Alitalia: cassa integrazione a 700 lavoratori


Non si può assumere nuovo personale quando, nemmeno a tempo determinato, si è in cassa integrazione. Quando si annuncia la cassa integrazione tutto il dipendente precario viene mandato via (lo stipendio viene pagato fino e termine contratto).
Non si può non pagare del personale (in cassa paga lo stato) e poi assumerne altri.
 
Mamma mia... L'Alitalia va dove va l'Italia..
Più o meno dove finisci tu se continui a trollare.

Non si può assumere nuovo personale quando, nemmeno a tempo determinato, si è in cassa integrazione. Quando si annuncia la cassa integrazione tutto il dipendente precario viene mandato via (lo stipendio viene pagato fino e termine contratto).
Non si può non pagare del personale (in cassa paga lo stato) e poi assumerne altri.

Corretto fino ad un certo punto: in un'azienda dove i dipendenti hanno mansioni molto differenti, il blocco delle assunzioni anche a TD, dovrebbe limitarsi al settore e alle mansioni in cui il personale è un CIGS. Esempio: mancano i piloti, ma c'è troppo personale di terra.
 
no le uniche azienda che possono assumere personale sono le compagnie aeree, cioe' mi spiego meglio mettono in Cigs i dipendenti per andare ad assumere i nuovi con minori costi e con contratti di lavoro low-cost. Ma in che paese viviamo ed Enac cosa dice?

NULLA
 
no le uniche azienda che possono assumere personale sono le compagnie aeree, cioe' mi spiego meglio mettono in Cigs i dipendenti per andare ad assumere i nuovi con minori costi e con contratti di lavoro low-cost. Ma in che paese viviamo ed Enac cosa dice?

NULLA
 
io sono ancora qua ad attendere eh...
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E' stato detto:
stormi72 ha detto:
vanno contro la legge
stormi72 ha detto:
quello che e' stato fatto e' irregolare e che va contro la legge.
ok, quale legge?

Grazie
 
per arrivare all'applicazione e sottoscrizione dell'accordo previsto della Cassa integrazione, cioe' art.1 bis legge 291/04 e dell'art.2 co. 1 D.L. 134/08 convertito in L.166/08 bisogna prima aprire una procedura di mobilita ai sensi del combinato disposto di cui agli art.4 e 24 legge 223/91.

Ricordo che CAI E ALITALIA sono 2 societa' ben distinte con 2 capitali sociali ben distinti.

Eccoti la risposta.
 
Perciò i tanti corsi base a cosa servirebbero se poi non faranno volare le persone formate ex novo?

Ce lo si chiede in molti.
La teoria più catastrofistica prevede che si fanno i corsi per prendere fondi e poi fare fare solo uno o due contratti a chi hai formato, in alternativa si crea un minimo di bacino per poi, in tempi moooooooooooolto dilatati (8-10 anni), attingervi per i contratti a tempo indeterminato
 
per arrivare all'applicazione e sottoscrizione dell'accordo previsto della Cassa integrazione, cioe' art.1 bis legge 291/04 e dell'art.2 co. 1 D.L. 134/08 convertito in L.166/08 bisogna prima aprire una procedura di mobilita ai sensi del combinato disposto di cui agli art.4 e 24 legge 223/91.

Ricordo che CAI E ALITALIA sono 2 societa' ben distinte con 2 capitali sociali ben distinti.

Eccoti la risposta.
e quella sarebbe una risposta?

vabbè, ritenta e sarai più fortunato:

  1. prima dici che per legge prima di inoltrare domanda di C.I.G.S. deve essere aperta una procedura di mobilità, ancora aspetto un riferimento legislativo in tal senso (le leggi che hai citato riguardano si la C.I.G. e la mobilità, ma non quello che tu affermi).
  2. poi dici che per arrivare all'accordo in sede ministeriale serve aver aperto la procedura di mobilità: beh, ti sbagli e mi pare che questo accordo sia un esempio abbastanza evidente e comunque, visto che hai giustamente citato la 291/04, ti ricordo che si parla di "specifici accordi"
  3. l'accordo firmato in sede governativa oggetto della discussione neanche ne parla della mobilità
  4. l'accordo sindacale invece prevede la possibilità della mobilità alla fine del periodo di C.I.G. e comunque non avrebbe assolutamente senso aprire la procedura ora in quanto:
    1. la mobilità NON solo non riguarderà tutto il personale in C.I.G. (solo i lavoratori che, al termine del periodo di C.I.G., richiederanno di essere posti in mobilità ed i lavoratori che non saranno stati riqualificati da CAI all'interno di CAI stessa durante questi 4 anni di cassa) <- problema "minore"
    2. a distanza di 4 anni vorrei vederti a convincere i sindacati a derogare i 120 giorni...
 
allora forse non mi sono spiegato bene,
visto che mi pare che sei molto afferrato in materia ti chiedo:

-si puo' applicare l'accordo della Cigs senza un accordo preventivo e come si fa a mettere in piedi una Cigs volontaria in Cai/Alitalia?
- come fanno i sindacati a permettere la Cigs a carico dello stato e dall'altra parte permettere l'assunzione di stagionali/determintai (piloti/ass. di volo/terra)?
- Cai si sta agganciando alla procedura di mobilita' aperta dalla vecchia Alitalia?
- come fa Alitalia a pubbliccizzare che sta facendo profitti quando mette in Cigs altri lavoratori?

Mi spieghi queste cose?
 
allora forse non mi sono spiegato bene,
visto che mi pare che sei molto afferrato in materia ti chiedo:

-si puo' applicare l'accordo della Cigs senza un accordo preventivo e come si fa a mettere in piedi una Cigs volontaria in Cai/Alitalia?
- come fanno i sindacati a permettere la Cigs a carico dello stato e dall'altra parte permettere l'assunzione di stagionali/determintai (piloti/ass. di volo/terra)?
- Cai si sta agganciando alla procedura di mobilita' aperta dalla vecchia Alitalia?
- come fa Alitalia a pubbliccizzare che sta facendo profitti quando mette in Cigs altri lavoratori?

Mi spieghi queste cose?

I riferimenti sono l'art. 1 bis della legge 291/2004:

Art. 1-
bis
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e' esteso il trattamento di mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le societa' da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennita' di mobilita', si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine e' istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;
b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita' e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3.
5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facolta' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facolta', fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

E art.2 del D.L. 134/2008:

Art. 2.
1. I trattamenti di cassa integrazioni guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola: «derivanti» e' sostituita dalla seguente: «derivate».
3. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza contabile di cui all'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e' integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

fonte: archivio parlamento.it
 
Az-Cai in quale delle seguenti casistiche rientra?

-crisi occupazionale
-ristrutturazione aziendale
-riduzione o trasformazione di attivita'
 
-si puo' applicare l'accordo della Cigs senza un accordo preventivo e come si fa a mettere in piedi una Cigs volontaria in Cai/Alitalia?
gli accordi (sia sindacale sia in sede governativa) sono già stati fatti ad inizio mese, per quanto riguarda la volontarietà da metà marzo ci sono i moduli da compilare nell'intranet (la non opposizione alla collocazione in C.I.G. espressa dai lavoratori è comunque subordinata alle necessità aziendali)

- come fanno i sindacati a permettere la Cigs a carico dello stato e dall'altra parte permettere l'assunzione di stagionali/determintai (piloti/ass. di volo/terra)?
come ha detto Doctorstein se i lavoratori che assumono hanno qualifiche e mansioni diverse da quelli messi in C.I.G. non ci sono "problemi"

- Cai si sta agganciando alla procedura di mobilita' aperta dalla vecchia Alitalia?
No, la mobilità che ci sarà a fine C.I.G. non centrerà nulla con quella della vecchia Alitalia

Az-Cai in quale delle seguenti casistiche rientra?

-crisi occupazionale
-ristrutturazione aziendale
-riduzione o trasformazione di attivita'
*... tale istanza è stata avanzata a seguito del complesso degli interventi sull'assetto organizzativo e dei processi di funzionamento dell'Azienda ...*


edit: mi ha anticipato billypaul :D
 
Mi sembra che abbiano fatto la stessa cosa anche per la manutenzione: corsi che poi non hanno trovato alcuna applicazione
 
gli accordi (sia sindacale sia in sede governativa) sono già stati fatti ad inizio mese, per quanto riguarda la volontarietà da metà marzo ci sono i moduli da compilare nell'intranet (la non opposizione alla collocazione in C.I.G. espressa dai lavoratori è comunque subordinata alle necessità aziendali)


come ha detto Doctorstein se i lavoratori che assumono hanno qualifiche e mansioni diverse da quelli messi in C.I.G. non ci sono "problemi"


No, la mobilità che ci sarà a fine C.I.G. non centrerà nulla con quella della vecchia Alitalia


*... tale istanza è stata avanzata a seguito del complesso degli interventi sull'assetto organizzativo e dei processi di funzionamento dell'Azienda ...*


edit: mi ha anticipato billypaul :D

ma allora hanno 1 piede in 2 scarpe se ho capito bene la Cigs e' come quella della vecchia Alitlia ma non la mobilita' corretto? e perche' questa differenza?
 
Tutte le aziende del comparto possono accedere alle condizioni della CIGS create per la vecchia AZ.