Accordo San Marino-Italia per l'utilizzo autonomo dell'aeroporto di Rimini


Secondo me ti confondi.
La tassa sui beni di lusso non centra niente con sosta e base di armamento; inoltre si parla di base di armamento per i commerciali non per i privati.
 
Come sono messi con l'emendamento che prevede il pagamento della tassa di lusso anche per gli aeromobili immatricolati all'estero, se sostano più di 48 ore sull'italico suolo?

Questo è il testo:

Art. 16
Disposizioni per la tassazione
di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di
cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel
registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari al doppio di quella
stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere
proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato
dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di
rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di validita' del
certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita'
inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di
validita'.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della
aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in
vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro novanta
giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi
stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla
predetta data sino al mese in cui scade la validita' del predetto
certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del
certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il
31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di
Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o in
esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea,
nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte
seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di
proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei
Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o in esercenza
dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome
dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente
destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata agli
aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la
cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore

15. L'imposta di cui al comma 11 e' versata secondo modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
(( 15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta
di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472. ))
(( 15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque,
dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo,
rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta
decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai
commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data
di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del
30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello di costruzione.
 
@pilota 75

C'è scritto chiaramente che ogni iniziativa dovrà essere congiunta.
Non vedo come sia possibile che l'Italia firmi una norma che gli fa perdere fior di quattrini.
Anche perchè San Marino ha un potere negoziale limitato dato dalle sue dimensioni e dalla sua condizione di enclave.
Se non è stata cambiata la legge, credo che San Marino non possa nemmeno aprire un casinò senza l'autorizzazione dell'Italia. Proprio perchè la stragrande maggioranza delle entrate sarebbe di fonte italiana.
Mi sembra davvero strano che l'Italia dell'era Monti faccia un simile regalo al Titano.

@birdman

Se anche San Marino aprisse una compagnia aerea, tieni presente che il bacino di utenza rimarrebbe esattamente lo stesso di oggi e i numeri ci dicono che RMI fatica a raggiungere il milione di pax svenandosi con le sovvenzioni.
Se San Marino vuole dilapidare milioni di € seguendo la stessa strada, affari loro. Ma credo che non se lo possano permettere, se non al livello di un micro vettore utile solo per sventolare la bandiera.
Parlare di compagnie al plurale e di destinazioni internazionali a gogo al punto da richiedere un nuovo terminal, è una pura assurdità.
 
Il futuro è il traffico con Pechino

Masini (Aeradria): "Il gruppo tecnico dovrà ora studiare come mettere in pratica le nuove possibilità"

RIMINI Per gli aspetti concreti e quindi per l'applicazione dell'accordo italo-sammarinese sull'utilizzo dell'aeroporto Federico Fellini ci dovranno pensare i tecnici. E' di questa idea il presidente di Aeradria, Massimo Masini, che gestisce lo scalo di Miramare.

“Il testo del 2009, quello negoziato con Frattini e poi bloccato da Tremonti – dice – ha una certa sostanza ora però per esplicitarlo serve il gruppo tecnico che studi in concreto quali siano le potenzialità per lo scalo nel momento in cui San Marino si muove nel settore con le prerogative di uno Stato sovrano”.

Per Masini vanno individuati tre punti fondamentali. Primo, San Marino che già da anni ha aperto un registro aeronavale che poteva immatricolare, fino ad ieri, solo aerei privati, potrà ora attirare gli interessi di compagnie che potranno scegliere di battere bandiera sammarinese. Secondo, il traffico passeggeri e terzo quello merci. Il traffico passeggeri, più di quello merci, precisa Masini, deve ovviamente fare i conti con il bacino d'utenza. “Ma soprattutto il gruppo tecnico deve sciogliere i nodi delle regole – dice – Un volo qualificato come San Marino, quali regole seguirà per problemi pratici come quello delle fasce orarie o quello sul rifornimento carburanti? Seguirà quelle italiane o quelle sammarinesi?”. Il presidente Aeradria non nega i riflessi (“automatici”) positivi come ricaduta sul territorio, come la possibilità di avere in maniera più veloce e più semplice di concludere accordi con paesi extracomunitari per l'attivazione di un traffico aereo. E se San Marino guarda alla Cina, più o meno apertamente, Aeradria guarda nella stessa direzione. I sammarinesi hanno rapporti storici con Pechino, non avendo neppure bisogno di visto per entrare nel paese e potrebbero agevolare anche la possibilità per Rimini di avere un volo tutto suo verso la Cina. “Noi ci stiamo già lavorando – conclude Masini – perché l'idea è quella di fare con la Cina ciò che abbiamo fatto con la Russia. Diventare la prima porta d'Italia per i cinesi”.


http://www.nqnews.it/news/132622/Il_futuro_è_il_traffico_con_Pechino.html
 
Secondo me ti confondi.
La tassa sui beni di lusso non centra niente con sosta e base di armamento; inoltre si parla di base di armamento per i commerciali non per i privati.

Non ho capito: dici che questo accordo riguarda i commerciali o che la base di armamento non esiste per i privati?
 
@pilota 75

C'è scritto chiaramente che ogni iniziativa dovrà essere congiunta.
Non vedo come sia possibile che l'Italia firmi una norma che gli fa perdere fior di quattrini.
Anche perchè San Marino ha un potere negoziale limitato dato dalle sue dimensioni e dalla sua condizione di enclave.
Se non è stata cambiata la legge, credo che San Marino non possa nemmeno aprire un casinò senza l'autorizzazione dell'Italia. Proprio perchè la stragrande maggioranza delle entrate sarebbe di fonte italiana.
Mi sembra davvero strano che l'Italia dell'era Monti faccia un simile regalo al Titano.

fior di quattrini? se da questa norma raccoglieranno 500.000 euro saranno anche troppi!
 
@birdman

Se anche San Marino aprisse una compagnia aerea, tieni presente che il bacino di utenza rimarrebbe esattamente lo stesso di oggi e i numeri ci dicono che RMI fatica a raggiungere il milione di pax svenandosi con le sovvenzioni.
Se San Marino vuole dilapidare milioni di € seguendo la stessa strada, affari loro. Ma credo che non se lo possano permettere, se non al livello di un micro vettore utile solo per sventolare la bandiera.
Parlare di compagnie al plurale e di destinazioni internazionali a gogo al punto da richiedere un nuovo terminal, è una pura assurdità.

Si, finchè non si creano destinazioni intelligenti dove magari non ci vola già qualcuno.
Vedi idea di masini.
Poi il bacino vien da sè.
Ciao
 
Non esiste parlare di base di armamento per i privati.
In linguaggio tecnico si parla di base di armamento solo per i vettori.

Questo lo dici tu...
Ma tu, per privati, cosa intendi? Per il cod.nav. privato è chiunque non sia lo stato....
 
Qui c'è il testo dell'accordo.
Le compagnie sammarinesi possono volare liberamente verso destinazioni italiane.
Possono volare verso destinazioni UE previa autorizzazione dello stato europeo interessato al collegamento.
Possono aprire destinazioni extra UE solo con consenso da parte dell'Italia.
Inoltre i prezzi praticati dalle compagnie sammarinesi non potranno essere più bassi di quelli praticati da eventuali competitor UE.
Tanto per smorzare gli entusiasmi...
 
I vettori aerei sono appunto vettori perchè certificati COA: Certificato di Operatore Aereo; e solo su quel certificato viene indicata la base di armamento.
I privati, cioè quelli che non fanno TPP o TPM, non hanno il COA e quindi non hanno base di armamento.
Non cè solo il codice della navigazione da studiare.
 
I vettori aerei sono appunto vettori perchè certificati COA: Certificato di Operatore Aereo; e solo su quel certificato viene indicata la base di armamento.
I privati, cioè quelli che non fanno TPP o TPM, non hanno il COA e quindi non hanno base di armamento.
Non cè solo il codice della navigazione da studiare.

Vuoi dire che devo quando enac o una società di gestione nei moduli mi chiede di indicare la base di armamento devo rispondere che non posso? Lo stesso per il contratto di assicurazione? Ovviamente ti citerò come fonte....
 
Guarda che probabilmente i risultati ottenuti oggi dipendono da una operazione messa in piedi tempo fa quindi frutto della pressione degli ultimi anni. Quello che volevo dire io è che mentre con S.Marino l'Italia puo fare la voce grossa e ottenere qualcosa con la Svizzera(enormemente piu "ricca" di S.Marino) non puo' quasi nulla. Se si stringe da una parte tutto va dall'altra dove probabilmente non si riuscirà a recuperare e ottenere niente.
Senza considerare che anche per il paese ospitante avere un piccolo stato indipendente al proprio interno puo essere fonte di opportunità e vantaggi.