Thread Alitalia / Etihad - Parte I


Stato
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Re: Thread Alitalia / Etihad

ROMA (Reuters) - Alitalia ha convocato le organizzazioni sindacali per la mattinata di lunedì 24 febbraio con l'obiettivo di discutere il calo delle retribuzioni necessario a completare gli interventi del piano industriale sul costo del lavoro.
Lo riferisce una fonte sindacale.
"La convocazione è per la mattinata di lunedì. L'azienda vuole discutere della riduzione del salario in deroga al contratto vigente", ha detto la fonte.
I vertici della compagnia aerea hanno preventivato risparmi per 128 milioni a carico dei dipendenti da realizzare con cassa integrazione e riduzioni degli stipendi.
 
Re: Thread Alitalia / Etihad

Però non può neanche dare un colpo di spugna ai debiti e garantirli come Stato per conto di EY anche tramite l'ennesima bad company.
A parte l'essere un palese aiuto di stato dimostrerebbe di essere un politico come quelli che voleva "rottamare" e che fa le stesse identiche porcate.

E non penso proprio che ci tenga ad essere etichettato come tale.
È una cosa che non è fattibile, anche se volessero farla. Il governo può lavorare per creare le condizioni, prendere in carico il debito in mano alle banche non è fattibile.
 
Re: Thread Alitalia / Etihad

e cosa centra questo con quanto da te scritto prima, post 1609?

attendiamo spiegazioni esaurienti


La corte dei conti ci dice che i soldi della vecchia lai sono sostanzialmente denaro statale, e non sono pochi spiccioli. Vedremo dove andra' a finire.
 
Re: Thread Alitalia / Etihad

PARIGI (Reuters) - Il presidente-direttore generale di Air France-KLM Alexandre de Juniac ha detto oggi che la sua compagnia non sta discutendo con Etihad Airways a proposito di Alitalia [CAITLA.UL].
La compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti ha discusso la scorsa settimana a Roma con l'azienda italiana in vista di un ingresso nel capitale.
Air FRance-KLM, che è un partner commerciale di Etihad, ha rifiutato nel novembre scorso di partecipare all'aumento di capitale di Alitalia da 300 milioni di euro, ritenendo che mancavano le misure sufficienti per ridurre l'indebitamento dell'azienda, ed è scesa così nel capitale dal 25% al 7%. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
 
Re: Thread Alitalia / Etihad

La Corte dei Conti del Lazio sottolinea che “l’Alitalia non è mai stata un’azienda come le altre; la sua storia inizia nel 1947 ed è strettamente collegata a quella della Repubblica”. La magistratura contabile segnala che “la frustrazione delle finalità perseguite con le risorse pubbliche conferite è la conseguenza della malagestio degli amministratori nel periodo 2002-2008. Il danno di cui si chiede conto è, come accennato, pari ad una parte delle somme che nel tempo sono state erogate dallo Stato in favore della Compagnia per un totale di € 2.323.400.000”

http://www.huffingtonpost.it/2014/0...iale-alitalia_n_4815137.html?utm_hp_ref=italy
 
Re: Thread Alitalia / Etihad



Di ufficiale sappiamo solo che az Lai ha in cassa una somma che si aggira tra i 200 e i 300 mln, importo in buona parte da destinare ai creditori muniti di privilegio. Da lì in effetti avanzerebbe ben poco.

Sappiamo però anche che ci sono ancora de vendere degli immobili, ma non ci si aspetta incassi importanti.
Sappiamo infine che AZ Lai ha attivato cause in cui chiede complessivamente risarcimenti per circa 3 mld, prevalentemente nei confronti di soggetti istituzionali o a controllo pubblico. La causa nei confronti di ENI per circa 1 mld pare sia solidissima.
Tali cause sono in corso di definizione con accordi transattivi i cui termini sono top secret.
Le fonti ufficiali le puoi trovare sfrugugliando tra i vari documenti pubblicati nel sito dell'amministrazione straordinaria. Quanto alla causa contro Eni ne trovi traccia anche nella relazione accompagnatoria al bilancio al 31.12.2012 della società petrolifera.
 
Re: Thread Alitalia / Etihad

sei sicuro di quello che scrivi?

Le somme in cassa al 31.12.2012 ammontavano esattamente ad € 320.068.717.
Ma ripeto, quell'importo è destinato ai creditori privilegiati e non avanzerà praticamente nulla.
Le somme invece disponibili saranno quelle ottenibili dalle cause in essere.
 
Re: Thread Alitalia / Etihad

Di ufficiale sappiamo solo che az Lai ha in cassa una somma che si aggira tra i 200 e i 300 mln, importo in buona parte da destinare ai creditori muniti di privilegio. Da lì in effetti avanzerebbe ben poco.

Sappiamo però anche che ci sono ancora de vendere degli immobili, ma non ci si aspetta incassi importanti.
Sappiamo infine che AZ Lai ha attivato cause in cui chiede complessivamente risarcimenti per circa 3 mld, prevalentemente nei confronti di soggetti istituzionali o a controllo pubblico. La causa nei confronti di ENI per circa 1 mld pare sia solidissima.
Tali cause sono in corso di definizione con accordi transattivi i cui termini sono top secret.
Le fonti ufficiali le puoi trovare sfrugugliando tra i vari documenti pubblicati nel sito dell'amministrazione straordinaria. Quanto alla causa contro Eni ne trovi traccia anche nella relazione accompagnatoria al bilancio al 31.12.2012 della società petrolifera.

Ma tu sei un creditore lai vero? In ogni caso sto miliardo a CAI, visto che sarebbero fondi dello stato (lai=stato) come lo gireresti a CAI?

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Re: Thread Alitalia / Etihad

Le somme in cassa al 31.12.2012 ammontavano esattamente ad € 320.068.717.
Ma ripeto, quell'importo è destinato ai creditori privilegiati e non avanzerà praticamente nulla.
Le somme invece disponibili saranno quelle ottenibili dalle cause in essere.
mi fido,
ma a pèarte che il 31/12/12 e' passato da piu' di un anno,tu sei sicuro che alla voce "cassa" ci fossero 320 Meur?
le cause a fair value finche non son chiiuse valgono ben poco non ti pui basare su quelle per redigere una situazione patrimoniale visto che devi applicare dei coefficienti di risckio e la questione e' decisamente complessa.
 
Re: Thread Alitalia / Etihad

Ma tu sei un creditore lai vero? In ogni caso sto miliardo a CAI, visto che sarebbero fondi dello stato (lai=stato) come lo gireresti a CAI?

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Le modalità del (teorico) trasferimento dei denari da LAI a CAI sono dettagliatamente disciplinate dall'art. 4 bis della Legge Marzano cui è soggetta la procedura di amministrazione straordinaria di LAI
 
Re: Thread Alitalia / Etihad

Le modalità del (teorico) trasferimento dei denari da LAI a CAI sono dettagliatamente disciplinate dall'art. 4 bis della Legge Marzano cui è soggetta la procedura di amministrazione straordinaria di LAI

Dove? Senza polemica:

Art. 4-bis.
Concordato
1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario puo' prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei; la possibilita' di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla societa' in amministrazione straordinaria;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato puo' prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
2. La proposta di concordato puo' essere unica per piu' societa' del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.
3. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato e' autorizzata dal Ministro delle attivita' produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.
5. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.
6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che cio' pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonche' un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalita', anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.
7. Il giudice delegato stabilisce le modalita' ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 4, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalita' e nei termini di cui al comma 6, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalita' ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.
8. Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza. Il concordato approvato dai creditori e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 6, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-ter e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del comma 11, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalita' previste dal concordato.
9. Qualora la maggioranza di cui al comma 8 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive di cui al comma 3, puo' ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o piu' classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.
10. La sentenza che approva o rigetta il concordato e' provvisoriamente esecutiva ed e' pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. E' ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva. 11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato .
 
Re: Thread Alitalia / Etihad

Dove? Senza polemica:

Art. 4-bis.
Concordato
1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario puo' prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei; la possibilita' di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla societa' in amministrazione straordinaria;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato puo' prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
2. La proposta di concordato puo' essere unica per piu' societa' del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.
3. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato e' autorizzata dal Ministro delle attivita' produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.
5. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.
6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che cio' pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonche' un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalita', anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.
7. Il giudice delegato stabilisce le modalita' ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 4, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalita' e nei termini di cui al comma 6, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalita' ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.
8. Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza. Il concordato approvato dai creditori e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 6, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-ter e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del comma 11, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalita' previste dal concordato.
9. Qualora la maggioranza di cui al comma 8 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive di cui al comma 3, puo' ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o piu' classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.
10. La sentenza che approva o rigetta il concordato e' provvisoriamente esecutiva ed e' pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. E' ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva. 11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato .

vedi lett. c
 
Re: Thread Alitalia / Etihad

cai e' privata, lai non mi risulta, nel bilancio caiaz non mi pare ci siano menzioni a crediti nei confronti di cai, nemmeno nei conti d'ordine...
e quindi??
 
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