Il garante pubblicità multa Ryanair


reporter2

Bannato
8 Maggio 2006
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(AGI) - Roma, 28 lug. - L’Antitrust ha comminato a Ryanair una sanzione da 54.100 euro per uno spot giudicato ingannevole. Nel messaggio commerciale, comparso sul sito del vettore aereo, veniva pubblicizzata un’offerta per «5 milioni di posti» da maggio a ottobre «a partire da 10 euro solo andata». Il Garante della Concorrenza ha tuttavia appurato che il costo finale per il consumatore poteva risultare più elevato perchè la comunicazione non menzionava voci aggiuntive, come il supplemento dovuto alla prenotazione con carta di credito.
(AGI) Mar 281356 LUG 08 NNN
 
(AGI) - Roma, 28 lug. - L’Antitrust ha comminato a Ryanair una sanzione da 54.100 euro per uno spot giudicato ingannevole. Nel messaggio commerciale, comparso sul sito del vettore aereo, veniva pubblicizzata un’offerta per «5 milioni di posti» da maggio a ottobre «a partire da 10 euro solo andata». Il Garante della Concorrenza ha tuttavia appurato che il costo finale per il consumatore poteva risultare più elevato perchè la comunicazione non menzionava voci aggiuntive, come il supplemento dovuto alla prenotazione con carta di credito.
(AGI) Mar 281356 LUG 08 NNN

sarà che il garante ha sempre ragione, ma io ho prenotato 4 voli a 0,11 centesimi - bagaglio escluso ovviamente ;)
 
(AGI) - Roma, 28 lug. - L’Antitrust ha comminato a Ryanair una sanzione da 54.100 euro per uno spot giudicato ingannevole. Nel messaggio commerciale, comparso sul sito del vettore aereo, veniva pubblicizzata un’offerta per «5 milioni di posti» da maggio a ottobre «a partire da 10 euro solo andata». Il Garante della Concorrenza ha tuttavia appurato che il costo finale per il consumatore poteva risultare più elevato perchè la comunicazione non menzionava voci aggiuntive, come il supplemento dovuto alla prenotazione con carta di credito.
(AGI) Mar 281356 LUG 08 NNN
I prossimi 54.100 pax ad 1€ cad, pagheranno il tkt per ordine e conto di FR, direttamente al Garante della Concorrenza, così FR evita le spese bancarie..:)
Così il garante riceverà 54100 bonifici da 1 €..:)))
(quanto ci dà MOL per una simile consulenza?)

Mentre per quanto rigaurda i supplementi che quei 54.100 pax dovranno sempre e comunque a FR e che rappresentano il vero utile aziendale, saranno pagabili con le solite modalità e tariffe.

Scherzi a parte, FR non se ne fa un baffo di 55000€, una pagina su un paio di quotidiani nazionali costerebbe già di più!
 
Enac invia lettera ad autorità irlandese su comportamenti di Ryanair

ROMA - Con riferimento alla pubblicità di Ryanair comparsa nei giorni scorsi sul sito internet della compagnia, il Presidente Enac, Vito Riggio, rende noto di aver chiesto al Direttore Generale dell'Ente di inviare una protesta formale all’Autorità per l'Aviazione Civile Irlandese in merito a questo episodio non rispettoso delle istituzioni italiane, che va ad aggiungersi ad altre iniziative pubblicitarie e atteggiamenti del vettore non consoni nei confronti del nostro Paese.

Enac ricorda, inoltre, che è in corso un'istruttoria per accertare la natura degli aiuti dati al vettore irlandese in alcuni aeroporti italiani.


Fonte: ENAC
 
Enac invia lettera ad autorità irlandese su comportamenti di Ryanair

ROMA - Con riferimento alla pubblicità di Ryanair comparsa nei giorni scorsi sul sito internet della compagnia, il Presidente Enac, Vito Riggio, rende noto di aver chiesto al Direttore Generale dell'Ente di inviare una protesta formale all’Autorità per l'Aviazione Civile Irlandese in merito a questo episodio non rispettoso delle istituzioni italiane, che va ad aggiungersi ad altre iniziative pubblicitarie e atteggiamenti del vettore non consoni nei confronti del nostro Paese.

Enac ricorda, inoltre, che è in corso un'istruttoria per accertare la natura degli aiuti dati al vettore irlandese in alcuni aeroporti italiani.


Fonte: ENAC

...si vede che siamo in Italia, per carità...
 
Ciao a tutti,
1) 54.000 euro non sono nulla per la presa in giro al nostro paese ed alla nostra compagnia aerea.
2)Personalmente non acquisterò più biglietti da FR anche se dovessi spendere 10 volte tanto.
3)Nessuna compagnia aerea si puo' permettere tali Spot denigranti.
In definitiva FR non ha nessun diritto di tali spot, se volessero veramnte vendere inanzitutto dovrebbero essere più seri ed abbassare i costi dei bagagli.
Saluti a tutti e scusate lo sfogo (a me queste cose danno molto fastidio)
locorock
 
Quoto locorock....

Gli italiani devono smettere di essere esterofili e credere un po di piu nella capcità del nostro paese.... o dobbiamo permettere che tutti comandino in Italia tranne che noi stessi italiani?
 
Ciao a tutti,

2)Personalmente non acquisterò più biglietti da FR anche se dovessi spendere 10 volte tanto.

locorock


preparati a comprare biglietti FR perche con le altre pagherai Almeno 10 volte tanto, almeno.

dite al garante di andare alla posta e di aprirsi una postpay. Ancora una volta si dimistra che in Italia le "regole" si ricordano di farle rispettare quando vengono toccati i politici o chi ha potere.
 
Testo Provvedimento
PI6023 - TARIFFE RYANAIR
Provvedimento n. 18396

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 maggio 2008;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dai Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 26 aprile 2007, integrata in data 22 maggio 2007, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario volto a promuovere i collegamenti aerei “Ryanair” da Roma, Pisa, Milano e Venezia “a partire da 10 €, solo andata, tasse incluse”. In particolare il messaggio oggetto di segnalazione è riportato su alcune pagine web del sito internet www.ryanair.com in data 23 e 24 aprile 2007 rispettivamente alle ore 22,15 e 14,10.
Nella richiesta di intervento si lamenta la violazione dell’articolo 3 del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007 recante “Misure urgenti per la Tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” successivamente convertito nella Legge 2 aprile 2007, n. 40, nella misura in cui il prezzo pubblicizzato non includerebbe ulteriori supplementi, rappresentati dal costo di 3 euro per il diritto di priorità all’imbarco e di 2,50 euro per i costi amministrativi di transazione con carta di credito.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è rappresentato dalla home page del sito istituzionale della compagnia aerea Ryanair oggetto di rilevazione in data 23 e 24 aprile 2007, rispettivamente, alle ore 22,15 e 14,10.
Nella sezione centrale, è riportata una promozione denominata “10 giorni di svendita totale!”. Nel medesimo contesto vengono illustrate le caratteristiche e le condizioni della promozione nei seguenti termini “A partire da € 10 solo andata, tasse incluse. Prenotabile dal 20.04.07 al 30.04.07”. In alcuni riquadri, sono poste le seguenti specificazioni: “5 milioni di posti. Su tutte le nostre rotte. Da Maggio ad ottobre”. Nella parte inferiore della pagina, è riportato un elenco di collegamenti interessati dall’offerta relativi ad alcune città italiane nonché a destinazioni europee. Accanto all’indicazione di ciascuna rotta è indicato l’ammontare del prezzo di “solo andata a partire da € 10,00”.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 29 maggio 2007, è stato comunicato al segnalante e alla società Ryanair Ltd (di seguito, Ryanair), in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento, precisando, che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell’ entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con riguardo alle caratteristiche e alle condizioni dell'offerta e, in particolare, con riferimento all'effettiva disponibilità della stessa nei termini pubblicizzati e all'idoneità della formulazione del messaggio in esame a suscitare nei consumatori falsi affidamenti in ordine alle effettive condizioni per fruirne.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Ryanair, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03 di fornire, oltre alla documentazione che comprovasse l’effettiva applicazione dell’offerta nei termini pubblicizzati, informazioni e relativa documentazione in merito alle condizioni tariffarie offerte relativamente ai voli pubblicizzati nel messaggio in esame, precisandone in particolare il periodo di validità, rotte e voli interessati, condizioni di fruizione, prezzo dei biglietti e ammontare delle altre voci (quali tasse aeroportuali, spese amministrative e di transazione) che devono essere assommate al prezzo netto, precisando ogni eventuale ulteriore onere diverso dalla “tariffa netta”, che concorre alla determinazione del prezzo finale dei voli pubblicizzati, con indicazione, per ognuno di essi, del relativo ammontare e del soggetto cui è destinato.
In data 5 giugno 2007, è pervenuta un’ulteriore nota del segnalante in cui nel riportarsi a quanto già prospettato nella segnalazione con riferimento ai costi aggiuntivi riferiti al bagaglio, si evidenzia come il sistema di prenotazione del biglietto aereo sul sito istituzionale di Ryanair imponga obbligatoriamente il pagamento di un minimo di 3 euro per il diritto di precedenza all’imbarco per ogni tratta.
Con memorie pervenute in data 8 giugno 2007 e 25 ottobre 2007, la società Ryanair ha rappresentato, in sintesi, quanto segue:
l’operatore rappresenta il leader in Italia nell’offerta di voli low cost trasportando 40 milioni di passeggeri in rotte che interessano aeroporti italiani. In particolare, Ryaniar offre 112 rotte da venti aeroporti italiani, con tariffe contenute e una scelta di rotte superiore a quella di qualsiasi altro vettore europeo. Ciò posto, nonostante i suoi sforzi per adeguare le proprie comunicazioni commerciali alle normative italiane, Ryanair si rammarica della circostanza che l’Autorità sia intervenuta recentemente per tre volte soltanto nei suoi confronti e non verso la compagnia area nazionale, rappresentando di voler impugnare innanzi al giudice amministrativo tutte le iniziative che saranno intraprese dall’Autorità e confidando nell’accoglimento delle proprie ragioni da parte di quest’ultimo organo di giustizia.
La parte ha fatto presente di aver impugnato innanzi al TAR Lazio il provvedimento dell’Autorità n. 16406, del 25 gennaio 2007, (caso IP11 - Ryanair volo Milano-Londra) con cui l’Autorità ha sanzionato il comportamento di Ryanair Ltd, consistito nell’aver violato la delibera n. 14783, del 12 ottobre 2005, rispetto alla diffusione di messaggi che si caratterizzerebbero per i medesimi profili di presunta ingannevolezza oggetto del presente procedimento. Al riguardo, con specifico riferimento al costo per le transazioni con carta di credito, la parte ha richiamato le proprie difese già articolate nel citato procedimento evidenziando che il prezzo totale del biglietto include tutti i costi obbligatori (“mandatory charges”) che i clienti sono tenuti a sostenere per l’acquisto del biglietto. I costi relativi all’acquisto effettuato con carta di credito o di addebito non sono costi obbligatori e, pertanto, non sono ricompresi nell’offerta del prezzo “all inclusive”. D’altra parte, tali costi sono sostenuti solo da coloro che non adottano una carta Visa Electron. Essa non prevede ulteriori costi di transazione da sostenere e rappresentano circa il 14% del totale dei passeggeri della compagnia “Ryanair” ossia 7 milioni di utenti;
rispetto al costo sostenuto per il diritto alla priorità all’imbarco, la parte ha fatto presente che si tratta di un costo del tutto discrezionale che si applica soltanto ai passeggeri che intendono avvalersi di tale servizio aggiuntivo. Inoltre, esso è soggetto al limite massimo di 60 passeggeri per volo. Pertanto, in considerazione della sua natura discrezionale e limitata, esso non può essere annoverato fra i costi ed i supplementi fissi.
In allegato alle memorie, la parte ha depositato diversa documentazione, di seguito illustrata:
copia di alcuni modelli di messaggi diffusi attraverso stampa nell’aprile del 2007, periodo interessato dalla promozione. Tali messaggi, oltre a riportare le indicazioni presenti nel messaggio oggetto della presente valutazione, a piè di pagina specificano la presenza di “€ 2.50 di spese amministrative per prenotazioni con carta di credito per passeggero a tratta”;
copia di una lista delle rotte interessate dalla promozione e di un prospetto riepilogativo dei limiti temporali e di disponibilità dell’offerta. Dalla lettura di tale documento, emerge che l’offerta era valida per prenotazioni effettuate dal venerdì 20 aprile 2007 alla mezzanotte di lunedì 30 aprile 2007, per periodi di viaggio dal 5 maggio 2007 al 27 ottobre 2007, nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, secondo la disponibilità. Per quanto concerne luglio e agosto, l’offerta era valida soltanto per il martedì ed il giovedì. Inoltre, l’acquisto andava effettuato 14 giorni prima del volo;
un prospetto riepilogativo del prezzo da corrispondere per l’acquisto del biglietto. In particolare, viene evidenziato il costo promozionale di 10 euro che include tutte le “mandatory charge” ossia tutte le tasse ed i supplementi che il passeggero è in ogni caso tenuto a pagare.
Accanto a tali supplementi, il prospetto in esame individua gli “Additional non-mandatory costs” che rappresentano eventuali costi aggiuntivi che il passeggero potrebbe corrispondere. Essi sono rappresentati da: 1) il costo per la prenotazione con carta di credito (“Credit card fee”), il cui pagamento è eventuale poiché connesso ad una determinata procedura di prenotazione effettuata con carta di credito diversa dalla Visa Electron. Rispetto a quest’ultima, infatti, la procedura di prenotazione non è soggetta a costi aggiuntivi; 2) il costo per il bagaglio (“Baggage fees”). Si tratta di un supplemento previsto per quei passeggeri che intendono viaggiare con uno o più bagagli da imbarcare. Tale costo non è previsto per quei passeggeri che viaggiano soltanto con un unico bagaglio a mano; 3) Il costo per il check-in (“chek-in fee”) previsto per i passeggeri che non si avvalgono della procedura di check-in on line, ma decidono di effettuare tale operazione in aeroporto;
– un rapporto relativo alle partenze effettuate tra il 5 maggio 2007 ed il 27 ottobre 2007, prenotate nel periodo compreso tra il 21 aprile 2007 ed il 1° maggio 2007, giorno successivo alla scadenza dell’offerta. Nel predetto rapporto, avente ad oggetto i biglietti venduti alle condizioni promozionali, identificati con il codice “N-Class”, sono indicati il numero complessivo di biglietti venduti alle condizioni pubblicizzate, superiore alle 40.000 unità.
In data 5 dicembre 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. IL SUBPROCEDIMENTO INTERNAZIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 9 APRILE 2003, N. 70

Ai sensi del Decreto Legislativo del 9 aprile 2003 n. 70, riguardante la “Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società di informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”, l’Autorità, con delibera del 23 gennaio 2008, ha stabilito di richiedere all’Autorità irlandese Department of Enterprise, Trade and Employment Enterprise, Sectoral and eBusiness Unit di adottare tutte le misure reputate necessarie, direttamente o attraverso i soggetti competenti secondo la legislazione irlandese, al fine di impedire alla società Ryanair LTD l’ulteriore diffusione di analoghe comunicazioni commerciali che potessero indurre in errore i consumatori italiani.
In data 5 febbraio 2008, pertanto, è stata formulata una richiesta di assistenza alla predetta Autorità irlandese.
Con nota pervenuta in data 27 febbraio 2008, la National Consumer Agency (di seguito, NCA), in qualità di autorità competente, ha fatto seguito alla predetta comunicazione del 5 febbraio 2008, senza manifestare l’intenzione di adottare un provvedimento nei confronti della Ryanair rispetto alla fattispecie segnalata. Nella predetta comunicazione, tale autorità ha rappresentato di aver recentemente concluso un’indagine relativa ai termini e alle condizioni economiche applicate dai tre principali vettori aerei nazionali irlandesi nelle loro comunicazioni destinate al pubblico, fra cui anche Ryanair. A conclusione di tale indagine, la NCA ha ritenuto in violazione della normativa interna in tema di protezione del consumatore la pratica di Ryanair di non includere nella fase iniziale del processo di prenotazione tutti i costi fissi, inevitabili, non opzionali (“all fixed, unavoidable, non optional taxes, fees and charges”). Viceversa, per quanto concerne i costi per transazione con carta di credito e i costi per il diritto di priorità all’imbarco, la NCA non ha ritenuto di dover adottare alcuna iniziativa posto che tali costi sono variabili e opzionali. Pertanto, sarebbe impraticabile e potenzialmente ambiguo (“It would impraticabile and possibly misleading for the airline”) inserire tali voci nella fase iniziale di prenotazione del biglietto aereo. In ogni caso, prima di adottare qualsiasi decisione transattiva (“any transactionable decision”), ossia, nel caso di specie, prima della conclusione finale dell’acquisto, l’utente è posto nella condizione di comprendere la presenza di tali voci eventuali di costo.
Poiché i provvedimenti richiesti non risultano essere stati assunti, come evincibile anche dalla comunicazione della National Consumer Agency pervenuta in data 27 febbraio 2008, in data 6 marzo 2008 l’Autorità ha deliberato di notificare alla Commissione Europea e alla predetta Autorità irlandese, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 70/03, la propria intenzione di adottare provvedimenti inibitori nei confronti della società Ryanair.

VI. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso attraverso internet, in data 25 febbraio 2008, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Con parere pervenuto in data 20 marzo 2008, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole in quanto l’enfatizzazione del costo di 10 euro non si accompagna a modalità di presentazione del messaggio che consentano una precisa e immediata percezione delle componenti che formano il prezzo finale. In particolare, l’indicazione “tasse incluse” appare generica in considerazione dell’incidenza di tali oneri nella determinazione del prezzo finale da corrispondere e della possibilità per l’operatore di determinarla a priori. Tali valutazioni non valgono per il supplemento rappresentato dal costo di 3 euro per il diritto di priorità all’imbarco in quanto si tratta di una voce eventuale posto che si applica ai soli passeggeri che desiderano avvalersi del servizio e soltanto entro 60 unità. Infine, il messaggio risulta caratterizzarsi per un contenuto del tutto omissivo rispetto all’esistenza e all’ammontare del supplemento specificatamente relativo alla tassa per utilizzo della carta di credito.

VII. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, si rileva che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.
Il messaggio in esame prospetta la possibilità di usufruire di tariffe promozionali, per determinate tratte servite da Ryanair Ltd, “A partire da € 10 solo andata, tasse incluse.”. Nel medesimo contesto del messaggio, accanto all’indicazione di ciascuna rotta con l’ammontare del prezzo di “solo andata a partire da € 10,00”, oltre ai limiti temporali e di disponibilità dell’offerta, viene specificato che essa è valida soltanto per voli prenotati entro un determinato arco temporale e fruibili solo in alcuni periodi dell’anno.
Dalla lettura della lista passeggeri prodotta in allegato alle memorie difensive, emerge che il vettore ha effettivamente venduto un congruo numero di posti, pari a circa 40.000 unità, variamente distribuiti sulle diverse tratte. Pertanto, il messaggio in esame non appare ingannevole relativamente all’effettiva disponibilità dell’offerta. D’altra parte, le affermazioni utilizzate (“a partire da”), unite alla particolare convenienza dell’offerta, risultano idonee a rendere edotto il destinatario del messaggio del carattere eccezionale del prezzo indicato che rappresenta esclusivamente un prezzo di partenza, soggetto a limiti di disponibilità.
Diverse considerazioni valgono invece con riferimento al profilo della completezza delle informazioni fornite in merito alle diverse voci di costo che compongono il prezzo finale del biglietto e alle modalità adottate dall’operatore pubblicitario per veicolare le stesse.
Infatti, dalle risultanze istruttorie, e in particolare, degli elementi forniti dallo stesso vettore aereo, emerge che all’ammontare di 10 euro enfatizzato nel claim principale del messaggio va aggiunta un’altra voce, relativa al costo per prenotazione con carta di credito, da corrispondere per ciascuna tratta prenotata e per ciascun passeggero, come evincibile dalla lettura dei messaggi depositati in atti dalla parte. Ne consegue, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l’effettivo prezzo versato dal consumatore può risultare sensibilmente diverso da quello prospettato in pubblicità.
Al riguardo, occorre tenere presente che, con specifico riferimento al trasporto aereo, secondo l’orientamento consolidato dell’Autorità [Cfr., tra gli altri, provv. n. 16756 “Meridiana voli Milano-Parigi da 9 euro”, in Boll. 16/07; provv. n. 13713, PI4529 “Tariffa lancio Air One”; provv. n. 12307, PI4109 “Alitalia Tutta Europa”, in Boll. 31/03 e n. 12308, PI4110 “Alitalia Tutta Italia”, in Boll. 31/03, nonché provv. n. 11429, PI3800 “Da Palermo con volare Airlines”, in Boll. n. 47/02 e provv. n. 10995, PI 3632 “Tariffa Smile – Austria Airlines”, in Boll. n. 29/02.], l’indicazione della tariffa deve includere ogni onere economico gravante sul consumatore, il cui ammontare sia determinabile ex ante, o presentare, contestualmente e con adeguata evidenza grafica e/o sonora, tutte le componenti che concorrono al computo del prezzo, al fine di rendere chiara e compiuta l’informazione fornita al consumatore.
Più in particolare, quando l’operatore pubblicitario ricorre ad una scomposizione in tariffa base e supplementi che devono essere sommati alla prima, deve essere in ogni caso garantita ai potenziali destinatari del messaggio la possibilità di percepire in maniera precisa e sufficientemente immediata il prezzo finale. A tal fine, occorre che l’esborso complessivo scaturisca con sufficiente chiarezza da un’addizione di componenti fornite in modo pienamente contestuale e con pari grado di enfasi espressiva. In ordine all’esigenza di garantire ai consumatori un’informazione trasparente circa il costo complessivo finale dei voli aerei, si tenga conto, altresì, della disposizione contenuta nell’articolo 3 “Trasparenza delle tariffe aeree”, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante: “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40.
Ciò posto, con riferimento alla voce relativa alla prenotazione con carta di credito, va osservato che le modalità adottate per veicolare tali informazioni non sono idonee a soddisfare l’evidenziata esigenza di garantire ai consumatori un’informazione trasparente circa il costo complessivo finale dei voli aerei. Infatti, a fronte di un prezzo per tratta di carattere onnicomprensivo, anche delle tasse, pari a 10 euro, enfatizzato nel contesto principale del messaggio, va osservato che tale ulteriore voce di costo, aggiuntiva rispetto all’ammontare enfatizzato, viene evidenziato in una maschera visibile in una fase ormai già avanzata della procedura di acquisto del biglietto. Essa è relativa non ad un servizio opzionale, ma all’utilizzo degli strumenti di pagamento utilizzati dalla maggioranza dei consumatori, rappresentando per tale motivo un costo non evitabile.
Per tale ultimo profilo, non si ritiene pertanto condivisibile l’argomentazione sviluppata dalla Ryanair Ltd in ordine al carattere soltanto eventuale di tale voce di costo. Come rilevato dall’Autorità in precedenti interventi che hanno avuto come destinatario la compagnia Ryanair [Caso Provvedimento n. 14507 del 13 luglio 2005, caso PI4668 – “Biglietti Aerei Ryanair”, in Boll. n. 28/05.], il citato costo non attiene ad un servizio opzionale del trasporto, ma ad un elemento che caratterizza la procedura di prenotazione del biglietto aereo ed è quindi determinante per la scelta economica effettuata dai destinatari del messaggio, rappresentati da viaggiatori di tipo leisure e price sensitive, come è prevalentemente nel caso dei destinatari dei servizi di Ryanair LTD. In particolare, la mancata specificazione del costo relativo alla carta di credito, peraltro da corrispondere non per singola transazione, ma per ogni tratta e per ogni passeggero, induce in errore il consumatore proprio nella fase di prenotazione, ove viene offerta contestualmente la possibilità di procedere all’acquisto anche del volo di ritorno.
Pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il contenuto del messaggio in esame risulta ingannevole nella misura in cui non consente al pubblico dei consumatori di percepire in maniera precisa e sufficientemente immediata l’esborso complessivo finale previsto per l’acquisto del volo pubblicizzato, in violazione degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.

VIII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie, infatti, la condotta è stata posta in essere prima del 21 settembre 2007, data di entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n. 146/07.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Nel caso di specie, con riguardo alla gravità della violazione, si considera la capacità di penetrazione del messaggio posto che è stato diffuso via internet, che rappresenta, nel caso di specie, anche uno strumento utilizzato non solo per verificare le caratteristiche e la disponibilità del servizio, ma anche per procedere direttamente all’acquisto o alla prenotazione del biglietto. Il messaggio, inoltre, sulla base delle allegazioni effettuate dall’operatore pubblicitario, fa parte di una più ampia campagna promozionale diffusa anche attraverso stampa.
Va inoltre tenuta in considerazione l’importanza dell’operatore pubblicitario posto che Ryanair rappresenta uno dei principali vettori nel settore del trasporto aereo.
Per quanto riguarda la durata, dagli elementi disponibili in atti, e in particolare sulla base delle allegazioni del segnalante e del periodo di diffusione del messaggio, emerge che il messaggio oggetto della presente valutazione fa parte di una campagna avviata da Ryanair Ltd nell’aprile del 2007. Pertanto, la diffusione del messaggio in esame ha dato luogo ad una violazione per un periodo breve, pari ad un mese.
Si ritiene, pertanto, di irrogare alla società Ryanair Ltd la sanzione pecuniaria pari a 34.100 € (trentaquattromilacento euro).
Considerato altresì che sussistono nel caso di specie le circostanze aggravanti, in quanto l’operatore pubblicitario risulta destinatario di numerosi provvedimenti di ingannevolezza o di illiceità in violazione del Decreto Legislativo n. 206/05 [Cfr, fra i più recenti, Provvedimento n. 14507 del 13 luglio 2005, caso PI4668 “Biglietti Aerei Ryanair”, in Boll. n. 28/05; Provvedimento n. 14783 del 12 ottobre 2005, caso PI4768, “Ryanair-Voli Gratis Londra e Girona”, in Boll. n. 41/05.], si ritiene di irrogare alla società Ryanair Ltd una sanzione pecuniaria pari a 54.100 € (cinquantaquattromilacento euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche e alle condizioni economiche richieste per la fruizione del servizio, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;


DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Ryanair Ltd, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che, per la violazione di cui alla lettera a), alla società Ryanair Ltd sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 54.100 € (cinquantaquattromilacento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
 
Sarebbe auspicabile.

Ciao
Massimo

non credo sia riferibile al banner..."politico" in quanto tutto risale ad almeno 2 mesi fà e per un altro episodio..

certo che è interessante come sempre il rigirare la frittata da parte di FR..citando (indirettamente) AZ, NON tanto a difesa propria quanto per dire "ce l'avete solo con noi"...

IMHO per quanto non possa far piacere a FR, il provvedimento parte da concetti molto corretti (non che abbiano bisogno del mio parere, lol) ed equi.

Poi si sa, per il proprio difensore, anche l'assassino colto in flagrante è innocente...:))
Di sicuro il tutto verrà impugnato...
 
La decisione è giusta, anche se le sanzioni sono talmente basse da rendere del tutto inutile il lavoro del garante della pubblicità. (Discorso che vale non solo per FR ovviamente).
 
mi sembra è sembrata una decisione giusta e doverosa...
e speriamo anche che per quanto forse non faccia giurisprudenza, rappresenti un precedente e sia di monito/avvertimento nonchè guida per tutti!
Sotto sotto credo molti lascino andare avanti FR e poi..vista l'aria che tira "capiscono e si adeguano per bene"
 
parlando del costo della carta di credito
" va osservato che tale ulteriore voce di costo, aggiuntiva rispetto all’ammontare enfatizzato, viene evidenziato in una maschera visibile in una fase ormai già avanzata della procedura di acquisto del biglietto. Essa è relativa non ad un servizio opzionale, ma all’utilizzo degli strumenti di pagamento utilizzati dalla maggioranza dei consumatori, rappresentando per tale motivo un costo non evitabile."


in una maschera visibile in una fase ormai già avanzata = e`vero

costo non evitabile= falso

ma