Addizionale comunale diritti di imbarco


E' cinque euro giusto?

.."Le disposizioni normative sopra indicate sono state modificate per rendere più efficace il processo di riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, quantificata dal comma 2 dell’articolo 6-quater del decreto legge n. 7/2005 nell’importo di tre euro a passeggero.
L’art. 4, comma 75, della legge n. 92/2012 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri è ulteriormente incrementata di due euro a passeggero imbarcato"...
 
Cosa centra l'INPS con la riscossione dell' addizionale sui diritti di imbarco?

Non saprei, pero' chi gestisce quel discorso è l'inps (poi sembrerebbe ci sia un piccolo storno ai comuni nei quali insiste il sedime aeroportuale o vicini ma sono valori veramente residuali, si chiama comunale ma non lo è).
A questo link c'è anche la procedura da seguire:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&iNodo=5235


Se qualcuno a quanto corrisponde attualmente la tassa comunale dei diritti di imbarco mi farebbe un favore, dovrebbero essere 5 euro, grazie.
 
Buongiorno, l'addizionale comunale (che comunale non è) dei diritti di imbarco attualmente è di tre o cinque euro?

HB credo fosse €4.50 fino a Giugno, e dal 1 Luglio €6.50.

Se non hanno cambiato ripartizione (non ho letto l'ultima legge, mi hai fatto incuriosire :cool:), via INPS e MEF (particolare fondamentale!) il 100% dei primi 30 milioni e il 80% dei restanti dovrebbe teoricamente andare al Ministero dell'Interno, ed il 20% oltre 30 milioni molto teoricamente ai Comuni sedi, confinanti o vicini (entro 100km) a sedime aeroportuale.
Nel 2011 il Parlamento aveva dirottato la parte spettante ai Comuni al gestore di Trapani Birgi come ristoro per la chiusura al traffico civile dell'aeroporto per le operazioni di guerra in Libia, ma quei soldi non sono mai arrivati a Trapani, e l'ultima volta che ho cercato notizie, non erano nemmeno tornati ai Comuni, praticamente persi nei meandri del MEF.

EDIT
In effetti hanno cambiato ripartizione e destinatari, vedi messaggi successivi!
 
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1 Euro viene dall’articolo 2, comma 11, della Legge 24 dicembre 2003, n.350 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"

11. Per l'anno 2004 e' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:
percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
 
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1 Euro viene dall’articolo 6-quater, comma 2, del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n.7 "Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione." convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43

Art. 6-quater. (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili) - 1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
b) alla lettera b), le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di un euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
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2 Euro vengono dall’articolo 4, comma 75, della Legge 28 giugno 2012 , n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita."

75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2.

Qui i citati comma 48, 49 e 50 dell'articolo 2:

48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».
 
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2 Euro dall'allegato modifiche apportate in sede di conversione al Decreto Legge 28 Agosto 2008 N. 134 nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi"

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "di un euro a passeggero" sono sostituite dalle seguenti: "di tre euro a passeggero".
Il comma 3 del medesimo articolo 6-quater e' sostituito dal seguente:
"3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo aeroporto".
 
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50 centesimi di Euro dal comma 1329 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)."

1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
 
Ricapitolando:
1.00 Euro dal comma 11 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350
1.00 Euro dal comma 2 dell'articolo 6-quater del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7
0.50 Euro dal comma 1329 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
2.00 Euro dall'allegato della Legge 27 ottobre 2008, n. 166
2.00 Euro dal comma 75 dell’articolo 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92
 
Esatto. L'aumento di 2 euro deciso dalla legge Fornero serve per finanziarie gli ammortizzatori sociali e la riqualificazione professionale del comparto dell'aviazione.
 
Grazie, un ottimo approfondimento sull'argomento.

Prego.
Sullo slancio ho scritto anche una bozza di interrogazione parlamentare che ho proposto a 4 parlamentari del M5S:
Ho proposto la seguente bozza di interrogazione parlamentare sulla "addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili" a 4 parlamentari del M5S:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Per sapere
- premesso che:
Ogni volta che un passeggero si imbarca su un aereo negli aeroporti italiani, questi deve versare 6 Euro e 50 centesimi che finiscono nella cosiddetta "addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili", quella che i passeggeri trovano descritta dai vettori nei loro biglietti aerei come "HB - Tassa Comunale". Questi 6.50 Euro sono così determinati:
- 1.00 Euro dal comma 11 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 1.00 Euro dal comma 2 dell'articolo 6-quater della Legge 31 marzo 2005, n. 43;
- 0.50 Euro dal comma 1329 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 2.00 Euro dall'allegato della Legge 27 ottobre 2008, n. 166;
- 2.00 Euro dal comma 75 dell’articolo 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
ENAC ci informa che 73.075.007 di passeggeri sono partiti dagli aeroporti italiani nel 2012, ci dovremmo quindi aspettare un gettito da questa cosiddetta "Tassa Comunale" di quasi 328.837.531 milioni di Euro (e 50 centesimi) per il 2012, ipotizzando simili livelli di traffico aereo civile e stante l'incremento di 2 Euro a partire dal 1 Luglio del 2013, di circa 400 milioni di Euro nel 2013 e di oltre 475 milioni di Euro per il 2014.
Il comma 11 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 prevedeva nella sua forma originale che il 20% di questo gettito eccedente i primi 30 milioni di Euro raccolti venisse ripartito a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti. Successivamente la Legge 31 marzo 2005, n. 43 ha innalzato il gettito oggetto di ripartizione a favore di tali comuni al 40% della parte dell'addizionale la cui destinazione non sia altrimenti specificata.
Si intende chiedere se il Governo:
1) sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
2) se esistano rendiconti consultabili pubblicamente che sin dall'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2003, n. 350:
- elenchi le somme raccolte dalla "addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili",
- elenchi la destinazione delle somme raccolte dalla "addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili",
- elenchi per ogni comune la percentuale della ripartazione ad essi destinata;
3) e di come e quando le parti a loro spettanti siano state effettivamente ripartite ai comuni interessati;
4) In maniera specifica si intende chiedere a quanto ammonti il gettito per gli anni 2011 e 2012, e se le somme spettanti ai comuni interessati siano effettivamente state ripartite, e nel caso queste non fossero state ancora erogate, quale ne sia la ragione e come il governo intenda porvi rimedio.

da http://ale.riolo.co.uk/2013/12/dove-finisce-il-gettito-delladdizionale.html
 
Mi sembra un ottima interrogazione, ma aggiungerei come destinatario anche il Ministro dei Trasporti. Essendo di tipo molto tecnico forse è meglio proporre di discuterla in Commissione Trasporti e non in Aula. Inoltre chiederei se i motivi che giustificano le varie addizionali succedutesi nel tempo siano oggi ancora attuali per tutte o magari sarebbero da abolire ma invece continuiamo a pagarle, vedi le addizionali piu' assurde sulla benzina che si perdono nella notte dei tempi come quella sulla guerra in Abissinia che ancora paghiamo oggi.