E' una via assolutamente impraticabile, per diverse ragioni:
1) Nessuna istituzione dell'UE può obbligare, e nemmeno sollecitare, uno Stato membro ad attivare la procedura ex art. 50 TUE.
2) Se anche l'inerzia del Regno Unito potesse configurare una violazione del principio di leale cooperazione di cui all'art. 4.3 TUE (a mio parere no; al più varrebbe il caso opposto, viste le ultime mosse del presidente della Commissione), la Commissione potrebbe semplicemente avviare una procedura di infrazione, la cui estrema conseguenza sarebbe una sanzione pecuniaria (dopo anni e due sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia).
3) La procedura ex art. 7 - molto discussa e avviata per la prima volta nei confronti della Polonia poco tempo fa - è utilizzabile solo in caso di violazioni gravi e persistenti allo stato di diritto e solo come extrema ratio permette la sospensione del diritto di voto a uno Stato membro nell'ambito dei lavori del Consiglio. E' chiaramente inapplicabile al caso di specie, a meno che il Regno Unito non disapplichi completamente il diritto dell'UE prima di avere concluso la procedura di recesso, privando i singoli dei diritti derivanti dallo status di cittadini europei.