ALITALIA, ANNULLATO IL BANDO DI GARA SULL'ACQUISTO DI VOLARE
ROMA - Annullamento del bando di gara per l'acquisto del gruppo Volare da una parte, e dichiarazione di incompetenza a decidere sullo specifico del contratto di acquisizione del gruppo. Lo ha deciso la III sezione Ter del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, presieduta da Francesco Corsaro, che con una sentenza di 32 pagine ha scritto la parola fine sulla vicenda contestata. A rivolgersi ai giudici amministrativi era stata Air One che chiedeva l'annullamento del decreto con il quale il 17 marzo scorso il ministero delle attività Produttive stilò la graduatoria delle proposte per l'acquisto del gruppo Volare, assegnando ad Alitalia la gara per la vendita del complesso aziendale. L'ordine di graduatoria vide Air One e il raggruppamento Meridiana-Eurofly nelle posizioni successive a quelle di Alitalia.
Sull'espletamento della gara, due i motivi che hanno spinto i giudici a ritenere fondata la richiesta di Air One di annullare il bando. Da una parte, per il Tar, 'risulta dagli stessi verbali - si legge nel provvedimento - che il commissario straordinario non ha agito alla presenza del notaio, non avendone questi dato atto nonostante il richiamo alla prescrizione di bando, ne' tanto meno risulta che sia stato redatto apposito verbale della valutazione delle offerte e dell' assegnazione dei relativi punteggi, come richiesto per queste operazioni dallo stesso bando'. Dall'altro lato i giudici si sono soffermati sui criteri di valutazione delle offerte ritenendo che 'la predeterminazione dei 'pesi' in base ai quali valutare i singoli quattro elementi (prezzo offerto, affidabilita' offerente, piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali e livello occupazionale, ndr) e' stata effettuata dopo che il commissario si era posto in grado di prendere conoscenza degli specifici contenuti delle offerte tecniche ed economiche'. Per quanto riguarda la parte delle richieste relative al contratto di compravendita, i giudici hanno accolto invece le motivazioni proposte da Alitalia. La compagnia di bandiera, infatti, sosteneva l'incompetenza del Tar a decidere sulla questione. I giudici, infatti, hanno ritenuto nel caso specifico di 'declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario'.
TAR CONFERMA ESCLUSIONE SU VOLI SARDEGNA Arriva dal Tar del Lazio la conferma dell'esclusione di Alitalia dai voli in continuità territoriale con la Sardegna. I giudici della III sezione Ter del Tribunale Amministrativo, presieduti da Francesco Corsaro, hanno respinto il ricorso proposto dalla compagnia di bandiera con riferimento alla sua esclusione dai voli Cagliari-Roma e Cagliari-Milano e viceversa. In particolare, Alitalia chiedeva ai giudici di annullare, tra l'altro, la nota del direttore Trasporto Aereo dell'Enac del 27 aprile scorso con cui è stata negata la conferma" da parte dell'Alitalia, comunicata con lettera del 24 aprile 2006, "di accettazione degli oneri di esercizio dei collegamenti fra Cagliari e Roma e fra Cagliari e Milano. Nell'istanza la compagnia aerea aveva rilevato che l'accettazione era stata "già in precedenza manifestata e ribadita anche in occasione della sottoscrizione sia degli atti convenzionali di proroga ed estensione del precedente regime" il 24 marzo dello scorso anno "sia in tutte le successive riunioni e incontri con l'Enac".
Tre sono i motivi per i quali i giudici amministrativi hanno deciso di respingere il ricorso proposto dalla compagnia di bandiera.
Alitalia affermava che il termine previsto per presentare l'accettazione degli oneri di servizio, ovvero degli oneri imposti a un vettore aereo di prendere le misure necessarie per garantire la prestazione di servizi che soddisfino determinati criteri (continuità, regolarità, capacità e tariffazione), avrebbe avuto natura 'ordinatoria' e comunque sarebbe stato ampiamente rispettato.
Questa argomentazione è stata ritenuta dai giudici infondata sia in punto di diritto sia in punto di fatto. Per il Tar, infatti, "il termine in questione - si legge nella sentenza - ha necessariamente carattere perentorio", mentre in punto di fatto, secondo gli stessi giudici, "l'accettazione degli oneri di sicurezza comporta l'osservanza di una serie di formalità, che ne presuppongono una accettazione scritta". Da ciò "non è quindi sufficiente, come afferma Alitalia - continua la sentenza -, che risulti per facta concludentia (ad esempio con la vendita di 220 biglietti per il giorno 2 maggio) la sua volontà di continuare a gestire la rotta". Relativamente al fatto che Alitalia sosteneva l'illegittimità del provvedimento che aveva impugnato per mancata comunicazione dell'avviso di rigetto, i giudici hanno ritenuto che "nel caso in esame Alitalia non ha presentato ad Enac alcuna istanza, non potendosi certamente considerare tale l'accettazione degli oneri tardivamente presentata". Nel terzo motivo di ricorso, la compagnia di bandiera affermava che l'affidamento delle rotte Cagliari-Roma e viceversa e Cagliari-Milano e viceversa fosse avvenuto senza il concerto tra Enac e Regione Sardegna, previsto come obbligatorio dall'ordinamento comunitario. Per il Tar del Lazio, invece, "é documentato che alla verifica del possesso da parte dei vettori dei requisiti necessari per ottenere l'affidamento della rotta, ha provveduto la Commissione incaricata della selezione dei vettori, di cui è componente fisso un rappresentante della regione Sardegna, il quale nel caso in esame ha partecipato ai lavori dell'organo collegiale ed alla redazione del deliberato finale".
ANSA