Ryanair e i contratti di lavoro irlandesi


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9 Novembre 2005
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Ryanair perde una partita sul contratto di lavoro. La compagnia: «Per noi non cambia nulla»

di Redazione online

Vivere obbligatoriamente a un’ora dall’aeroporto di Charleroi, in Belgio, ma vedersi applicato il diritto irlandese, più business friendly, al contratto di lavoro. Con il servizio da considerare eseguito in Irlanda dal momento che si lavora su aerei registrati in Irlanda. Succede a chi lavora per Ryanair. La compagnia guidata dal ceo Michael O'Leary però ha appena perso una partita giudiziaria in Europa, riporta Reuters, caso che potrebbe avere implicazioni per tutto il settore low cost.

La Corte di giustizia europea di Lussemburgo si è pronunciata a favore di un equipaggio di cabina basato, appunto, a Charleroi, in Belgio. I dipendenti di Ryanair avevano inizialmente citato la compagnia aerea in un tribunale locale, contando sul fatto che che la legge belga fosse più favorevole.

Secondo la Corte del Lussemburgo, «innanzitutto, per quanto riguarda le controversie relative ai contratti di lavoro, le norme europee in materia di giurisdizione mirano a proteggere la parte più debole». Queste regole «permettono, tra l'altro, a un dipendente di citare il suo datore di lavoro davanti ai tribunali da lui ritenuti più vicini a questi interessi». La sentenza potrebbe incoraggiare le azioni legali da parte degli equipaggi di cabina che, in Europa, vogliono fare chiarezza su quali leggi si applicano ai loro contratti.

Tuttavia in un comunicato l’azienda ha fatto sapere di prendere positivamente la sentenza e di non voler cambiare nulla allo status quo dei contratti, dal momento che la sentenza del Lussemburgo definisce solo la questione della giurisdizione a livello locale e nulla più.

Pertanto «Ryanair continuerà ad applicare ai suoi equipaggi i contratti di lavoro irlandesi». Questa decisione «non cambia la legge applicabile al contratto, determinata dal tegolamento Roma I (593/2008)». Si tratta dell’atto europeo in vigore dal 17 dicembre 2009 che regola quale sia la legge applicabile in caso di ricorsi. Peraltro secondo la compagnia irlandese «tutte le legislazioni nazionali sull'occupazione degli Stati membri dell'UE derivano da direttive comunitarie per garantire la protezione dei dipendenti in relazione ad aree che includono le ferie, il congedo di maternità e le malattie. La legislazione irlandese ha adottato tutte le direttive comunitarie in materia di diritti di lavoro, che sono comprese nei contratti di lavoro Ryanair e, in alcuni casi, offre una protezione migliore rispetto ad alcuni paesi dell'UE; per esempio, il congedo di maternità in Irlanda è più favorevole di quello in Belgio e il salario minimo irlandese è anche tra i più alti in Europa»

Per la compagnia irlandese titolo in ribasso di oltre il 2% alla Borsa di Londra, poco sotto la parità l’indice Eurostoxx di settore. (Al.An.)

http://mobile.ilsole24ore.com/solem...nulla-112424.shtml?uuid=AEb2x0SC&refresh_ce=1




Lavoratori aeroportuali, sul contenzioso decide il giudice della «base di servizio»
di Mauro Pizzin

I membri del personale di volo hanno la facoltà di ricorrere al giudice del luogo a partire dal quale adempiono adempiono principalmente le loro obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.
A chiarirlo è la sentenza di stamane dalla Corte di giustizia europea (cause riunite C-168/16 e C-169-16) chiamata a pronunciarsi su una controversia avviata da alcuni lavoratori di cittadinanza portoghese, spagnola e belga assunti tra il 2009 e il 2011 dal vettore Ryanair, società di diritto irlandese con sede legale in Irlanda, o dalla Crewlink, società specializzata nel reclutamento e nella formazione del personale di bordo per le compagnie aeree, e poi distaccati presso Ryanair come personale di cabina (hostess di volo e steward).
Tutti i contratti di lavoro erano stati redatti in lingua inglese, disciplinati dal diritto irlandese e contenevano una clausola attributiva della competenza a favore dei giudici irlandesi. In tali contratti veniva stabilito che le prestazioni lavorative dei lavoratori interessati, in quanto personale di cabina, si consideravano effettuate in Irlanda, dal momento che le loro funzioni erano esercitate a bordo di aerei immatricolati in tale Stato membro.

Sede lavorativa in Belgio

I contratti di lavoro di questi dipendenti designavano, tuttavia, l'aeroporto di Charleroi (Belgio) come loro base di servizio («home base») , rispetto alla quale erano contrattualmente tenuti a risiedere a meno di un'ora di distanza. Iniziando e terminando la loro giornata lavorativa all'aeroporto di Charleroi, ritenendo che la Crewlink e la Ryanair fossero tenute a rispettare e ad applicare le disposizioni del diritto belga e che i giudici belgi fossero competenti a conoscere della loro domanda, sei dipendenti avevano fatto ricorso alla giustizia belga nel 2011.
Chiamata in causa, la Cour du travail de Mons (tribunale del lavoro di Mons, Belgio) aveva deciso di interrogare la Corte di giustizia sull'interpretazione da dare al regolamento Ue sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale e, più particolarmente, sulla nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», nel contesto specifico del settore della navigazione aerea . Nella sue prolusioni l'avvocato generale Ue aveva a quel punto suggerito ai giudici europei di applicare la giurisprudenza comunitaria costante relativa ai contratti di lavoro eseguiti sul territorio di più Stati membri e di rispondere nel senso che il giudice competente è quello del luogo nel quale o a partire dal quale il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro.
Nella sentenza di oggi la Corte ricorda anzitutto che per le controversie relative ai contratti di lavoro le norme europee relative alla competenza giurisdizionale perseguono lo scopo di tutelare la parte contraente più debole. Tali norme consentono in particolare al lavoratore di citare il suo datore di lavoro dinanzi al giudice che egli considera più vicino ai propri interessi, riconoscendogli la legittimazione ad agire dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale il datore di lavoro ha il suo domicilio o dinanzi al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività. La Corte conferma poi il ragionamento seguito dal giudice del rinvio, il quale aveva considerato che non fosse opponibile ai lavoratori una clausola attributiva di competenza stipulata anteriormente al sorgere delle controversie e volta ad impedire di adire i giudici che sarebbero tuttavia competenti in base alle norme europee in materia.

Pesa la «base di servizio»

Per quanto riguarda la determinazione della nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», la Corte rinvia alla propria giurisprudenza costante secondo cui tale nozione si riferisce al luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte sostanziale dei propri obblighi nei confronti del datore di lavoro. Per determinare concretamente tale luogo, il giudice nazionale deve fare riferimento ad un insieme di indizi. La nozione di «base di servizio» costituisce, in particolare, un indizio significativo al fine di determinare, in circostanze come quelle del caso di specie, il luogo a partire dal quale un lavoratore svolge abitualmente la propria attività. Solo nell'ipotesi in cui, tenuto conto degli elementi di fatto di ciascun caso di specie, determinate domande presentassero nessi più stretti con un luogo diverso da quello della «base di servizio» verrebbe meno la rilevanza di quest'ultima per individuare il «luogo a partire dal quale i lavoratori svolgono abitualmente la propria attività».

http://mobile.ilsole24ore.com/solem...dice-base-servizio-122552.shtml?uuid=AEaAq1SC