a che pro?
così, giusto per dargli qualche chance di veridicità.
a che pro?
così, giusto per dargli qualche chance di veridicità.
mettendo che io scriva "il sig. pinco pallino e' passato in data **/**/** dall'ufficio X con questa mansione all'ufficio Y con quest'altra mansione" e cosi via, si potrebbero trovare decine di giustificazioni al trasferimento, ma chi lavora nello stesso ambiente sa che quel trasferimento risulta "anomalo", stranamente quella stessa persona sarebbe potuto essere un esubero e nel nuovo ufficio fortunamente (per lui) non lo e' piu'... dall'esterno si potrebbe dire "casualita'", ma chi ci lavorava a fianco pensa il contrario.. gelosie tra colleghi di ufficio? potrebbe essere, ma conoscendo la persona che me lo riferiva non metto in dubbio la veridicita' della cosa... che poi sia difficile da provare e' fuor di dubbio, ripeto si possono dare svariate giustificazioni che dall'esterno possono sembrare plausibili, ma chi lavora in quell'ambiente sa che i motivi sono altri...
è un po' come se si dicesse in giro che tu non sei stato mandato via perchè sei un raccomandatone di ferro.
appunto, difficile da dimostrare una raccomandazione.. ma ci sono dei "messaggi subliminali" ,per cosi dire, che ti fanno sorgere dei dubbi... dove vedi che non siamo tutti "uguali" ma c'e' sempre qualcuno piu' uguale di un altro.. e certe cose non si possono cogliere dall'esterno ma vanno "vissute".
per quanto mi rguarda, non conoscendo ancora i termini per gli esuberi io non so se ne faro' parte, ma il fatto che per gli assistenti di volo la lista di anzianita' non sia pubblica e' gia' indice di poca chiarezza se permetti.
se fossi un raccomandato sarei molto sfortunato visto che mi sono fatto quasi 9 anni di stagioni, quando poi c'erano le assunzioni ogni tanto saltava fuori qualche nome nella lista a cui teoricamente non sarebbe spettata..
comunque se credi che in CAI non ci siano persone "tutelate" in modo diverso dalle altre liberissimo di farlo... d'altronde nel 2008 fu uguale.. assistenti di volo che passarono stranamente dal settore di medio raggio (che avevano sempre fatto) a quello di lungo, non rientrando cosi piu' tra gli esuberi.. trasferimenti ad hoc di singoli... casualita'?
Io credo invece che sia pieno di raccomandati, soprattutto della belle epoque LAI.
Quello che trovo ridicolo è invece il dazebao generico delle denunce. Che non serve a nulla.
mettendo che io scriva "il sig. pinco pallino e' passato in data **/**/** dall'ufficio X con questa mansione all'ufficio Y con quest'altra mansione" e cosi via, si potrebbero trovare decine di giustificazioni al trasferimento, ma chi lavora nello stesso ambiente sa che quel trasferimento risulta "anomalo", stranamente quella stessa persona sarebbe potuto essere un esubero e nel nuovo ufficio fortunamente (per lui) non lo e' piu'... dall'esterno si potrebbe dire "casualita'", ma chi ci lavorava a fianco pensa il contrario.. gelosie tra colleghi di ufficio? potrebbe essere, ma conoscendo la persona che me lo riferiva non metto in dubbio la veridicita' della cosa... che poi sia difficile da provare e' fuor di dubbio, ripeto si possono dare svariate giustificazioni che dall'esterno possono sembrare plausibili, ma chi lavora in quell'ambiente sa che i motivi sono altri...
E' abbastanza normale vedere "porcate" del genere quando si attivano procedure di mobilità in tutte le aziende. Vengono create mansioni artificialmente, raggruppati colleghi in modi che hanno poco senso, poi dopo che escono le liste come quelle viste per Alitalia, inizia il valzer di trasferimenti, scambi ...pensa invece a chi invece si ritrova esubero con alcuni capi e/o colleghi di ufficio che da un giorno ad un altro sono stati trasferiti, hanno cambiato mansione (alcune quasi inventate da zero) e cosi via, per ottenere il posto "sicuro" scomparendo cosi dalla lista degli esuberi..
Non ci sarà un rinnovamento perché il meccanismo in atto non lo consente.qualcuno ipottizava che ci fossero delle dipendenti che per evitare il licenziamento cercassero di rimanere in cinta, io riportavo che chi poteva evitarlo lo ha gia' fatto a danno di altri colleghi.
quindi chi si aspettava con l'ingresso di etihad una "pulizia" di certi soggetti... beh rimarra' deluso... rimarranno saldi se non al loro ad un altro posto...
Per poi passare a commentare sull'Alitalia. "E' del tutto doveroso" non dare mai più soldi pubblici ad Alitalia, "ne abbiamo messi talmente tanti di soldi pubblici che sarebbe inaccettabile", ha scandito.
cioè escono proprio fuori dalla lista in cui avrebbero dovuto esserci x juniority, facendo entrare un altro?
O ci entrano, attendono la fine della maternità, e poi vanno fuori?
No xchè così è veramente assurdo, per non dire abominevole.
Fossi un collega di ufficio salvo x anzianità e scoprissi all'uscita della lista che grazie a questo giochetto dovrei uscire al posto suo non la prenderei bene.
Renzi
Notizia confermata da questo articolo....
http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/08/10/news/fiumicino-93510201/
Continua a sembrarmi strano.
se ti devono mandare via lo fanno dopo il periodo della maternita' non credo si venga sostituiti
No perché gli esuberi si decidono ora.
Spero sia una bufala/voce incontrollata.
Restare incinta per non rientrare negli esuberi lo trovo non immorale, ma disgustoso.
Ma infatti non è così. Meglio scriverlo: chi avesse in animo questo stratagemma ignobile, non lo usi perchè non è valido per scampare la mobilità.
Dlgs. 151/2001, art.54
Art. 54.
Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.
6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternita' e di paternita'.
___________________________________________________________________________________________
C'è tanto di circolare Inps, (che magari prima di dare risposte facili bisognerebbe conoscere), la quale dice che in caso di maternità, questa prevale sulla mobilità solo a titolo amministrativo. Pertanto, dovrebbe subentrare mobilità al terzo mese di età del bambino.
C'e' qualcosa che non mi torna. Invece di cercare di vendere di piu' per mettersi piu' soldi in tasca, si cerca il cavillo e la scusa per evitare di farlo.
Ovviamente tutto a discapito del cliente finale.
Mi auguro che la maggior parte degli aa/vv non la pensi cosi'.
se rimangono incinta prima del licenziamento e lo comunicano si fanno altri due anni tranquille