TAR: l' esclusiva con AF è in logica privatistica

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Giovedì 28 Febbraio 2008, 15:05

Alitalia: Tar Lazio, la trattativa in esclusiva con Air France è in logica privatistica

"La contestata scelta di Air France-Klm ai fini della trattativa in esclusiva è avvenuta in una logica privatistica, di autonomia imprenditoriale e di ristrutturazione aziendale". E' uno dei passaggi della sentenza con la quale i giudici amministrativi del Tar del Lazio hanno ritenuto legittima la trattativa in esclusiva tra Alitalia e Air France-Klm, respingendo così il ricorso presentato dal patron di Air One, Carlo Toto.


ROFL
 
LE MOTIVAZIONI :
ALITALIA/ TAR LAZIO: ESCLUSIVA AD AIR FRANCE-KLM E' LEGITTIMA
Motivazioni respingimento ricorso Ap Holding

Roma, 28 feb. (Apcom) - L'esclusiva concessa ad Air France-Klm per la
formulazione di un'offerta vincolante per l'acquisizione di Alitalia è
legittima. E' quanto ha stabilito la terza sezione del Tar del Lazio nella
sentenza con la quale, lo scorso 20 febbraio, aveva respinto il ricorso
presentato da Ap holding. (segue) Pie 28-FEB-08

ALITALIA/ TAR LAZIO: ESCLUSIVA AD AIR FRANCE-KLM E' LEGITTIMA -2-
Ricorso contraddittorio nella sua impostazione di fondo

Roma, 28 feb. (Apcom) - I giudici della terza sezione, si legge nella
sentenza, "nel merito ritengono che il ricorso muove da una contradditoria
impostazione di fondo". Secondo il Tar, infatti, "i tratti distintivi della
selezione direttamente condotta da Alitalia, lungi dal costituire come la
ricorrente (Ap Holding ndr) deduce, elementi sintomatici di illegittimità
di una procedura amministrativa che avrebbe la stessa finalità di quella
precedente propri delle relazioni intersoggettive preordinate
all'esplicazione della libera autonomia privata e imprenditoriale. Ed
invero, la partecipazione è stata ampia e ha riguardato i maggiori
operatori del settore tra i quali la ricorrente". Il collegio giudicante,
inoltre, "ritiene che la ricorrente non abbia alcun interesse ad impugnare
le determinazioni (...) dal momento che alla ricorrente stessa (la quale
oltretutto ha potuto sinora partecipare alla procedura competitiva a
trattativa diretta della prima fase e ha potuto presentare nell'ambito
della fase contestata una propria offerta no vincolante) tali garanzie
verranno comunque assicurate quando si procederà effettivamente alla
vendita dei titoli in sede di Ops sotto controllo della Consob". In
conclusione, si legge nella sentenza, sul ricorso in esame il collegio "in
parte lo dichiara inammissibile per carenza di interesse e in parte lo
respinge secondo quanto specificato in motivazione". Lo scorso 20 febbraio
scorso il tar aveva respinto l'istanza di sospensiva richiesta dal gruppo
di Carlo Toto dal momento che "non sussistono i presupposti per
l'accoglimento dell'istanza cautelare, sia per la carenza di elementi si
irreparabilità del danno sia per la mancanza di fumus boni iuris". Pie
28-FEB-08
 


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