REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5499 del 2013, proposto da: Soc. Alitalia Compagnia Aerea Italiana (Alitalia Cai) Spa, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gemma, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, via di Villa Patrizi, 13;
contro
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro p. t.,
Enac - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in persona del Presidente p. t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Emirates Airlines, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Gian Luca Zampa e Alessandro Di Giò, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza del Popolo, 18;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Uiltrasporti, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Mezzina, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, via Gregorio VII, 474;
ad opponendum:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - Sea S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Angelo Piazza e Valentina Lener, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, v. L. Rebecchi Brichetti n. 10;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'autorizzazione con la quale la compagnia aerea Emirates è stata abilitata ad incrementare la frequenza dei voli sulle rotte Dubai - Milano, Dubai - Roma, Dubai - Venezia, già servite dalla predetta compagnia e sono state concesse sette nuove frequenze sulla nuova rotta Dubai - Milano - New York, con concessione della terza, quarta e quinta libertà sulla tratta Milano - New York, di cui al provvedimento Enac datato 5.03.2013, prot. n. 0026617/ETA e al presupposto parere favorevole reso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti datato 11 gennaio 2013, prot. n. 191;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti di intervento ad opponendum e ad adiuvandum;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che ricorrono i presupposti per una sollecita definizione del giudizio nel merito ove approfondire sia l’esame delle sollevate eccezioni di inammissibilità sia la questione della effettiva sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 19, comma 5 bis, del d.l. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, per il rilascio al vettore controinteressato di autorizzazione temporanea;
RITENUTO, peraltro, che non ricorrono nel caso in esame gli estremi per accordare, nelle more, la chiesta misura cautelare, tenuto conto che con l’atto impugnato sono stati concessi i diritti di quinta libertà alla controinteressata solo in via sperimentale e dunque, temporanea, per diciotto mesi, a fronte di una fissazione della udienza di merito in data di gran lunga antecedente la scadenza di tale periodo;
RITENUTO di compensare le spese della presente fase, in ragione della peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter,
FISSA per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30 gennaio 2014; .
RESPINGE l’istanza cautelare citata in premessa.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
N. 02753/2013 REG.PROV.CAU.
N. 05493/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5493 del 2013, proposto da: Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Laura Pierallini e Lorenzo Sperati, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Pierallini e Associati in Roma, viale Liegi, 28;
contro
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro p. t.,
Enac - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in persona del Presidente p. t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Emirates Airlines, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Gian Luca Zampa e Alessandro Di Giò, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza del Popolo, 18;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - Sea S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Angelo Piazza e Valentina Lener, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, v. L. Rebecchi Brichetti n. 10;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento datato 5.03.2013, prot. n. 0026617/ETA con cui Enac ha concesso in via provvisoria e per un periodo di 18 mesi a partire dal 01.10.13 al vettore Emirates Airlines in via extrabilaterale ed in regime di quinta libertà, i diritti di traffico in prosecuzione, ed in particolare i diritti di cabotaggio relativi all'imbarco e sbarco di passeggeri, merci e posta, sulla rotta Milano Malpensa - New York JFK;
del presupposto parere favorevole reso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti datato 11 gennaio 2013, prot. n. 191;
e degli altri provvedimenti citati nell’epigrafe del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visto l’atto di intervento ad opponendum;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che ricorrono i presupposti per una sollecita definizione del giudizio nel merito ove approfondire sia l’esame delle sollevate eccezioni di inammissibilità sia la questione della effettiva sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 19, comma 5 bis, del d.l. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, per il rilascio al vettore contro interessato di autorizzazione temporanea;
RITENUTO, peraltro, che non ricorrono nel caso in esame gli estremi per accordare, nelle more, la chiesta misura cautelare, tenuto conto che con l’atto impugnato sono stati concessi i diritti di quinta libertà alla controinteressata solo in via sperimentale e dunque, temporanea, per diciotto mesi, a fronte di una fissazione della udienza di merito in data di gran lunga antecedente la scadenza di tale periodo;
RITENUTO di compensare le spese della presente fase, in ragione della peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter,
FISSA per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30 gennaio 2014; .
RESPINGE l’istanza cautelare citata in premessa.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)