrutturazione, o una sensibile riduzione del personale unitamente ad altri correttivi, che sarà onere del prossimo proprietario configurare in modo conveniente.
Insomma, tornerà a creare valore.
E se questo accadrà, bisogna fin dalle trattative di cessione tenere conto anche delle regole fiscali per evitare che la cessione di Alitalia (oggi) determini anche la cessione della redditività che la compagnia produrrà (domani).
LA CONVENZIONE OCSE
Il modello di convenzione Ocse contro le doppie imposizioni, che regola i rapporti fiscali fra Stati, dedica un articolo particolare, l’articolo 8 alle compagnie di trasporto aereo, disponendo che esse debbano essere tassate solo nel luogo in cui è localizzata la sede di direzione effettiva (place of effective management). (1)
Significa che i proventi di una compagnia come Alitalia, che opera in due Stati che hanno stipulato una convenzione conforme al modello Ocse nell’articolo 8, come Italia e Francia, sono tassati solamente nel luogo ove è localizzata la sede della direzione effettiva della compagnia. Nel caso dell’Alitalia di oggi, ovviamente, in Italia visto che la sua sede è a Roma. Ma in futuro ?
Che garanzie ci sono che il place of effective management della compagnia sia mantenuto nel nostro paese dai cugini d’oltralpe?
O forse l’Italia dovrà abbandonare le sue pretese fiscali sulla nuova Alitalia, una volta risanata e lanciata sul mercato ?
Credo che la dirigenza del ministero dell’Economia, alla quale il dettaglio non è sfuggito, dovrà far pesare sul tavolo delle trattative anche questo interrogativo, pretendendo dalla controparte adeguate garanzie, per così dire, dell’interesse fiscale statale.
Non si tratta quindi solo di relazioni industriali, ma di una soluzione a un problema, quello di Alitalia, che deve necessariamente avvenire in modo aggregato, coinvolgendo anche aspetti che superano la mera convenienza hic et nunc dell’operazione nel suo complesso.
IL PRECEDENTE OLANDESE
Un precedente c’è, ed è uno che pesa, visto che riguarda proprio Air France, quando a suo tempo ha condotto la trattativa per Klm nel 2003 – 2004.
In quel caso l’accordo fu raggiunto a tre, fra Air France, Klm e il governo dei Paesi Bassi, con la prima compagnia che si era espressamente impegnata a mantenere in Olanda il place of effectivemanagement per Klm fino a una successiva modifica proprio della convenzione fra Olanda e Francia. (2)
Insomma, gli olandesi hanno dimostrato di saper far bene i conti, anche e soprattutto dal punto di vista fiscale, continuando a garantirsi il gettito di Klm, seppur nella sua nuova veste francofona.
Credo che si possa e si debba imparare dalla lezione olandese per evitare che, oltre agli aerei, prendano il volo anche le tasse pagate all’erario.
(1) Il primo comma nella versione del 2005 del modello Ocse recita: “Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated”.
(2) Letteralmente “Klm, Air France and the State of the Netherlands have agreed separately that Air France and Klm shall ensure that the place of effective management of Klm’s existing transport enterprise will be retained in the Netherlands for purposes of Dutch tax and the France-Netherlands double taxation convention at least until the bilateral treaty is ratified or the current convention is amended.”Come si legge nell’ultima comunicazione annuale AirFrance-Klm alla Sec statunitense.
lavoce.info