Qualche dato tecnico per quanto riguarda i risarcimenti successivi al rientro a destinazione (quelli nell'immediatezza dei fatti li conosciamo: riprotezione, free accomodation, free meals ecc.).
1)La Compagnia è anzitutto responsabile ai sensi degli articoli n.1681 e n.1218 seguenti del Codice Civile e n.947 del Codice della Navigazione nel caso di inadempimento dell'obbligazione cui era tenuta a seguito della conclusione del contratto di trasporto con il passeggero; da ciò deriva un diritto del passeggero al risarcimento sotto forma di rimborso anche parziale del prezzo del biglietto; a questo rimborso un Regolamento CE (n.261/04 del 11/02/04) ha aggiunto una "penale" di Euro 400 per ogni tratta soggetta a cancellazione;
2) il passeggero ha inoltre diritto al rimborso dei danni materiali direttamente subiti e dimostrabili (ad es. hotel o altro servizio prepagato di cui non è riuscito ad usufruire);
3) oltre a queste voci di danno da qualche tempo la giurisprudenza ha elaborato un concetto di danno non patrimoniale, individuandolo nel danno esistenziale determinato dal disagio psico-fisico del passeggero conseguente all'ansia da mancanza di informazioni certe sugli orari di partenza ed arrivo, allo stress da lunghe attese e da lunghi ritardi, alla limitazione della propria libertà individuale.
Il Giudice di Pace è competente per le cause di valore non superiore a Lire 5 milioni (la maggiore competenza sino a 30 milioni qui non è attinente perchè riguarda solo i danni derivati dagli incidenti prodotti dalla circolazione stradale o di natanti).
La condanna di Alitalia da parte del G.d.P. di Catanzaro è in linea con le attuali applicazioni giurisprudenziali di quanto sopra:
1000 euro al passeggero comprendono sicuramente un parziale rimborso dei costo del viaggio ecc. di cui al punto 1 e un danno morale di cui al punto 3 liquidato equitativamente; probabilmente danni di cui al punto 2 non ce ne sono stati trattandosi di viaggio di rientro.
La liquidazione delle spese di giudizio in Euro 500 per parte è in linea con le usuali liquidazioni di spese davanti ad un G.d.P. per cause di modesta difficoltà e di valore non economicamente elevato.
1)La Compagnia è anzitutto responsabile ai sensi degli articoli n.1681 e n.1218 seguenti del Codice Civile e n.947 del Codice della Navigazione nel caso di inadempimento dell'obbligazione cui era tenuta a seguito della conclusione del contratto di trasporto con il passeggero; da ciò deriva un diritto del passeggero al risarcimento sotto forma di rimborso anche parziale del prezzo del biglietto; a questo rimborso un Regolamento CE (n.261/04 del 11/02/04) ha aggiunto una "penale" di Euro 400 per ogni tratta soggetta a cancellazione;
2) il passeggero ha inoltre diritto al rimborso dei danni materiali direttamente subiti e dimostrabili (ad es. hotel o altro servizio prepagato di cui non è riuscito ad usufruire);
3) oltre a queste voci di danno da qualche tempo la giurisprudenza ha elaborato un concetto di danno non patrimoniale, individuandolo nel danno esistenziale determinato dal disagio psico-fisico del passeggero conseguente all'ansia da mancanza di informazioni certe sugli orari di partenza ed arrivo, allo stress da lunghe attese e da lunghi ritardi, alla limitazione della propria libertà individuale.
Il Giudice di Pace è competente per le cause di valore non superiore a Lire 5 milioni (la maggiore competenza sino a 30 milioni qui non è attinente perchè riguarda solo i danni derivati dagli incidenti prodotti dalla circolazione stradale o di natanti).
La condanna di Alitalia da parte del G.d.P. di Catanzaro è in linea con le attuali applicazioni giurisprudenziali di quanto sopra:
1000 euro al passeggero comprendono sicuramente un parziale rimborso dei costo del viaggio ecc. di cui al punto 1 e un danno morale di cui al punto 3 liquidato equitativamente; probabilmente danni di cui al punto 2 non ce ne sono stati trattandosi di viaggio di rientro.
La liquidazione delle spese di giudizio in Euro 500 per parte è in linea con le usuali liquidazioni di spese davanti ad un G.d.P. per cause di modesta difficoltà e di valore non economicamente elevato.