MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 agosto 2008
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma
Fiumicino e viceversa.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio
1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della
Comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, che assegna
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di
disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del
regolamento CEE n. 2408/1992, l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;
Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso
le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 sopra citata
anche ad altri aeroporti tra cui quello di Cuneo;
Vista la delega conferita con nota n. M TRA/UDCM/GAB - AC n.
0001788 del 31 gennaio 2008 dal Ministro dei trasporti illo tempore
al Presidente della regione Liguria, ai sensi del comma 2 dell'art.
36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la
Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli
oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per
l'aeroporto di Albenga;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si e' tenuta il
2 aprile 2008;
Vista la nota n. 8582 del 25 luglio 2008 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla
Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli
oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino e
viceversa;
Vista la nota informativa n. 3430 dell'11 luglio 2008 con la quale,
ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CEE n.
2408/1992, viene comunicato al vettore aereo Air One che e' stata
avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico;
Vista la nota informativa n. 3431 dell'11 luglio 2008 con la quale
si invitano IBAR e Assaereo a divulgare presso i propri associati i
contenuti dell'imposizione;
Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei
servizi di trasporto aereo sulla rotta Albenga- Roma e viceversa, la
data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori
deve essere subordinato all'accertamento dell'eventuale espletamento
della gara di appalto di cui all'art. 4, paragrafo1, lettera d) del
Regolamento n. 2408/1992 CEE;
Considerato altresi', che tale accertamento e' condizionato alla
facolta' dei vettori di pronunciarsi in ordine alla accettazione dei
medesimi oneri e che, pertanto, occorre rinviare la determinazione
della predetta data ad un provvedimento successivo;
Decreta:
Art. 1.
Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo
adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea
Albenga--Roma Fiumicino e viceversa viene sottoposto ad oneri di
servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea della comunicazione della Commissione, relativa
alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun
vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile procedera' ad esperire la gara secondo le
modalita' previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), h),
i) del Regolamento (CEE) n. 2408/92. La data dalla quale gli oneri
suddetti divengono obbligatori sara' stabilita con successivo
decreto.
Art. 2.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2008
Il Ministro: Matteoli
Allegato
IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
SULLA ROTTA ALBENGA- ROMA FIUMICINO E VICEVERSA.
A norma delle disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1, lett. a) del
Regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del
23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle
rotte intracomunitarie, il Governo italiano, in conformita' alle
decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso
la regione Liguria, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico
riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:
1. Rotte interessate.
Albenga-Roma Fiumicino e v.v.
1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del
Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato
dal Regolamento n. 793/2004, relativo a norme comuni per
l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita',
gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per
l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente
documento.
1.2. L'ENAC verifichera' l'adeguatezza della struttura dei
vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al
servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con
l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.
2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
2.1 In termini di durata:
un anno dall'attivazione del servizio.
2.2 In termini di numero di frequenze minime:
tra Albenga e Roma Fiumicino e viceversa.
La frequenza minima per la rotta sopra individuata e' la
seguente:
2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno il
lunedi', martedi', giovedi' e venerdi' per tutto l'anno da operarsi
con aeromobile con capacita' minima 29 posti;
1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno il
sabato, ed 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in
ritorno la domenica, per tutto l'anno, da operarsi con aeromobile con
capacita' minima 29 posti.
L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in
vendita secondo il regime degli oneri.
2.3. In termini di orari:
sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino il lunedi', martedi',
giovedi' e venerdi' gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza
nella fascia oraria 6,30 - -7,30 e 1 volo con partenza nella fascia
oraria 17,00 -- 18,00;
sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino il sabato gli orari dovranno
prevedere 1 volo con partenza nella fascia oraria 6,30 -- 7,30 e 1
volo la domenica con partenza nella fascia oraria 17,00 -- 18,00;
sulla rotta Roma Fiumicino--Albenga il lunedi', martedi',
giovedi' e venerdi' gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza
nella fascia oraria 8,30 -- 9,30 e 1 volo con partenza nella fascia
oraria 19,00 -- 20,00;
sulla rotta Roma Fiumicino-Albenga gli orari dovranno prevedere
1 volo il sabato con partenza nella fascia oraria 8,30 -- 9,30 e 1
volo la domenica con partenza nella fascia oraria 19,00 -- 20,00.
2.4. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita'
offerta:
il servizio Albenga-Roma Fiumicino e viceversa dovra' essere
effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati
aventi una capacita' minima di 29 posti per tutto l'anno.
Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovra' essere offerta
maggiore capacita' tramite l'istituzione di voli supplementari i
quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive, ne'
all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo
punto 2.4.
Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di
sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si
adoperera', con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli
aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili
ed a ridotta mobilita'.
2.5. In termini di tariffe:
a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le
seguenti:
Albenga-Roma Fiumicino 92,00 euro;
Roma Fiumicino-Albenga 92,00 euro.
Le tariffe indicate sono da intendersi I.V.A. esclusa e sono al
netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non e' ammessa
l'applicazione di alcun tipo di surcharge.
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e
vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non
comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno
diritto alle tariffe sopra descritte.
b) nel mese di gennaio 2009 gli organi competenti adeguano le
tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione del
semestre precedente calcolato sulla base dell'indice generale
ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene
notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e
viene portata a conoscenza della Commissione europea per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
c) in caso di variazione percentualmente superiore al 5% in
ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal primo trimestre
2009, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio
euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente
rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del
costo del carburante sui costi di esercizio del vettore valutata
convenzionalmente nella misura del 30%. Il parametro di riferimento
per il calcolo delle variazioni e' costituito dal prezzo del
carburante di luglio 2008. Il prezzo va riferito al valore medio
rilevato nel mese precedente. Per la definizione del prezzo e'
considerata la quotazione Platts del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo
espressa in Dollari USA per tonnellata. La quotazione cosi' ottenuta
viene convertita in Euro secondo i valori pubblicati dalla BCE.
All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una
istruttoria effettuata dall'ENAC. L'adeguamento in argomento e'
effettuato dietro istanza dei vettori operanti sulle linee onerate;
in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso
dell'istruttoria di cui sopra possono essere sentiti i vettori
operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario
decorrera' dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si
applica esclusivamente alla tariffa e non agli oneri e surcharges.
La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che
operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione
europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea.
2.6. In termini di continuita' dei servizi:
al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del
servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio
pubblico si impegna a:
garantire il servizio per 12 mesi consecutivi;
uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza
ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini
dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed
internazionali di riferimento;
fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la
corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovra'
ammontare a Euro 400.000,00 mediante fideiussione assicurativa o
bancaria a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile,
che potra' utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime
onerato;
effettuare almeno il 98% dei voli previsti, su base
semestrale, con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi
direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza
maggiore;
corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma
di 3.000 euro per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le
somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita'
territoriale della citta' di Albenga.
Le penali di cui al presente punto sono cumulabili sia con le
sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006
(recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento
(CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco,
di cancellazione del volo o di ritardo prolungato"), sia con le
sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 4 ottobre
2007, n. 172 in materia di disciplina sanzionatoria per
l'assegnazione di bande orarie.
DECRETO 5 agosto 2008
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma
Fiumicino e viceversa.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio
1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della
Comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, che assegna
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di
disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del
regolamento CEE n. 2408/1992, l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;
Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso
le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 sopra citata
anche ad altri aeroporti tra cui quello di Cuneo;
Vista la delega conferita con nota n. M TRA/UDCM/GAB - AC n.
0001788 del 31 gennaio 2008 dal Ministro dei trasporti illo tempore
al Presidente della regione Liguria, ai sensi del comma 2 dell'art.
36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la
Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli
oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per
l'aeroporto di Albenga;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si e' tenuta il
2 aprile 2008;
Vista la nota n. 8582 del 25 luglio 2008 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla
Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli
oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino e
viceversa;
Vista la nota informativa n. 3430 dell'11 luglio 2008 con la quale,
ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CEE n.
2408/1992, viene comunicato al vettore aereo Air One che e' stata
avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico;
Vista la nota informativa n. 3431 dell'11 luglio 2008 con la quale
si invitano IBAR e Assaereo a divulgare presso i propri associati i
contenuti dell'imposizione;
Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei
servizi di trasporto aereo sulla rotta Albenga- Roma e viceversa, la
data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori
deve essere subordinato all'accertamento dell'eventuale espletamento
della gara di appalto di cui all'art. 4, paragrafo1, lettera d) del
Regolamento n. 2408/1992 CEE;
Considerato altresi', che tale accertamento e' condizionato alla
facolta' dei vettori di pronunciarsi in ordine alla accettazione dei
medesimi oneri e che, pertanto, occorre rinviare la determinazione
della predetta data ad un provvedimento successivo;
Decreta:
Art. 1.
Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo
adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea
Albenga--Roma Fiumicino e viceversa viene sottoposto ad oneri di
servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Qualora entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea della comunicazione della Commissione, relativa
alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun
vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile procedera' ad esperire la gara secondo le
modalita' previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), h),
i) del Regolamento (CEE) n. 2408/92. La data dalla quale gli oneri
suddetti divengono obbligatori sara' stabilita con successivo
decreto.
Art. 2.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2008
Il Ministro: Matteoli
Allegato
IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
SULLA ROTTA ALBENGA- ROMA FIUMICINO E VICEVERSA.
A norma delle disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1, lett. a) del
Regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del
23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle
rotte intracomunitarie, il Governo italiano, in conformita' alle
decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso
la regione Liguria, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico
riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:
1. Rotte interessate.
Albenga-Roma Fiumicino e v.v.
1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del
Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato
dal Regolamento n. 793/2004, relativo a norme comuni per
l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita',
gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per
l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente
documento.
1.2. L'ENAC verifichera' l'adeguatezza della struttura dei
vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al
servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con
l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.
2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
2.1 In termini di durata:
un anno dall'attivazione del servizio.
2.2 In termini di numero di frequenze minime:
tra Albenga e Roma Fiumicino e viceversa.
La frequenza minima per la rotta sopra individuata e' la
seguente:
2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno il
lunedi', martedi', giovedi' e venerdi' per tutto l'anno da operarsi
con aeromobile con capacita' minima 29 posti;
1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno il
sabato, ed 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in
ritorno la domenica, per tutto l'anno, da operarsi con aeromobile con
capacita' minima 29 posti.
L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in
vendita secondo il regime degli oneri.
2.3. In termini di orari:
sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino il lunedi', martedi',
giovedi' e venerdi' gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza
nella fascia oraria 6,30 - -7,30 e 1 volo con partenza nella fascia
oraria 17,00 -- 18,00;
sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino il sabato gli orari dovranno
prevedere 1 volo con partenza nella fascia oraria 6,30 -- 7,30 e 1
volo la domenica con partenza nella fascia oraria 17,00 -- 18,00;
sulla rotta Roma Fiumicino--Albenga il lunedi', martedi',
giovedi' e venerdi' gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza
nella fascia oraria 8,30 -- 9,30 e 1 volo con partenza nella fascia
oraria 19,00 -- 20,00;
sulla rotta Roma Fiumicino-Albenga gli orari dovranno prevedere
1 volo il sabato con partenza nella fascia oraria 8,30 -- 9,30 e 1
volo la domenica con partenza nella fascia oraria 19,00 -- 20,00.
2.4. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita'
offerta:
il servizio Albenga-Roma Fiumicino e viceversa dovra' essere
effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati
aventi una capacita' minima di 29 posti per tutto l'anno.
Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovra' essere offerta
maggiore capacita' tramite l'istituzione di voli supplementari i
quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive, ne'
all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo
punto 2.4.
Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di
sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si
adoperera', con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli
aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili
ed a ridotta mobilita'.
2.5. In termini di tariffe:
a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le
seguenti:
Albenga-Roma Fiumicino 92,00 euro;
Roma Fiumicino-Albenga 92,00 euro.
Le tariffe indicate sono da intendersi I.V.A. esclusa e sono al
netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non e' ammessa
l'applicazione di alcun tipo di surcharge.
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e
vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non
comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno
diritto alle tariffe sopra descritte.
b) nel mese di gennaio 2009 gli organi competenti adeguano le
tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione del
semestre precedente calcolato sulla base dell'indice generale
ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene
notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e
viene portata a conoscenza della Commissione europea per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
c) in caso di variazione percentualmente superiore al 5% in
ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal primo trimestre
2009, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio
euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente
rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del
costo del carburante sui costi di esercizio del vettore valutata
convenzionalmente nella misura del 30%. Il parametro di riferimento
per il calcolo delle variazioni e' costituito dal prezzo del
carburante di luglio 2008. Il prezzo va riferito al valore medio
rilevato nel mese precedente. Per la definizione del prezzo e'
considerata la quotazione Platts del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo
espressa in Dollari USA per tonnellata. La quotazione cosi' ottenuta
viene convertita in Euro secondo i valori pubblicati dalla BCE.
All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una
istruttoria effettuata dall'ENAC. L'adeguamento in argomento e'
effettuato dietro istanza dei vettori operanti sulle linee onerate;
in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso
dell'istruttoria di cui sopra possono essere sentiti i vettori
operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario
decorrera' dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si
applica esclusivamente alla tariffa e non agli oneri e surcharges.
La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che
operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione
europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea.
2.6. In termini di continuita' dei servizi:
al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del
servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio
pubblico si impegna a:
garantire il servizio per 12 mesi consecutivi;
uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza
ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini
dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed
internazionali di riferimento;
fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la
corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovra'
ammontare a Euro 400.000,00 mediante fideiussione assicurativa o
bancaria a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile,
che potra' utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime
onerato;
effettuare almeno il 98% dei voli previsti, su base
semestrale, con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi
direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza
maggiore;
corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma
di 3.000 euro per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le
somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita'
territoriale della citta' di Albenga.
Le penali di cui al presente punto sono cumulabili sia con le
sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006
(recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento
(CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco,
di cancellazione del volo o di ritardo prolungato"), sia con le
sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 4 ottobre
2007, n. 172 in materia di disciplina sanzionatoria per
l'assegnazione di bande orarie.