27 giugno - 33° anniversario strage di Ustica


Stato
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Sai anche dirmi sulla base di cosa la Cassazione ha determinato questo convincimento?

So dove vuoi arrivare... e hai ragione.
Non ho le basi per poter criticare la Cassazione, volevo solo esprimere il mio disappunto per questa "sentenza" che alla fine accetta la stessa tesi che sento come "quasi certa" da quando.sono bambino!
Dopo 30 anni affermano che che effettivamente è stato un missile, ma che a questo punto non ha senso.andare a cercare il responsabile!
Non sono ridicoli?

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la questione non è "in base a cosa la Cassazione ha determinato questo convincimento", ma se effettivamente "la Cassazione ha determinato questo convincimento".
Se così è, questa è Legge. Stop

La domanda di Nicolap, a prescindere da frasi di circostanza (come la tua chiusura di post, ndr), mi sembra più che legittima: 33 anni dopo cos'è emerso di così nuovo ed eclatante che possa spingere il più alto organo della giurisprudenza italiana a confermare che effettivamente ci fu un depistaggio?
 
La domanda di Nicolap, a prescindere da frasi di circostanza (come la tua chiusura di post, ndr), mi sembra più che legittima: 33 anni dopo cos'è emerso di così nuovo ed eclatante che possa spingere il più alto organo della giurisprudenza italiana a confermare che effettivamente ci fu un depistaggio?
basterà aspettare le motivazioni della sentenza, senza lasciarsi andare ad affermazioni che lasciano il tempo che trovano.
Vabbè che Berlusca docet, ma non dimentichiamo che è la Cassazione, ancora, a far giurisprudenza. quindi, di cosa stiamo a parlare?
Le sentenze , e quelle della Cassazioni in primis, si osservano, non si discutono
PS: la domanda di Nicolap sarebbe legittima se avesse modo di rivolgerla alla Cassazione, e non ad un altro forumista
 
Le sentenze , e quelle della Cassazioni in primis, si osservano, non si discutono
Evidentemente i miei studi mi traviano, ma se nel mio campo ci si soffermasse solo ad osservare i sintomi di una malattia senza chiedersi il perché questa si sia manifestata, probabilmente avremo più decessi che dimissioni.
Quella della cassazione non è un dogma, ma una sentenza, e in quanto tale, in un paese in cui vige il diritto, spesso abusato, di parola e opinione, è lecito chiedersi perché quest'organo si sia espresso in tal senso solo dopo trentatré anni dall'accaduto.
Libero di accettare la sentenza in quanto tale, ma a mio avviso la domanda di Nicolap risulta più che legittima, specialmente in risposta al post di 345 (nulla di personale, sia chiaro).
 
Rinco, ma perchè dici sempre solo stronzate?

Le motivazioni sono oltretutto già state depositate. Il problema è che tu non le hai lette.
 
La domanda di Nicolap, a prescindere da frasi di circostanza (come la tua chiusura di post, ndr), mi sembra più che legittima: 33 anni dopo cos'è emerso di così nuovo ed eclatante che possa spingere il più alto organo della giurisprudenza italiana a confermare che effettivamente ci fu un depistaggio?
Se uno applica la logica e mette gli eventi in fila hanno un senso.

Quindi perché questa sentenza solo dopo 33 anni? La risposta è nella sentenza stessa, perché prima c'è stato un depistaggio.
Dopo tutti questi anni gli autori del depistaggio saranno morti o in pensione, mentre la Cassazione si rinnova con altri giudici.
Aggiungici i tempi biblici della nostra giustizia, perchè questa sentenza non viene fuori all'improvviso ma da una causa vicenda processuale lunga e complessa ed il quadro è completo.
 
La Cassazione ha stabilito che c e' stato depistaggio?
bene, c e' stato depistaggio.
se cominciano ad esserci responsabilità accertate, e' logica conseguenza che almeno qualcuno cominci a pagare...

Perchè non provi per una volta con un esperimento: prima leggi la sentenza, poi spari le congetture.
 
diciamo piuttosto che iniziano a circolare i soldi. quelli veri.

non comprendo: i soldi quelli veri a chi? ai familiari? Se fosse vero questo sarebbe esattamente il contrario: io Stato ho fatto una cosa che non dovevo fare, tu familiare recrimini giustamente la verità, io Stato ti pago, tu familiare non rompi più le balle con la storia del missile.
i soldi quelli veri a chi? a chi conosce la vera verità e solo ora ha parlato? perché allora prendersela tanto con la cassazione, vero trent'anni sono vergognosamente troppi, ma vista la vicenda è doveroso ricercare la vera verità.
A me sembra che tu sia emotivamente (professionalmente?) un po' troppo coinvolto, demolisci chiunque per un verso o per quell'altro non crede alla tesi del cedimento strutturale o ipotizza un depistaggio nelle indagini (veramente sei convinto che in Italia come in moltissimi altri Paesi di fronte ad una cosa del genere non possa accadere?), in soldoni: qual'é la tua tesi; aiutaci a capire, evidentemente sai cose che noi comuni mortali non sappiamo e/o non possiamo sapere
 
non comprendo: i soldi quelli veri a chi? ai familiari? Se fosse vero questo sarebbe esattamente il contrario: io Stato ho fatto una cosa che non dovevo fare, tu familiare recrimini giustamente la verità, io Stato ti pago, tu familiare non rompi più le balle con la storia del missile.

Ma in quale sistema mai sarebbe ammissibile che "io Stato pago", e "tu vittima taci"?

i soldi quelli veri a chi? a chi conosce la vera verità e solo ora ha parlato? perché allora prendersela tanto con la cassazione, vero trent'anni sono vergognosamente troppi, ma vista la vicenda è doveroso ricercare la vera verità.

Ecco, qui mi manca un pezzo. Chi è che conosce la verità e solo ora ha parlato?

A me sembra che tu sia emotivamente (professionalmente?) un po' troppo coinvolto, demolisci chiunque per un verso o per quell'altro non crede alla tesi del cedimento strutturale o ipotizza un depistaggio nelle indagini (veramente sei convinto che in Italia come in moltissimi altri Paesi di fronte ad una cosa del genere non possa accadere?)

Potrei risponderti con lo stesso metro: chiunque metta in dubbio il dogma-missile, automaticamente ha ai tuoi occhi un "chiaro ed evidente interesse", se non addirittura un fine depistatorio. Di fatto, quindi, solo chi sostiene la tesi del missile è per sua natura "puro e candido".

qual'é la tua tesi; aiutaci a capire, evidentemente sai cose che noi comuni mortali non sappiamo e/o non possiamo sapere

Non ho nessun elemento in più di te per giudicare la faccenda, né appartengo ad una schiera di non-mortali con doti divinatorie. Mi sono semplicemente studiato i documenti - pubblici - del processo, cercando di farmi un'idea non mediata dalla stampa, dall'associazione delle vittime, o dalle memorie dello zio di qualche squinternato.
Ne ho tratto il personale convincimento che l'inchiesta è stata condotta a dir poco ad minchiam.
Tu, prima di credere che io sia la reincarnazione del "grande vecchio", la buonanima di Giulio Andreotti, puoi dire di aver fatto altrettanto per comprendere la natura dei fatti di cui parli?
 
Provo a scrivere un sunto della sentenza, altrimenti si continua a parlare di missile, quando la sentenza in realtà parla di altro (sono gradite correzioni, non avendo alcuna nozione di giurisprudenza):

- Premessa importante: la sentenza è stata formulata dalla SEZIONE CIVILE della Cassazione. Essa è stata chiamata a rispondere ad una domanda ben precisa, che non è precisamente assimilabile a quanto discusso in sede penale, ovvero, sintetizzando: Itavia è fallita a seguito dei depistaggi occorsi quando un suo aereo è caduto e si è tentato di attribuire alla Compagnia la colpa (cd. tesi del cedimento strutturale)?
- E' importante e fondamentale ribadire che trattasi di Sentenza Civile, poiché come scrive la stessa Corte (§ 5.2 e soprattutto §5.3): “nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
- Su queste basi (§5.1): “ritiene questa corte che elemento risolutore della controversia sia l’accertamento in fatto, operato nei pregressi gradi di merito ed oramai non più suscettibile di essere rimesso in discussione, della sussistenza di un’attività di depistaggio: tale accertamento, effettuato dal giudice di primo grado, è qualificato dalla corte di appello come non reso oggetto di un’impugnazione incidentale, che sarebbe stata oltretutto inammissibile per tardività”.
- Si badi inoltre che la Corte arriva a scrivere che (§5.1): “se depistaggio deve qui aversi per definitivamente accertato esservi stato, risulta oltretutto perfino irrilevante ricercare la causa effettiva del disastro, nonostante la tesi del missile sparato da aereo ignoto, la cui presenza sulla rotta del velivolo Itavia non era stata impedita dai Ministeri della difesa e dei trasporti, risulti oramai consacrata pure nella giurisprudenza di questa corte”.

Pertanto: il giudizio emesso cassa le sentenze civili precedenti che alla domanda che sintetizzavo al primo punto rispondevano NO, e rimanda a nuovo giudizio civile.
Relativamente alla vicenda in sé, che, lo riscrivo ancora una volta, non è direttamente oggetto di sentenza da parte della Corte, quest’ultima non fa altro che prender per buone, le risultanze di primo e secondo grado relativamente al tema del depistaggio, e la sentenza n. 1871 della Cassazione del 28 gennaio 2013, che: “in termini ancor più netti (…) afferma, quanto al disastro di Ustica, essere abbondamtemente e congruamente motivata la tesi del missile”.
NOTA BENE: si utilizza la parola MOTIVATA e non PROVATA.
 
Provo a scrivere un sunto della sentenza, altrimenti si continua a parlare di missile, quando la sentenza in realtà parla di altro (sono gradite correzioni, non avendo alcuna nozione di giurisprudenza):

- Premessa importante: la sentenza è stata formulata dalla SEZIONE CIVILE della Cassazione. Essa è stata chiamata a rispondere ad una domanda ben precisa, che non è precisamente assimilabile a quanto discusso in sede penale, ovvero, sintetizzando: Itavia è fallita a seguito dei depistaggi occorsi quando un suo aereo è caduto e si è tentato di attribuire alla Compagnia la colpa (cd. tesi del cedimento strutturale)?
- E' importante e fondamentale ribadire che trattasi di Sentenza Civile, poiché come scrive la stessa Corte (§ 5.2 e soprattutto §5.3): “nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
- Su queste basi (§5.1): “ritiene questa corte che elemento risolutore della controversia sia l’accertamento in fatto, operato nei pregressi gradi di merito ed oramai non più suscettibile di essere rimesso in discussione, della sussistenza di un’attività di depistaggio: tale accertamento, effettuato dal giudice di primo grado, è qualificato dalla corte di appello come non reso oggetto di un’impugnazione incidentale, che sarebbe stata oltretutto inammissibile per tardività”.
- Si badi inoltre che la Corte arriva a scrivere che (§5.1): “se depistaggio deve qui aversi per definitivamente accertato esservi stato, risulta oltretutto perfino irrilevante ricercare la causa effettiva del disastro, nonostante la tesi del missile sparato da aereo ignoto, la cui presenza sulla rotta del velivolo Itavia non era stata impedita dai Ministeri della difesa e dei trasporti, risulti oramai consacrata pure nella giurisprudenza di questa corte”.

Pertanto: il giudizio emesso cassa le sentenze civili precedenti che alla domanda che sintetizzavo al primo punto rispondevano NO, e rimanda a nuovo giudizio civile.
Relativamente alla vicenda in sé, che, lo riscrivo ancora una volta, non è direttamente oggetto di sentenza da parte della Corte, quest’ultima non fa altro che prender per buone, le risultanze di primo e secondo grado relativamente al tema del depistaggio, e la sentenza n. 1871 della Cassazione del 28 gennaio 2013, che: “in termini ancor più netti (…) afferma, quanto al disastro di Ustica, essere abbondamtemente e congruamente motivata la tesi del missile”.
NOTA BENE: si utilizza la parola MOTIVATA e non PROVATA.

Sintesi perfetta! E chiarissima.
 
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