Volo in ritardo, rimborso anche per quelli in coincidenza extra-Ue
Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia Ue: fino a 600 euro di indennizzo se la prenotazione è unica ma la seconda parte del viaggio è operata da un’altra compagnia in un Paese terzo.
Più tutele per i passeggeri aerei europei. Anche fuori dall’Unione, cioè per quanto riguarda i voli in coincidenza che possono così godere di quanto prescritto dal regolamento Eu 261 approvato nel 2004. Da quasi 16 anni, infatti, la legislazione continentale prevede un risarcimento economico che varia da 250 ai 600 euro per i ritardi superiori alle tre ore, calcolati in base all’ora di arrivo dell’aereo, cioè a partire da quando il velivolo è al gate e si aprono le porte per far scendere i passeggeri. Se rimangono escluse le “circostanze eccezionali” come il meteo avverso, l’indennizzo si applica ormai in modo pressoché automatico ai ritardi per “problemi tecnici” e per “circostanze operative”. Ora l’ombrello si allarga: una sentenza della Corte di giustizia europea ha appena stabilito che nei casi di voli in partenza da uno Stato europeo, e con coincidenza e destinazione in Paesi terzi, il vettore aereo che ha operato la prima tratta è tenuto a compensare i passeggeri che abbiano subito un ritardo prolungato all’arrivo finale. Cioè anche se la seconda tratta è stata concretamente operata da un vettore aereo non comunitario, un partner del primo. Il tutto, ovviamente, se si tratta di un’unica prenotazione con medesimo Pnr. Con due prenotazioni distinte e collegate “artigianalmente” dal passeggero ogni tutela ovviamente decade.
Il caso ha preso le mosse dalla disavventura di undici cittadini contro la compagnia ceca Ceske aerolinie – meglio nota negli scali internazionali col nome inglese Czech Airlines - che erano partiti da Praga per Bangkok via Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Se la prima parte del volo è andata bene e in orario, la seconda tratta operata da Etihad in code-sharing ha tardato di ben oltre tre ore. Per la precisione, di 488 minuti. In questo senso, quel ritardo “può dar luogo a una compensazione pecuniaria dei passeggeri ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei”, ha stabilito la Corte obbligando Ceske a rimborsare i passeggeri. La ragione è che “nell'ambito dei voli con una o più coincidenze che siano stati oggetto di un’unica prenotazione, il vettore aereo operativo che ha realizzato la prima tratta non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo successivo ad opera di un altro vettore aereo”. Anche perché spesso chi ha venduto la prima tratta è il soggetto con cui il passeggero ha avuto concretamente i rapporti di prenotazione e pagamento e con cui, acquistando il biglietto, ha firmato un vero e proprio contratto di servizio. Non c’è scampo per le compagnie che vogliano sottrarsi: il primo vettore è vincolato ai passeggeri anche nell’ambito dell’esecuzione del secondo volo.
Dunque la Corte estende di fatto il regolamento del 2004, che stabilisce un rimborso da diverse centinaia di euro in base a diversi parametri come durata, origine e destinazione del viaggio ed entità del ritardo accumulato. Non solo: i passeggeri dei voli europei (e in questo caso anche extra-Ue se collegati a un’unica prenotazione) hanno diritto al rimborso del biglietto o a un volo alternativo se il ritardo è superiore alle cinque ore. Hanno inoltre diritto ad assistenza, pasti, bevande, comunicazioni chiare e tempestive e una stanza in hotel quando necessario. Inoltre se il posto sul volo alternativo su cui vengono riprotetti prevede una tariffa inferiore hanno diritto a un rimborso parziale del biglietto mentre se è in classe superiore non è dovuta alcuna integrazione. Tornando al caso in questione, ?eské aerolinie potrà comunque agire contro il secondo vettore, responsabile effettivo del ritardo. Ma deve – quella compagnia come tutte le altre che verranno toccate da simili ritardi – rimborsare i passeggeri che ne faranno richiesta. Magari facendosi aiutare da piattaforme come AirHelp, che in pochi passaggi e trattenendo una percentuale si occupano dell’intera pratica alleggerendo il lavoro dei clienti.
Un passaggio essenziale, specialmente in tempo di vacanze, visto che fino a pochi giorni fa il meccanismo risarcitorio scattava solo in caso di voli in partenza o arrivo da aeroporti dell’Unione europea. A proposito di ritardi, sempre secondo la piattaforma l’estate in corso promette di essere peggiore della precedente anche in Italia. I disagi potrebbero infatti riguardare, secondo le stime, più di 7,8 milioni di passeggeri che viaggeranno da e per il nostro Paese. Solo nel primo trimestre dell’anno i voli con ritardi o cancellazioni sono infatti aumentati del 2% rispetto all’anno scorso. Nel complesso, nel corso del 2019 i voli colpiti da un qualche tipo di ritardo significativo dovrebbero essere ben 30mila, il 24% del totale.
Fonte: laRepubblica.it
Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia Ue: fino a 600 euro di indennizzo se la prenotazione è unica ma la seconda parte del viaggio è operata da un’altra compagnia in un Paese terzo.
Più tutele per i passeggeri aerei europei. Anche fuori dall’Unione, cioè per quanto riguarda i voli in coincidenza che possono così godere di quanto prescritto dal regolamento Eu 261 approvato nel 2004. Da quasi 16 anni, infatti, la legislazione continentale prevede un risarcimento economico che varia da 250 ai 600 euro per i ritardi superiori alle tre ore, calcolati in base all’ora di arrivo dell’aereo, cioè a partire da quando il velivolo è al gate e si aprono le porte per far scendere i passeggeri. Se rimangono escluse le “circostanze eccezionali” come il meteo avverso, l’indennizzo si applica ormai in modo pressoché automatico ai ritardi per “problemi tecnici” e per “circostanze operative”. Ora l’ombrello si allarga: una sentenza della Corte di giustizia europea ha appena stabilito che nei casi di voli in partenza da uno Stato europeo, e con coincidenza e destinazione in Paesi terzi, il vettore aereo che ha operato la prima tratta è tenuto a compensare i passeggeri che abbiano subito un ritardo prolungato all’arrivo finale. Cioè anche se la seconda tratta è stata concretamente operata da un vettore aereo non comunitario, un partner del primo. Il tutto, ovviamente, se si tratta di un’unica prenotazione con medesimo Pnr. Con due prenotazioni distinte e collegate “artigianalmente” dal passeggero ogni tutela ovviamente decade.
Il caso ha preso le mosse dalla disavventura di undici cittadini contro la compagnia ceca Ceske aerolinie – meglio nota negli scali internazionali col nome inglese Czech Airlines - che erano partiti da Praga per Bangkok via Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Se la prima parte del volo è andata bene e in orario, la seconda tratta operata da Etihad in code-sharing ha tardato di ben oltre tre ore. Per la precisione, di 488 minuti. In questo senso, quel ritardo “può dar luogo a una compensazione pecuniaria dei passeggeri ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei”, ha stabilito la Corte obbligando Ceske a rimborsare i passeggeri. La ragione è che “nell'ambito dei voli con una o più coincidenze che siano stati oggetto di un’unica prenotazione, il vettore aereo operativo che ha realizzato la prima tratta non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo successivo ad opera di un altro vettore aereo”. Anche perché spesso chi ha venduto la prima tratta è il soggetto con cui il passeggero ha avuto concretamente i rapporti di prenotazione e pagamento e con cui, acquistando il biglietto, ha firmato un vero e proprio contratto di servizio. Non c’è scampo per le compagnie che vogliano sottrarsi: il primo vettore è vincolato ai passeggeri anche nell’ambito dell’esecuzione del secondo volo.
Dunque la Corte estende di fatto il regolamento del 2004, che stabilisce un rimborso da diverse centinaia di euro in base a diversi parametri come durata, origine e destinazione del viaggio ed entità del ritardo accumulato. Non solo: i passeggeri dei voli europei (e in questo caso anche extra-Ue se collegati a un’unica prenotazione) hanno diritto al rimborso del biglietto o a un volo alternativo se il ritardo è superiore alle cinque ore. Hanno inoltre diritto ad assistenza, pasti, bevande, comunicazioni chiare e tempestive e una stanza in hotel quando necessario. Inoltre se il posto sul volo alternativo su cui vengono riprotetti prevede una tariffa inferiore hanno diritto a un rimborso parziale del biglietto mentre se è in classe superiore non è dovuta alcuna integrazione. Tornando al caso in questione, ?eské aerolinie potrà comunque agire contro il secondo vettore, responsabile effettivo del ritardo. Ma deve – quella compagnia come tutte le altre che verranno toccate da simili ritardi – rimborsare i passeggeri che ne faranno richiesta. Magari facendosi aiutare da piattaforme come AirHelp, che in pochi passaggi e trattenendo una percentuale si occupano dell’intera pratica alleggerendo il lavoro dei clienti.
Un passaggio essenziale, specialmente in tempo di vacanze, visto che fino a pochi giorni fa il meccanismo risarcitorio scattava solo in caso di voli in partenza o arrivo da aeroporti dell’Unione europea. A proposito di ritardi, sempre secondo la piattaforma l’estate in corso promette di essere peggiore della precedente anche in Italia. I disagi potrebbero infatti riguardare, secondo le stime, più di 7,8 milioni di passeggeri che viaggeranno da e per il nostro Paese. Solo nel primo trimestre dell’anno i voli con ritardi o cancellazioni sono infatti aumentati del 2% rispetto all’anno scorso. Nel complesso, nel corso del 2019 i voli colpiti da un qualche tipo di ritardo significativo dovrebbero essere ben 30mila, il 24% del totale.
Fonte: laRepubblica.it