I dieci modi per «vessare» il cliente
Ecco la lista nera delle compagnie aeree
Indagine di Altroconsumo: così vengono violati i diritti dei consumatori in spregio delle normative comunitarie
(Ansa)
«Clausole vessatorie», è la formula usata dai giuristi per descrivere i comportamenti poco corretti praticati da decine di compagnie aeree nei confronti dei clienti, spesso ignari dei propri diritti. La Bibbia di riferimento, in questo caso, è il Codice del Consumo, una raccolta italiana di norme emanate con decreto legislativo e relativa al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. E' a disposizione delle associazioni dei consumatori per rimarcare eventuali inadempienze da parte dei vettori operanti sul territorio italiano. In pratica è ciò che rende possibile un'azione inibitoria nei confronti delle compagnie in caso di mancato rispetto della normativa.
LA CASISTICA - Spiega a Corriere.it Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo, che «la casistica di queste clausole, nascoste tra le pieghe dei contratti di trasporto stipulati da ogni cliente all'atto dell'acquisto di un biglietto aereo, è infinita». Almeno quanto la variegata pubblicistica che comprende i diritti (e i doveri) dei viaggiatori tra regolamenti nazionali, comunitari e persino sovra-comunitari, data l'interconnessione globale degli scali aeroportuali. Eppure è possibile sintetizzare dieci clausole - ma, assicura Altroconsumo, il numero sarebbe maggiore - che permetterebbe persino di conoscere quali sono le compagnie che violerebbero i diritti sanciti dal codice.
IL BIGLIETTO E GLI ORARI - Secondo i legali di Altroconsumo ad esempio sarebbero almeno tre le compagnie aeree (Air France, British e Alitalia) a non permettere la conoscenza dell'intero prezzo del biglietto al momento della prenotazione del volo. Per esempio Air France all'articolo 4 comma 2 delle condizioni di trasporto ha messo nero su bianco come le «tasse e i diritti aeroportuali possono essere istituiti o aumentati da un governo, da altre autorità o dal gestore di un aeroporto anche successivamente alla data di prenotazione del biglietto». Un altro esempio? Secondo il Codice del Consumo gli orari costituiscono elemento fondamentale del contratto e non possono avere valore indicativo. Per Airone e Lufthansa, no. Tanto che Airone nell'articolo 21 del suo contratto di trasporto ammette che «le ore indicate negli orari non impegnano il Vettore e non costituiscono elemento essenziale di questo contratto».
(Ansa)
IL RIMBORSO - Come dimenticare un altro caposaldo tra i diritti del viaggiatore: il diritto al rimborso di qualsiasi tassa o imposta in caso di mancato utilizzo del biglietto parzialmente o non completamente rimborsabile. Ecco Lufthansa all'articolo 3.1.3 se ne dimentica, affermando che «alcuni biglietti emessi a tariffe scontate possono essere non rimborsabili». E ancora: il rimborso delle tasse dovrebbe avvenire gratuitamente, senza il pagamento di spese amministrative. Ryanair all'articolo 4.2.1 dispone invece l'opposto.
LA MANCATA PARTENZA - C'è poi tutta la casistica riguardante la mancata partenza del viaggiatore. Se è impedita per cause a lui non imputabili, il contratto dovrebbe essere rescisso e il passeggero ha diritto al rimborso. Per il vettore olandese Klm tale avvertenza non alcun valore, se il volo è annullato per cause di forza maggiore. Quali? Non è dato sapere. Qui - c'è da aggiungere - che anche Easyjet calpesta i diritti dei consumatori (art. 6.4) perché «considera a sua discrezione se effettuare un accredito, un rimborso o se modificare la sua prenotazione».
PRENOTAZIONI CANCELLATE - Altra ipotesi di scuola è quella secondo la quale il passeggero non può vedersi cancellare le prenotazioni per i voli in prosecuzione o ritorno, se non usufruisce della prima parte del volo. In questa fattispecie Meridiana e AirItaly disattendono - secondo Altroconsumo - la normativa in tutela dei consumatori. Riguardo alle controversie che si possono originare tra cliente e compagnia aerea Ryanair prevede che sia il foro irlandese l'unico deputato a giudicare, mentre il Codice prescrive che il consumatore ha diritto di scegliere quale foro per le controversie quello della sua residenza.
ASSISTENZA E BAGAGLI - Altro elemento delicato è quello riguardante la responsabilità per eventuali danni al bagagli. Ecco Easyjet (articolo 16.6 del suo contratto di trasporto) esclude a priori e in modo generico ogni addebito. Come fa Airone per le assistenze a soggetti a mobilità ridotta o affetti da disabilità che invece modifica a piacimento: «Il vettore si riserva il diritto di modificare le procedure di trasporto senza preavviso». Ecco, non proprio quello indicato nel Codice del Consumo.
fonte: http://www.corriere.it/economia/12_...ie_5af40126-2819-11e2-9e66-88ac4e174519.shtml
Ecco la lista nera delle compagnie aeree
Indagine di Altroconsumo: così vengono violati i diritti dei consumatori in spregio delle normative comunitarie
(Ansa)
«Clausole vessatorie», è la formula usata dai giuristi per descrivere i comportamenti poco corretti praticati da decine di compagnie aeree nei confronti dei clienti, spesso ignari dei propri diritti. La Bibbia di riferimento, in questo caso, è il Codice del Consumo, una raccolta italiana di norme emanate con decreto legislativo e relativa al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. E' a disposizione delle associazioni dei consumatori per rimarcare eventuali inadempienze da parte dei vettori operanti sul territorio italiano. In pratica è ciò che rende possibile un'azione inibitoria nei confronti delle compagnie in caso di mancato rispetto della normativa.
LA CASISTICA - Spiega a Corriere.it Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo, che «la casistica di queste clausole, nascoste tra le pieghe dei contratti di trasporto stipulati da ogni cliente all'atto dell'acquisto di un biglietto aereo, è infinita». Almeno quanto la variegata pubblicistica che comprende i diritti (e i doveri) dei viaggiatori tra regolamenti nazionali, comunitari e persino sovra-comunitari, data l'interconnessione globale degli scali aeroportuali. Eppure è possibile sintetizzare dieci clausole - ma, assicura Altroconsumo, il numero sarebbe maggiore - che permetterebbe persino di conoscere quali sono le compagnie che violerebbero i diritti sanciti dal codice.
IL BIGLIETTO E GLI ORARI - Secondo i legali di Altroconsumo ad esempio sarebbero almeno tre le compagnie aeree (Air France, British e Alitalia) a non permettere la conoscenza dell'intero prezzo del biglietto al momento della prenotazione del volo. Per esempio Air France all'articolo 4 comma 2 delle condizioni di trasporto ha messo nero su bianco come le «tasse e i diritti aeroportuali possono essere istituiti o aumentati da un governo, da altre autorità o dal gestore di un aeroporto anche successivamente alla data di prenotazione del biglietto». Un altro esempio? Secondo il Codice del Consumo gli orari costituiscono elemento fondamentale del contratto e non possono avere valore indicativo. Per Airone e Lufthansa, no. Tanto che Airone nell'articolo 21 del suo contratto di trasporto ammette che «le ore indicate negli orari non impegnano il Vettore e non costituiscono elemento essenziale di questo contratto».
(Ansa)
IL RIMBORSO - Come dimenticare un altro caposaldo tra i diritti del viaggiatore: il diritto al rimborso di qualsiasi tassa o imposta in caso di mancato utilizzo del biglietto parzialmente o non completamente rimborsabile. Ecco Lufthansa all'articolo 3.1.3 se ne dimentica, affermando che «alcuni biglietti emessi a tariffe scontate possono essere non rimborsabili». E ancora: il rimborso delle tasse dovrebbe avvenire gratuitamente, senza il pagamento di spese amministrative. Ryanair all'articolo 4.2.1 dispone invece l'opposto.
LA MANCATA PARTENZA - C'è poi tutta la casistica riguardante la mancata partenza del viaggiatore. Se è impedita per cause a lui non imputabili, il contratto dovrebbe essere rescisso e il passeggero ha diritto al rimborso. Per il vettore olandese Klm tale avvertenza non alcun valore, se il volo è annullato per cause di forza maggiore. Quali? Non è dato sapere. Qui - c'è da aggiungere - che anche Easyjet calpesta i diritti dei consumatori (art. 6.4) perché «considera a sua discrezione se effettuare un accredito, un rimborso o se modificare la sua prenotazione».
PRENOTAZIONI CANCELLATE - Altra ipotesi di scuola è quella secondo la quale il passeggero non può vedersi cancellare le prenotazioni per i voli in prosecuzione o ritorno, se non usufruisce della prima parte del volo. In questa fattispecie Meridiana e AirItaly disattendono - secondo Altroconsumo - la normativa in tutela dei consumatori. Riguardo alle controversie che si possono originare tra cliente e compagnia aerea Ryanair prevede che sia il foro irlandese l'unico deputato a giudicare, mentre il Codice prescrive che il consumatore ha diritto di scegliere quale foro per le controversie quello della sua residenza.
ASSISTENZA E BAGAGLI - Altro elemento delicato è quello riguardante la responsabilità per eventuali danni al bagagli. Ecco Easyjet (articolo 16.6 del suo contratto di trasporto) esclude a priori e in modo generico ogni addebito. Come fa Airone per le assistenze a soggetti a mobilità ridotta o affetti da disabilità che invece modifica a piacimento: «Il vettore si riserva il diritto di modificare le procedure di trasporto senza preavviso». Ecco, non proprio quello indicato nel Codice del Consumo.
fonte: http://www.corriere.it/economia/12_...ie_5af40126-2819-11e2-9e66-88ac4e174519.shtml