La regione Emilia-Romagna vuole introdurre una tassa sulle emissioni degli aerei


belumosi

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Via libera alla nuova legge sui tributi regionali: eco-imposta
sull'inquinamento acustico degli aerei


..............Un’ulteriore novità del progetto di legge riguarda la lotta all’inquinamento acustico: sulla base di una norma nazionale, viene introdotta a partire dal 1° aprile 2013 un’imposta regionale sulle emissioni degli aeromobili (Iresa) a carico dei proprietari per ogni decollo e ogni atterraggio dei velivoli civili da aeroporti del territorio regionale certificati dall’Enac. Il 50% dei proventi netti servirà a finanziare il completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo per i residenti nelle zone limitrofe agli scali aeroportuali. L’entità dell’Iresa sarà determinata in base alla classificazione della Convenzione civile internazionale (che divide gli aerei in tre classi in base all’emissione acustica dei singoli velivoli) e sarà progressiva in base alla quantità di emissioni sonore prodotte. Sono previste sanzioni in caso di inottemperanza..........

http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/notizie/via-libera-alla-nuova-legge-sui-tributi-regionali-eco-imposta-sullinquinamento-acustico-degli-aerei-iresa

E questo è un'altro bel regalino della regione ER all'aeroporto di Bologna, che sarà di gran lunga il principale destinatario indiretto della tassa.
Qualcuno conosce la norma nazionale alla quale fa riferimento il comunicato?
 
L'unica norma fiscale nazionale che mi risulti regolare la materia è l'art. 90 e seguenti della L. 21.11.2000 n. 342


Art. 90 - Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

1. A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all' articolo 92 è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.
2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta.
3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta.


Art. 91 - Soggetto obbligato ed esenzioni

1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 90 è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.
2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.


Art. 92 - Determinazione e versamento dell'imposta

1. L'imposta di cui all' articolo 90 è determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:
a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;
b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;
c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.
2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni o delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.
3. Entro il 1° gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura le finalità indicate al comma 1 dell'articolo 90 siano state realizzate con l'utilizzo del gettito già acquisito. In caso di esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell'imposta indicate al comma 1 possono essere modificate.
 
Comincerà mica a pesare l'investimento FR?
I'investimento FR viene finanziato da SAB con le proprie entrate. La RER non mette nulla.
Piuttosto c'è parte della classe politica ER che ha il dentino avvelenato con BLQ proprio perchè ha il torto di essere autosufficiente e quindi scarsamente ricattabile. I politici della Romagna (e non solo) non hanno affatto digerito il rifiuto di SAB di fondersi con FRL e RMN e ogni volta che si legifera in regione sul tema "aeroporti", non mancano di ricordarlo a modo loro.

@D-GODE
Grazie. :)
 
Ma basta con queste sterili polemiche tra forli e bologna!!!!! Piuttosto questa e' un altra tassa inutile! Tra un po' ne faranno una per chi ha un frullatore troppo rumoroso!!!! Questo potrebbe scoraggiare il traffico biz un regione?
 
Questo potrebbe scoraggiare il traffico biz un regione?
Le cifre in se non sembrano nemmeno altissime, ma c'è il rischio che in qualche caso possano essere la goccia che fa traboccare il vaso. L'aviazione generale nei primi 10 mesi dell'anno ha visto un calo in ER di quasi il 20% grazie al combinato di crisi, tassa sugli aerei privati e tassa sull'uso degli aerotaxi. Di una tassa extra certo non si sentiva il bisogno.
Viste anche le ultime esternazioni di Silvietto, non vorrei che prendesse piede l'idea che quando c'è bisogno di soldi per qualsiasi ragione, si può sempre tassare l'aviazione.
Sarebbe folle ma tant'è...