STRASBURGO - Maggiori informazioni a terra, più attenzione ai reclami, regole più sicure per i risarcimenti, tutela in caso di fallimenti e una definizione chiara delle circostanze eccezionali che possono portare alla cancellazione di un volo. Il Parlamento Ue ha approvato oggi in prima lettura una direttiva che rafforza i diritti dei passeggeri aerei.
Il testo varato da Strasburgo prevede, tra l'altro, che le compagnie aeree non possano più negare l'imbarco al passeggero che non ha utilizzato il volo di andata. Ma soprattutto sono state fissate nuove compensazioni per il passeggero in caso di ritardi: 300 euro per più di 3 ore in caso di voli interni all'Ue, 400 euro per 5 ore e 600 euro per 7 ore di ritardo per voli di più ampio raggio.
Ci sarà poi una maggiore tutela del passeggero in caso di fallimento della compagnia, è stata stabilita più flessibilità da parte delle compagnie aeree sui bagagli a mano e sarà quindi consentito portare a bordo anche acquisti effettuati in aeroporto, oltre al bagaglio a mano." "Ho seguito passo passo l'iter dei lavori - ha detto Carlo Fidanza, capodelegazione al Parlamento Europeo per Fratelli d'Italia e membro della Commissione Trasporti - facendo approvare alcuni emendamenti per aumentare le tutele dei passeggeri e aggiornare una normativa ormai obsoleta rispetto ai cambiamenti epocali nel trasporto aereo". In base alle nuove disposizioni, nei voli interni a uno Stato Membro, ha rilevato ancora Fidanza, le compagnie aeree non potranno negare l'imbarco a un passeggero con documento di identità valido a livello nazionale ma non Ue, il che vuol dire che "nel caso italiano, verrebbe consentito l'imbarco anche con la patente o altri documenti equivalenti". Dopo il via libera del Parlamento europeo, secondo la procedura di codecisione, il Consiglio dei ministri potrà ora accettare la posizione dei deputati o adottarne una propria e discuterla successivamente con il Parlamento.
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/associata/2014/02/05/passeggeri_10019682.html
in più aggiungo questo:
BRUXELLES – Risarcimenti veri, ovvero con iter più semplici, se la compagnia aerea smarrisce il bagaglio, lo danneggia o fa ritardo. Risposta obbligatoria, entro due mesi, in caso di reclamo scritto di un passeggero: oltre questo limite temporale, in caso di non risposta, chi ha automaticamente ragione è proprio il cliente.
L’Unione europea sta per introdurre regole più stringenti per le compagnie aeree che vanno in difesa dei consumatori. La direttiva è stata approvata dall’Europarlamento e ora dovrà essere approvata dal Consiglio europeo. Le novità le sintetizza La Stampa:
Riprogrammazione dei voli. Quando i voli subiscono ritardi, le informazioni sulla riprogrammazione dei voli dovranno essere fornite ai passeggeri entro e non oltre i 30 minuti dopo l’orario iniziale di partenza. Ai passeggeri in possesso di un biglietto di ritorno non potrà essere negato l’imbarco sul volo di ritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata. Non è un dettaglio da poco.
Bagagli. All’inizio del processo di prenotazione, i passeggeri dovrebbero essere informati circa le restrizioni sui bagagli. Ai passeggeri deve essere consentito portare in cabina, a titolo gratuito, anche soprabiti e borse, compresa almeno una borsa di dimensioni standard di acquisti effettuati in aeroporto, in aggiunta al bagaglio massimo autorizzato in cabina. E’ un principio al quale si è finalmente adatta anche Ryanair.
Reclami e circostanze eccezionali. Ecco la svolta. Nel caso in cui entro due mesi dal ricevimento del reclamo la compagnia aerea non abbia fornito una risposta completa, si presume che abbia accolto le istanze del passeggero. Se nella risposta sono invocate «circostanze eccezionali», in base alle quali il vettore non è tenuto a un risarcimento, al passeggero deve essere fornita una spiegazione completa per iscritto. Il testo prevede un elenco esaustivo di tali circostanze, che includono l’impatto con volatili, l’instabilità politica e le vertenze di lavoro impreviste. Tuttavia, spiega una nota del Parlamento europeo, «in circostanze straordinarie di lunga durata, come la crisi nube di cenere del 2010, la responsabilità dei vettori aerei di pagare l’alloggio dei passeggeri sarebbe limitata a 5 notti».
Fallimenti. Per garantire che i passeggeri non restino bloccati nell’eventualità il vettore aereo dichiari la bancarotta, il Parlamento ha chiesto che le compagnie siano tenut3 a predisporre adeguati meccanismi di garanzia, come dei fondi accantonati, oppure a sottoscrivere polizze assicurative.
Una migliore applicazione. Alle autorità nazionali dovrebbero essere garantiti infine poteri sufficienti per punire i vettori aerei che violano i diritti dei passeggeri e valutare le relazioni su come i passeggeri sono stati aiutati nel far fronte ai ritardi e alle cancellazioni dei voli.
Tempi. Il testo deve essere approvato dal Consiglio dei ministri Ue, cioè dai rappresentanti dei governi nazionali, dopodiché entrerà in vigore entro due anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiali. Non è proprio domani e sarebbe meglio prima. Ma gli stati hanno deciso che l’iter deve essere questo. Gli stati, non le istituzioni o gli eurocrati.
http://www.blitzquotidiano.it/politica-europea/compagnie-aeree-risarcimenti-veri-ritardi-1785277/
Il testo varato da Strasburgo prevede, tra l'altro, che le compagnie aeree non possano più negare l'imbarco al passeggero che non ha utilizzato il volo di andata. Ma soprattutto sono state fissate nuove compensazioni per il passeggero in caso di ritardi: 300 euro per più di 3 ore in caso di voli interni all'Ue, 400 euro per 5 ore e 600 euro per 7 ore di ritardo per voli di più ampio raggio.
Ci sarà poi una maggiore tutela del passeggero in caso di fallimento della compagnia, è stata stabilita più flessibilità da parte delle compagnie aeree sui bagagli a mano e sarà quindi consentito portare a bordo anche acquisti effettuati in aeroporto, oltre al bagaglio a mano." "Ho seguito passo passo l'iter dei lavori - ha detto Carlo Fidanza, capodelegazione al Parlamento Europeo per Fratelli d'Italia e membro della Commissione Trasporti - facendo approvare alcuni emendamenti per aumentare le tutele dei passeggeri e aggiornare una normativa ormai obsoleta rispetto ai cambiamenti epocali nel trasporto aereo". In base alle nuove disposizioni, nei voli interni a uno Stato Membro, ha rilevato ancora Fidanza, le compagnie aeree non potranno negare l'imbarco a un passeggero con documento di identità valido a livello nazionale ma non Ue, il che vuol dire che "nel caso italiano, verrebbe consentito l'imbarco anche con la patente o altri documenti equivalenti". Dopo il via libera del Parlamento europeo, secondo la procedura di codecisione, il Consiglio dei ministri potrà ora accettare la posizione dei deputati o adottarne una propria e discuterla successivamente con il Parlamento.
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/associata/2014/02/05/passeggeri_10019682.html
in più aggiungo questo:
BRUXELLES – Risarcimenti veri, ovvero con iter più semplici, se la compagnia aerea smarrisce il bagaglio, lo danneggia o fa ritardo. Risposta obbligatoria, entro due mesi, in caso di reclamo scritto di un passeggero: oltre questo limite temporale, in caso di non risposta, chi ha automaticamente ragione è proprio il cliente.
L’Unione europea sta per introdurre regole più stringenti per le compagnie aeree che vanno in difesa dei consumatori. La direttiva è stata approvata dall’Europarlamento e ora dovrà essere approvata dal Consiglio europeo. Le novità le sintetizza La Stampa:
Riprogrammazione dei voli. Quando i voli subiscono ritardi, le informazioni sulla riprogrammazione dei voli dovranno essere fornite ai passeggeri entro e non oltre i 30 minuti dopo l’orario iniziale di partenza. Ai passeggeri in possesso di un biglietto di ritorno non potrà essere negato l’imbarco sul volo di ritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata. Non è un dettaglio da poco.
Bagagli. All’inizio del processo di prenotazione, i passeggeri dovrebbero essere informati circa le restrizioni sui bagagli. Ai passeggeri deve essere consentito portare in cabina, a titolo gratuito, anche soprabiti e borse, compresa almeno una borsa di dimensioni standard di acquisti effettuati in aeroporto, in aggiunta al bagaglio massimo autorizzato in cabina. E’ un principio al quale si è finalmente adatta anche Ryanair.
Reclami e circostanze eccezionali. Ecco la svolta. Nel caso in cui entro due mesi dal ricevimento del reclamo la compagnia aerea non abbia fornito una risposta completa, si presume che abbia accolto le istanze del passeggero. Se nella risposta sono invocate «circostanze eccezionali», in base alle quali il vettore non è tenuto a un risarcimento, al passeggero deve essere fornita una spiegazione completa per iscritto. Il testo prevede un elenco esaustivo di tali circostanze, che includono l’impatto con volatili, l’instabilità politica e le vertenze di lavoro impreviste. Tuttavia, spiega una nota del Parlamento europeo, «in circostanze straordinarie di lunga durata, come la crisi nube di cenere del 2010, la responsabilità dei vettori aerei di pagare l’alloggio dei passeggeri sarebbe limitata a 5 notti».
Fallimenti. Per garantire che i passeggeri non restino bloccati nell’eventualità il vettore aereo dichiari la bancarotta, il Parlamento ha chiesto che le compagnie siano tenut3 a predisporre adeguati meccanismi di garanzia, come dei fondi accantonati, oppure a sottoscrivere polizze assicurative.
Una migliore applicazione. Alle autorità nazionali dovrebbero essere garantiti infine poteri sufficienti per punire i vettori aerei che violano i diritti dei passeggeri e valutare le relazioni su come i passeggeri sono stati aiutati nel far fronte ai ritardi e alle cancellazioni dei voli.
Tempi. Il testo deve essere approvato dal Consiglio dei ministri Ue, cioè dai rappresentanti dei governi nazionali, dopodiché entrerà in vigore entro due anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiali. Non è proprio domani e sarebbe meglio prima. Ma gli stati hanno deciso che l’iter deve essere questo. Gli stati, non le istituzioni o gli eurocrati.
http://www.blitzquotidiano.it/politica-europea/compagnie-aeree-risarcimenti-veri-ritardi-1785277/