Protocollo cancellazione volo causa neve


brezzalife

Utente Registrato
24 Dicembre 2006
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napoli, Campania.
Salve, esiste un protocollo adottato dalla Luftansa per i voli cancellati per neve? cioè, in caso cancellazione volo, il passeggero come deve comportarsi? cosa gli capita? rimane bloccato? oppure è previsto 1 notte in albergo?
grazie mille
 
Salve, esiste un protocollo adottato dalla Luftansa per i voli cancellati per neve? cioè, in caso cancellazione volo, il passeggero come deve comportarsi? cosa gli capita? rimane bloccato? oppure è previsto 1 notte in albergo?
grazie mille

Normalmente le compagnie non hanno responsabilità per cancellazione voli causa meteo, diverso il discorso per cause tecniche dell'aereo ,comunque sicuramente ti daranno assistenza per la riprotezione del volo sul prossimo ma non ti aspettare alberghi pagati o altro.
 
Normalmente le compagnie non hanno responsabilità per cancellazione voli causa meteo, diverso il discorso per cause tecniche dell'aereo.

hanno comunque l'obbligo di riproteggerti sul primo volo disponibile, e di darti assistenza (leggasi notte in hotel) se il volo parte il giorno dopo (ricordate come schiumava MOL quando si accese il vulcano Komm'kakk's'k'ammav'?)
 
Normalmente le compagnie non hanno responsabilità per cancellazione voli causa meteo, diverso il discorso per cause tecniche dell'aereo.

Prima di spostare il thread nell'area apposita, rispondo a questa inesattezza. Le compagnie aeree dell'Unione Europea e le linee aeree extra UE (limitatamente ai voli che originano in UE) sono tenute per legge a curarsi del passeggero in seguito alla cancellazione di un volo, qualsiasi ne sia la causa: riprotezione sul primo volo disponibile o combinazione di voli per raggiungere la destinazione finale (di qualsiasi vettore), nonché pasti e pernottamenti in congrua misura e in relazione alla durata dell'attesa sono sempre dovuti al passeggero dal vettore in seguito all'annullamento di un volo. Si consulti per maggiori info il sito ENAC: http://www.enac.gov.it/i_diritti_dei_passeggeri/index.html.
 
hanno comunque l'obbligo di riproteggerti sul primo volo disponibile, e di darti assistenza (leggasi notte in hotel) se il volo parte il giorno dopo (ricordate come schiumava MOL quando si accese il vulcano Komm'kakk's'k'ammav'?)
Mol schiumava perché li doveva riproteggere su altri voli , non di certo per andarli in albergo, c'è pure scritto nel contratto del biglietto.
 
Scusa Kenadams ma non mi risulta, questo e' un estratto del regolamento CE al punto 14) :




Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezio- nali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo.
 
Vado nello specifico: per un volo Napoli Monaco/poi Monaco san Pietroburgo, se arrivo a Monaco, e rimango blocato per neve, riparto fra 2 giorni a spese della compagnia?
 
Scusa Kenadams ma non mi risulta, questo e' un estratto del regolamento CE al punto 14) :

Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezio- nali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo.

Non ti scuso ma ti perdono: quella che tu citi è una delle considerazioni preliminari del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, ma non fa parte del Regolamento che inizia dopo la considerazione preliminare 25.

L'articolo 5 disciplina la cancellazione del volo:
Articolo 5
Cancellazione del volo
1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7
, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.

Il comma 3 annulla l'1.c, ovvero rimuove il diritto alla compensazione pecuniaria qualora il volo sia annullato per motivi di forza maggiore (meteo compreso), ma non annulla gli obblighi di assistenza prescritti ai punti 1.a e 1.b, che richiamano l'articolo 9 con la descrizione dell'assistenza:
Articolo 9
Diritto ad assistenza
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
b) alla sistemazione in albergo:
- qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
- qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
3. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.
 
Mol schiumava perché li doveva riproteggere su altri voli , non di certo per andarli in albergo, c'è pure scritto nel contratto del biglietto.

I diritti dei passeggeri sono irrinunciabili - (art. 15) - pertanto qualsiasi clausola nel contratto del biglietto sia in contraddizione col Regolamento europeo è da intendersi come vessatoria e del tutto priva di valore.