ENAC IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il comma 5 dell’art. 9 del DPR n. 133 del 9 luglio 2010 che prevede l’indicazione da parte di ENAC degli aeroporti commerciali aperti alle operazioni di apparecchi VDS qualificati avanzati;
VISTA la comunicazione ENAC 5669/VDG del 17/1/2011 che stabiliva un elenco reso disponibile in AIP di aeroporti commerciali aperti al traffico VDS avanzato;
CONSIDERATO che l’esperienza maturata nella prima fase di attuazione della nota 5669/VDG non ha evidenziato criticità per l’operatività degli aeroporti interessati;
CONSIDERATO che la vocazione a sostenere il trasporto commerciale e lo sviluppo dei collegamenti è funzione primaria degli aeroporti aperti al traffico commerciale;
CONSIDERATO che l’ENAC nello svolgimento della propria attività istituzionale di regolazione e controllo del settore aereo promuove lo sviluppo dell’Aviazione Civile in tutte le sue accezioni;
CONSIDERATI i benefici derivanti dall’utilizzo delle infrastrutture che presentino adeguate disponibilità per le varie tipologie di attività di volo, incluse quelle di cui al DPR n. 133/2010;
tenuto conto della necessità di tutela del Trasporto Aereo Commerciale e delle operazioni di Aviazione Generale e Lavoro Aereo,
DISPONE
1. Gli aeroporti aperti al traffico commerciale con un numero di movimenti/anno commerciali inferiore a 10.000 possono essere utilizzati per operazioni di volo con apparecchi VDS qualificati avanzati e condotti da piloti in possesso di attestato di pilota avanzato.
2. Eventuali limitazioni all'accesso o alle operazioni dei VDS avanzati possono intervenire qualora il livello di traffico in specifiche fasce orarie o intervalli temporali non consenta la fruibilità delle infrastrutture in tali determinati periodi.
3. Le condizioni che possono produrre le limitazioni di cui al comma precedente devono essere dimostrate con un apposito safety assessment, predisposto dal gestore di aeroporto e sottoposto all’ENAC per approvazione.
4. Nella gestione delle operazioni restano prioritarie le attività di Trasporto Aereo Commerciale e la tutela delle attività di Business Aviation, di Aviazione Generale e di Lavoro Aereo.
5. Eventuali fluttuazioni di traffico che dovessero determinare il superamento della soglia di cui al precedente punto 1 richiedono la produzione di un safety assessment per il mantenimento dell’accesso ai VDS avanzati. Il safety assessment è gestito con le medesime modalità di cui al punto 3.
6. Ai fini degli adempimenti amministrativi dovranno essere corrisposte le previste tariffe, incluso il pagamento dei diritti aeroportuali (EPAC).7. La presente disposizione viene pubblicata in AIP parte ENR.
Alessio Quaranta
https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Gen/GENDISP-DG-17012019-0000003-P.pdf
VISTO il comma 5 dell’art. 9 del DPR n. 133 del 9 luglio 2010 che prevede l’indicazione da parte di ENAC degli aeroporti commerciali aperti alle operazioni di apparecchi VDS qualificati avanzati;
VISTA la comunicazione ENAC 5669/VDG del 17/1/2011 che stabiliva un elenco reso disponibile in AIP di aeroporti commerciali aperti al traffico VDS avanzato;
CONSIDERATO che l’esperienza maturata nella prima fase di attuazione della nota 5669/VDG non ha evidenziato criticità per l’operatività degli aeroporti interessati;
CONSIDERATO che la vocazione a sostenere il trasporto commerciale e lo sviluppo dei collegamenti è funzione primaria degli aeroporti aperti al traffico commerciale;
CONSIDERATO che l’ENAC nello svolgimento della propria attività istituzionale di regolazione e controllo del settore aereo promuove lo sviluppo dell’Aviazione Civile in tutte le sue accezioni;
CONSIDERATI i benefici derivanti dall’utilizzo delle infrastrutture che presentino adeguate disponibilità per le varie tipologie di attività di volo, incluse quelle di cui al DPR n. 133/2010;
tenuto conto della necessità di tutela del Trasporto Aereo Commerciale e delle operazioni di Aviazione Generale e Lavoro Aereo,
DISPONE
1. Gli aeroporti aperti al traffico commerciale con un numero di movimenti/anno commerciali inferiore a 10.000 possono essere utilizzati per operazioni di volo con apparecchi VDS qualificati avanzati e condotti da piloti in possesso di attestato di pilota avanzato.
2. Eventuali limitazioni all'accesso o alle operazioni dei VDS avanzati possono intervenire qualora il livello di traffico in specifiche fasce orarie o intervalli temporali non consenta la fruibilità delle infrastrutture in tali determinati periodi.
3. Le condizioni che possono produrre le limitazioni di cui al comma precedente devono essere dimostrate con un apposito safety assessment, predisposto dal gestore di aeroporto e sottoposto all’ENAC per approvazione.
4. Nella gestione delle operazioni restano prioritarie le attività di Trasporto Aereo Commerciale e la tutela delle attività di Business Aviation, di Aviazione Generale e di Lavoro Aereo.
5. Eventuali fluttuazioni di traffico che dovessero determinare il superamento della soglia di cui al precedente punto 1 richiedono la produzione di un safety assessment per il mantenimento dell’accesso ai VDS avanzati. Il safety assessment è gestito con le medesime modalità di cui al punto 3.
6. Ai fini degli adempimenti amministrativi dovranno essere corrisposte le previste tariffe, incluso il pagamento dei diritti aeroportuali (EPAC).7. La presente disposizione viene pubblicata in AIP parte ENR.
Alessio Quaranta
https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Gen/GENDISP-DG-17012019-0000003-P.pdf