Corte di Giustizia Europea - Sentenza sui rimborsi aerei


mariol

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3 Febbraio 2009
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TEMPI DURI PER I VETTORI AEREI!

on ott 4, 12 •

Da oggi, la vita dei vettori aerei sarà un po’ più dura di quanto non lo fosse fino a ieri. Si è infatti pronunciatala Corte di Giustizia Europea su richiesta di Timy Lassooy, che ha citato in giudizio la Finnair per vedersi riconoscere una compensazione pecuniaria per i disagi patiti a causa del mancato imbarco derivante da sciopero. E pensate… Ha vinto!

In pratica, la domanda posta dal convenuto alla Corte era piuttosto semplice: “Siccome la compagnia aerea è tenuta a risarcire il danno che il passeggero patisce a causa del negato imbarco per prenotazioni in eccesso rispetto ai posti disponibili (overbooking), per quale motivo non dovrebbe essere tenuta a risarcire quando il negato imbarco avviene a causa di altri motivi dipendenti dalla propria (del vettore) riorganizzazione?”

Bella domanda che, in pratica, chiedeva alla Corte di stabilire se l’overbooking derivante da scioperi, o da altre cause comunque non imputabili al passeggero, non fosse da considerare ugualmente passibile di risarcimento a favore del danneggiato. Uno sciopero che obbliga la compagnia a cancellare uno o più voli, avrà quale effetto una sovraprenotazione sui voli successivi che porterà – obbligatoriamente – ad una negazione all’imbarco per alcuni viaggiatori, e lo stesso dicasi per gli effetti di cause naturali quali forti nevicate o vento.

La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata stamane considerando accoglibile il ricorso di Timy, e condannando la Finnairal risarcimento.

Da domani, quindi, questa sentenza obbligherà le compagnie aeree a rimborsare il passeggero anche in circostanze diverse dalle consuete. Tempi duri…

Fonte: http://autotutela.net/newsite/assoconsumo/tempi-duri-per-i-vettori-aerei/
 
condivido in toto cio che ha detto la corte di giustizia. gli scioperi vanno fatti organizzandosi prima e nel rispetto dei passeggeri comunicando in tempo quanto accadrà. alla fine giusto il risarcimento.
 
Metto la notizia qui per non aprire una discussione apposita.

Ieri 4.10.2012 la Corte di giustizia ha emesso un'altra sentenza in materia di trasporto aereo, relativa alla causa C‑321/11.
Il principio di diritto è il seguente: L’articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «negato imbarco» include la situazione in cui, nell’ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo nega l’imbarco a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione ha subìto un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest’ultimo ha erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo.

Il caso è curioso:
Il sig. Rodríguez Cachafeiro e la sig.ra Martínez-Reboredo Varela-Villamor, ricorrenti nel procedimento principale, hanno acquistato ciascuno all’Iberia un biglietto aereo per il percorso La Coruña (Spagna) – Santo Domingo. Tale biglietto comprendeva due voli: il volo IB 513, La Coruña – Madrid, del 4 dicembre 2009 (ore 13,30-14,40) e il volo IB 6501, Madrid – Santo Domingo, dello stesso giorno (ore 16,05-19,55).

Al banco di registrazione dell’Iberia dell’aeroporto di La Coruña, i ricorrenti nel procedimento principale hanno registrato, alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004, i loro bagagli direttamente per la loro destinazione finale e sono state loro rimesse due carte di imbarco corrispondenti ai due voli successivi.

Il primo volo ha subìto un ritardo di un’ora e 25 minuti. In previsione del fatto che tale ritardo avrebbe implicato che i due passeggeri in questione perdessero il volo in coincidenza a Madrid, l’Iberia ha annullato, alle ore 15,17, la loro carta di imbarco per il secondo volo previsto alle ore 16,05. Il giudice del rinvio rileva che, al loro arrivo a Madrid, si sono presentati alla porta d’imbarco mentre la compagnia effettuava l’ultima chiamata per i passeggeri. Tuttavia il personale dell’Iberia ha loro impedito l’imbarco per il motivo che le loro carte erano state annullate ed i rispettivi posti erano stati assegnati ad altri passeggeri.

I ricorrenti nel procedimento principale hanno atteso il giorno successivo per essere trasportati a Santo Domingo con un altro volo ed hanno raggiunto la loro destinazione finale con 27 ore di ritardo.

Il sig. Rodríguez Cachafeiro e la sig.ra Martínez-Reboredo Varela-Villamor hanno adito il Juzgado de lo Mercantil n. 2 di La Coruña, chiedendo a quest’ultimo di condannare l’Iberia al pagamento della somma di EUR 600 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria per «negato imbarco», conformemente al disposto degli articoli 4, paragrafo 3, e 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004. L’Iberia si è opposta a tali domande facendo valere che le circostanze, sulla base delle quali l’azione era stata intentata dinanzi al suddetto giudice, non integravano gli estremi per un «negato imbarco», ma dovevano essere configurate come una coincidenza persa, in quanto la decisione di negato imbarco non era imputabile ad una sovraprenotazione, ma era motivata dal ritardo del volo precedente.

Dopo di che, la Corte di Giustizia ha dato ragione ai ricorrenti.


Qui trovate il testo della sentenza (in italiano): http://curia.europa.eu/juris/docume...IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3691289