Art 2 comma 4 lettera B del nuovo DPCM
questo riguarda le regioni arancioni:
b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio,
per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in
tale comune;
Art 3 comma 4 lettera A
questo riguarda le regioni rosse:
a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai
territori di cui al comma 1, nonche' all'interno dei medesimi
territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza
nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui
territori di cui al comma 1 e' consentito qualora necessario a
raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai
sensi del presente decreto;
Io lo interpreto cosi: nelle regioni gialle e arancioni è sempre consentito raggiungere l'aeroporto in quanto servizio non sospeso e non disponibile nel proprio comune, senza sindacare il motivo del viaggio, mentre nelle regioni rosse gli unici spostamenti consentiti sono quelli per motivi di lavoro, salute o necessità, in questo caso bisognerà che il motivo del viaggio rientri tra questi.