Giovedì 23 Settembre 2010 22:36
A seguito dell´entrata in vigore della normativa comunitaria le fattispecie che danno diritto ad un risarcimento del danno in favore del passeggero sono piuttosto delineate.
Per grosse linee, attraverso un ragionamento logico, chiunque può comprendere che si ha diritto al risarcimento quando il vettore aereo: cancella il volo, commette un ritardo considerevole, utilizza la procedura di overbooking, smarrisce, danneggia o ritarda la consegna del bagaglio, non informa i passeggeri della modifica delle condizioni di trasporto, commette abusi ingiustificati.
Ma allora, quel´è il motivo che spinge gli studi legali che assistono le più rinomate compagnie aeree a contestare tutto il contestabile, nonostante l´evidenza della responsabilità del vettore aereo.
Alcuni vettori aerei, come ad esempio Alitalia, Air France, KLM, ed ultimamente anche Delta, preferiscono la strada della contestazione procedurale, ipotizzando è bene dirlo senza alcun fondamento, una serie di incompetenze "funzionali" "territoriali" al solo fine di prendere tempo, sino a violentare lo stesso Codice del Consumo, allorquando non tengono conto che il passeggero, quale consumatore, può decidere di instaurare il giudizio nella propria residenza o nel domicilio elettivo. Tale scelta come dimostreremo analiticamente con casi concreti nei prossimi articoli, nasconde il deserto probatorio su cui tali vettori usano costruire le proprie difese, affermando cause di forza maggiore, guasti imprevisti, ecc.....invero mai verificatisi.
Altri, come ad esempio Easyjet, contestano con più fantasia gli stessi principi giuridici, richiamando normative non applicabili, o inventando, come ad esempio Air One, deroghe alla prescrizione/decadenza biennale, difetti di legittimazione, sino a spingersi in teorie assolutamente fantasiose sulla non risarcibilità di eventi quali la ritardata consegna del bagaglio od il Suo smarrimento.
Infine, ci sono una serie di vettori aerei come, la Blue Panorama, la Meridiana fly, ancorati a difese assolutamente anacronistiche che richiamano precedenti risalenti ad oltre 10 anni orsono e, pertanto, non applicabili alla nuova normativa comunitaria.
Chi scrive tale commento, ha difeso per anni molte delle nominate compagnie aeree tentando di giustificare i gravi inadempimenti contrattuali di tali società, seppur nella consapevolezza dell´assoluta legittimità delle richieste risarcitorie dei passeggeri.
Sarebbe, invero, così semplice gestire il contenzioso relativo al trasporto aereo, ove solo l management delle compagnie aeree, si affidassero a consulenti con una piena conoscenza dell´evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato i tribunali Italiani negli ultimi 10 anni, decidendo di rispettare i principi normativi imposti dalla Comunità Europea, a tutela di quella che dovrebbe essere la prima risorsa di un vettore aereo: il passeggero.
A cura dell'Avvocato Fabio Collavini
Corriere Informazione
A seguito dell´entrata in vigore della normativa comunitaria le fattispecie che danno diritto ad un risarcimento del danno in favore del passeggero sono piuttosto delineate.
Per grosse linee, attraverso un ragionamento logico, chiunque può comprendere che si ha diritto al risarcimento quando il vettore aereo: cancella il volo, commette un ritardo considerevole, utilizza la procedura di overbooking, smarrisce, danneggia o ritarda la consegna del bagaglio, non informa i passeggeri della modifica delle condizioni di trasporto, commette abusi ingiustificati.
Ma allora, quel´è il motivo che spinge gli studi legali che assistono le più rinomate compagnie aeree a contestare tutto il contestabile, nonostante l´evidenza della responsabilità del vettore aereo.
Alcuni vettori aerei, come ad esempio Alitalia, Air France, KLM, ed ultimamente anche Delta, preferiscono la strada della contestazione procedurale, ipotizzando è bene dirlo senza alcun fondamento, una serie di incompetenze "funzionali" "territoriali" al solo fine di prendere tempo, sino a violentare lo stesso Codice del Consumo, allorquando non tengono conto che il passeggero, quale consumatore, può decidere di instaurare il giudizio nella propria residenza o nel domicilio elettivo. Tale scelta come dimostreremo analiticamente con casi concreti nei prossimi articoli, nasconde il deserto probatorio su cui tali vettori usano costruire le proprie difese, affermando cause di forza maggiore, guasti imprevisti, ecc.....invero mai verificatisi.
Altri, come ad esempio Easyjet, contestano con più fantasia gli stessi principi giuridici, richiamando normative non applicabili, o inventando, come ad esempio Air One, deroghe alla prescrizione/decadenza biennale, difetti di legittimazione, sino a spingersi in teorie assolutamente fantasiose sulla non risarcibilità di eventi quali la ritardata consegna del bagaglio od il Suo smarrimento.
Infine, ci sono una serie di vettori aerei come, la Blue Panorama, la Meridiana fly, ancorati a difese assolutamente anacronistiche che richiamano precedenti risalenti ad oltre 10 anni orsono e, pertanto, non applicabili alla nuova normativa comunitaria.
Chi scrive tale commento, ha difeso per anni molte delle nominate compagnie aeree tentando di giustificare i gravi inadempimenti contrattuali di tali società, seppur nella consapevolezza dell´assoluta legittimità delle richieste risarcitorie dei passeggeri.
Sarebbe, invero, così semplice gestire il contenzioso relativo al trasporto aereo, ove solo l management delle compagnie aeree, si affidassero a consulenti con una piena conoscenza dell´evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato i tribunali Italiani negli ultimi 10 anni, decidendo di rispettare i principi normativi imposti dalla Comunità Europea, a tutela di quella che dovrebbe essere la prima risorsa di un vettore aereo: il passeggero.
A cura dell'Avvocato Fabio Collavini
Corriere Informazione