L'antitrust ha aperto una istruttoria per possibili intese restrittive della concorrenza nei confronti di Ryanair, Easyjet, Wizzair e ITA per i voli da e per la sicilia nel periodo natalizio.
Qui trovare il testo completo pubblicato sul bollettino del AGCM: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2022/46-22.pdf
Per chi non volesse leggere tutta la delibera riporto i punti 19 e 20 che sono quelli centrali nella decisione di aprire l'istruttoria:
19. Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che l’incremento dei prezzi dei biglietti aerei nel periodo natalizio potrebbe essere il frutto di un comportamento collusivo tra i vettori aerei, eventualmente facilitato dall’utilizzo di algoritmi di prezzo, piuttosto che un adattamento razionale alle condizioni di mercato. Infatti, da un lato, sembra in alcuni casi (ad esempio, nelle tratte con partenza Milano e arrivo a Catania o a Palermo) rilevarsi un anomalo allineamento dei prezzi, possibile indicatore di un’intesa tra gli operatori attivi sui collegamenti tra l’Italia continentale e le due principali città siciliane; dall’altro, non si registrano iniziative, da parte dei vettori aerei, di misure volte ad ottenere un migliore adeguamento dell’offerta alla domanda, che pure sarebbero coerenti con una strategia lecita di massimizzazione dei profitti.
20. Dunque, si ritiene che quanto segnalato sia meritevole di ulteriori approfondimenti, al fine di accertare la sussistenza di possibili distorsioni del corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali, in violazione dell’articolo 101 TFUE. Tale distorsioni, in quanto incidenti su una variabile economica di particolare rilevanza, quale è il prezzo, risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell’attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di riduzione del potere d’acquisto dei redditi delle famiglie
RITENUTO, pertanto, che la condotta sopra descritta, posta in essere da Ryanair DAC, Wizz Air Hungary Ltd, EasyJet Airline Company Limited, Italia Trasporto Aereo S.p.A. potrebbe integrare un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del trasporto aereo di passeggeri di linea, con particolare riferimento ai voli di classe “economy” sulle rotte definite dalle coppie di origine destinazione alle cui estremità vi siano, da un lato, Palermo o Catania e, dall’altro, una delle seguenti città del Centro o Nord Italia: Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (comprensivo di Malpensa, Linate e Orio al Serio), Torino e Bologna, in violazione dell’articolo 101 TFUE;
DELIBERA a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 287/90, nei confronti di Ryanair DAC, Wizz Air Hungary Ltd, EasyJet Airline Company Limited, Italia Trasporto Aereo S.p.A., per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 TFUE;
Qui trovare il testo completo pubblicato sul bollettino del AGCM: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2022/46-22.pdf
Per chi non volesse leggere tutta la delibera riporto i punti 19 e 20 che sono quelli centrali nella decisione di aprire l'istruttoria:
19. Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che l’incremento dei prezzi dei biglietti aerei nel periodo natalizio potrebbe essere il frutto di un comportamento collusivo tra i vettori aerei, eventualmente facilitato dall’utilizzo di algoritmi di prezzo, piuttosto che un adattamento razionale alle condizioni di mercato. Infatti, da un lato, sembra in alcuni casi (ad esempio, nelle tratte con partenza Milano e arrivo a Catania o a Palermo) rilevarsi un anomalo allineamento dei prezzi, possibile indicatore di un’intesa tra gli operatori attivi sui collegamenti tra l’Italia continentale e le due principali città siciliane; dall’altro, non si registrano iniziative, da parte dei vettori aerei, di misure volte ad ottenere un migliore adeguamento dell’offerta alla domanda, che pure sarebbero coerenti con una strategia lecita di massimizzazione dei profitti.
20. Dunque, si ritiene che quanto segnalato sia meritevole di ulteriori approfondimenti, al fine di accertare la sussistenza di possibili distorsioni del corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali, in violazione dell’articolo 101 TFUE. Tale distorsioni, in quanto incidenti su una variabile economica di particolare rilevanza, quale è il prezzo, risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell’attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di riduzione del potere d’acquisto dei redditi delle famiglie
RITENUTO, pertanto, che la condotta sopra descritta, posta in essere da Ryanair DAC, Wizz Air Hungary Ltd, EasyJet Airline Company Limited, Italia Trasporto Aereo S.p.A. potrebbe integrare un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del trasporto aereo di passeggeri di linea, con particolare riferimento ai voli di classe “economy” sulle rotte definite dalle coppie di origine destinazione alle cui estremità vi siano, da un lato, Palermo o Catania e, dall’altro, una delle seguenti città del Centro o Nord Italia: Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (comprensivo di Malpensa, Linate e Orio al Serio), Torino e Bologna, in violazione dell’articolo 101 TFUE;
DELIBERA a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 287/90, nei confronti di Ryanair DAC, Wizz Air Hungary Ltd, EasyJet Airline Company Limited, Italia Trasporto Aereo S.p.A., per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 TFUE;