Decreto Continuità Sardegna su Roma e Milano


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6 Novembre 2005
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Lombardia.
2. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
2.1. Gli oneri di servizio pubblico sono articolati considerando la peculiarità della condizione di insularità
della Sardegna; in termini di numero di frequenze minime di orari e di capacità offerta gli oneri sono i
seguenti:
2.1.1. Sulla rotta Alghero — Roma
a) Frequenze minime giornaliere
sulla rotta Alghero — Roma dovranno essere garantiti almeno 3/4 (*) voli in andata e 3/4 (*) in
ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 5/6 (*) voli in andata e 5/6 (*) in ritorno dal 1o
giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);
(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della
stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato
per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato
gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della
domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio
almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, nonché
comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e
non via punto intermedio.
b) Orari:
sulla rotta Alghero — Roma dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 07,00 — 07.45
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15.30
1 volo nella fascia oraria 19,30 — 22.30
sulla rotta Roma — Alghero dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 07.00 — 08.30
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15,30
1 volo nella fascia oraria 19.30 — 22.30
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei
due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di
450 posti sulla rotta Alghero — Roma e di 450 posti sulla rotta Roma — Alghero.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di
Natale e di Pasqua) dovrà essere di 750 posti sulla rotta Alghero — Roma e di 750 posti sulla
rotta Roma — Alghero.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi
la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa
con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili
di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore
alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa
con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza
inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
b) Orari:
sulla rotta Cagliari — Roma dovranno essere garantiti almeno
3 voli nella fascia oraria 06.30 — 09,30
2 voli nella fascia oraria 12,30 — 15.30
2 voli nella fascia oraria 19,30 — 22.30
sulla rotta Roma — Cagliari dovranno essere garantiti almeno
2 voli nella fascia oraria 06.30 — 09,30
2 voli nella fascia oraria 12,30 — 15,30
3 voli nella fascia oraria 19,30 — 22.30
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei
due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di
1 350 posti sulla rotta Cagliari — Roma e di 1 350 posti sulla rotta Roma — Cagliari.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di
Natale e di Pasqua) dovrà essere di 1 800 posti sulla rotta Cagliari — Roma e di 1 800 posti sulla
rotta Roma — Cagliari.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi
la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa
con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili
di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore
alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa
con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza
inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
2.1.4. Sulla rotta Cagliari — Milano
a) Frequenze minime giornaliere
Sulla rotta Cagliari — Milano dovranno essere garantiti almeno 5/6 (*) voli in andata e 5/6 (*) in
ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 8/10 (*) voli in andata e 8/10 (*) in ritorno dal 1o
giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua).
(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della
stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato
per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato
gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della
domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio
almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché
comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e
non via punto intermedio.
b) Orari:
sulla rotta Cagliari — Milano dovranno essere garantiti almeno
2 voli nella fascia oraria 06.30 — 08.30
1 volo nella fascia oraria 13.00 — 15.30
2 voli nella fascia oraria 19,30 — 22,30
sulla rotta Milano — Cagliari dovranno essere garantiti almeno
2 voli nella fascia oraria 07.00 — 09,00
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15,30
2 voli nella fascia oraria 19,30 — 22,30
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei
due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di
750 posti sulla rotta Cagliari — Milano e di 750 posti sulla rotta Milano — Cagliari.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di
Natale e di Pasqua) dovrà essere di 1 200 posti sulla rotta Cagliari — Milano e di 1 200 posti
sulla rotta Milano — Cagliari.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi
la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa
con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili
di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore
alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa
con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza
inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
2.1.5. Sulla rotta Olbia — Roma
a) Frequenze minime giornaliere
Sulla rotta Olbia — Roma dovranno essere garantiti almeno 3/4 (*) voli in andata e 3/4 (*) in
ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 5/9 (*) voli in andata e 5/9 (*) in ritorno dal 1o
giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);
(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della
stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato
per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato
gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della
domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio
almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché
comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e
non via punto intermedio.
b) Orari:
Sulla rotta Olbia — Roma dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 07,00 — 07.45
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15.30
1 volo nella fascia oraria 19,30 — 22.30
sulla rotta Roma — Olbia dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 07.00 — 08.30
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15,30
1 volo nella fascia oraria 19,30 — 22,30
 
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei
due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di
450 posti sulla rotta Olbia — Roma e di 450 posti sulla rotta Roma — Olbia.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di
Natale e di Pasqua) dovrà essere di 750 posti sulla rotta Olbia — Roma e di 750 posti sulla rotta
Roma — Olbia.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi
la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa
con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili
di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore
alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa
con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza
inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
2.1.6. Sulla rotta Olbia — Milano
a) Frequenze minime giornaliere
Sulla rotta Olbia — Milano dovranno essere garantiti almeno 2/3 (*) voli in andata e 2/3 (*) in
ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 7/13 (*) voli in andata e 7/13 (*) in ritorno dal 1o
giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);
(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della
stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato
per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato
gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della
domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio
almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché
comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e
non via punto intermedio.
b) Orari:
Sulla rotta Olbia — Milano dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 07,00 — 07,45
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15.30
1 volo nella fascia oraria 19.30 — 22.30
sulla rotta Milano — Olbia dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 07.00 — 08,30
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15,30
1 volo nella fascia oraria 19.30 — 22.30
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei
due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di
300 posti sulla rotta Olbia — Milano e di 300 posti sulla rotta Milano — Olbia.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di
Natale e di Pasqua) dovrà essere di 1 050 posti sulla rotta Olbia — Milano e di 1 050 posti sulla
rotta Milano — Olbia.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi
la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa
con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili
di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore
alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa
con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza
inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
3. TIPOLOGIA DEGLI AEROMOBILI UTILILIZZABILI SU CIASCUNA ROTTA
Gli aeromobili utilizzati sulle tratte
Alghero — Roma — Alghero
Alghero — Milano — Alghero
Cagliari — Roma — Cagliari
Cagliari — Milano — Cagliari
Olbia — Roma — Olbia
Olbia — Milano — Olbia
dovranno fornire una capacità minima di 150 posti ciascuno
3.1. L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti,
per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento
di posti a favore di residenti e/o di non residenti. Ugualmente dovranno essere accettate prenotazioni
ed inserimenti in liste d'attesa senza alcuna discriminazione a danno delle categorie di passeggeri
previste dagli oneri di servizio.
3.2. Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere
biglietti a tariffa agevolata nonostante la disponibilità di posti sull'aeromobile, verranno considerate
inadempimento grave del rispetto del regime onerato.
4. TARIFFE
4.1. La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate prevede:
— una tariffa agevolata massima che è quella massima applicabile alle categorie agevolate di seguito indicate;
— una tariffa non agevolata massima che è quella massima applicabile a tutti i passeggeri non appartenenti
a categorie agevolate. I vettori che accetteranno gli oneri si impegnano ad articolare questa tariffa
secondo differenti scaglioni, garantendo la messa in vendita di un congruo numero di biglietti speciali e
scontati, tale da conseguire un prezzo medio di vendita significativamente inferiore alla tariffa non
agevolata massima.
Le tariffe saranno così articolate
Tratta onerata Tariffa agevolata massima
(EUR)
Tariffa non agevolata massima
(EUR)
Alghero — Roma 45,00 100,00
Alghero — Milano 55,00 115,00
Cagliari — Roma 45,00 100,00
Cagliari — Milano 55,00 115,00
Olbia — Roma 45,00 100,00
Olbia — Milano 55,00 115,00
 
4.2. Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e
della crisis surcharge dell'importo massimo consentito di euro 6,00. Qualora vengano meno o si ridimensionino
le condizioni che hanno condotto all'applicazione della crisis surcharge, questa dovrà essere cancellata
o proporzionalmente ridotta. Alle tariffe indicate non potrà essere applicata alcuna altra maggiorazione a
nessun titolo, qualunque sia la terminologìa con la quale viene indicata.
4.3. La tariffa agevolata è senza limitazioni, ad essa non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna
penale per cambio di data/ora/biglietto, né alcuna penale per il rimborso.
4.4. Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti
completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.
4.5. Ogni anno, a decorrere dal 1o gennaio 2007, gli organi competenti rivedono le tariffe indicate sulla
base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei
prezzi al consumo. La revisione viene comunicata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione
applicando le tariffe in esame e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione
sulla GUUE.
4.6. In caso di variazione percentualmente superiore al 5 %, nella media rilevata a partire dal secondo
semestre 2006 del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono
essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo
del carburante sui costi di esercizio del vettore.
All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti sentita la Regione Autonoma della Sardegna, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato
tecnico misto, costituito da un rappresentante designato rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, dall'ENAC e dalla Regione Autonoma della Sardegna. In caso di aumento oltre la
percentuale indicata, il Comitato tecnico misto di cui sopra attiva la procedura di adeguamento su segnalazione
dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel
corso dell'istruttoria di cui sopra deve sentire i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento
tariffario decorrerà dal semestre successivo a quello della rilevazione.
4.7. Gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati al di fuori delle
procedure sopra indicate, sono da considerare illegittimi.
4.8. Le tariffe agevolate, nella misure sopra specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicata
almeno:
— ai residenti in Sardegna;
— ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;
— ai disabili (*);
— ai giovani dai 2 ai 21 anni (*);
— agli anziani al di sopra dei 70 anni (*);
— agli studenti universitari fino al compimento del 27o anno di età (*).
(*) Senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità.
I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere
5. CONTINUITÀ DEI SERVIZI
Ai sensi dell'art. 4., n. 1, lett. c) del Regolamento CEE n. 2408/92 il vettore che accetta gli oneri deve
garantire il servizio per un periodo di almeno 36 mesi consecutivi e non può sospenderli senza preavviso
di almeno 6 mesi da comunicare all'ENAC ed alla Regione Autonoma della Sardegna.
4.2. Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e
della crisis surcharge dell'importo massimo consentito di euro 6,00. Qualora vengano meno o si ridimensionino
le condizioni che hanno condotto all'applicazione della crisis surcharge, questa dovrà essere cancellata
o proporzionalmente ridotta. Alle tariffe indicate non potrà essere applicata alcuna altra maggiorazione a
nessun titolo, qualunque sia la terminologìa con la quale viene indicata.
4.3. La tariffa agevolata è senza limitazioni, ad essa non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna
penale per cambio di data/ora/biglietto, né alcuna penale per il rimborso.
4.4. Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti
completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.
4.5. Ogni anno, a decorrere dal 1o gennaio 2007, gli organi competenti rivedono le tariffe indicate sulla
base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei
prezzi al consumo. La revisione viene comunicata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione
applicando le tariffe in esame e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione
sulla GUUE.
4.6. In caso di variazione percentualmente superiore al 5 %, nella media rilevata a partire dal secondo
semestre 2006 del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono
essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo
del carburante sui costi di esercizio del vettore.
All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti sentita la Regione Autonoma della Sardegna, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato
tecnico misto, costituito da un rappresentante designato rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, dall'ENAC e dalla Regione Autonoma della Sardegna. In caso di aumento oltre la
percentuale indicata, il Comitato tecnico misto di cui sopra attiva la procedura di adeguamento su segnalazione
dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel
corso dell'istruttoria di cui sopra deve sentire i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento
tariffario decorrerà dal semestre successivo a quello della rilevazione.
4.7. Gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati al di fuori delle
procedure sopra indicate, sono da considerare illegittimi.
4.8. Le tariffe agevolate, nella misure sopra specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicata
almeno:
— ai residenti in Sardegna;
— ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;
— ai disabili (*);
— ai giovani dai 2 ai 21 anni (*);
— agli anziani al di sopra dei 70 anni (*);
— agli studenti universitari fino al compimento del 27o anno di età (*).
(*) Senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità.
I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere
5. CONTINUITÀ DEI SERVIZI
Ai sensi dell'art. 4., n. 1, lett. c) del Regolamento CEE n. 2408/92 il vettore che accetta gli oneri deve
garantire il servizio per un periodo di almeno 36 mesi consecutivi e non può sospenderli senza preavviso
di almeno 6 mesi da comunicare all'ENAC ed alla Regione Autonoma della Sardegna.
5.1. Al fine di garantire, la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti
oneri di servizio pubblico
— si impegnano ad effettuare per ciascun anno il 98 % dei voli previsti nei programmi operativi, con un
margine massimo di cancellazioni pari al 2 %;
— si impegnano a corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale 2 500 EUR per ogni volo cancellato
eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno
accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuità territoriale della Sardegna;
— si impegnano ad effettuare per ciascun anno l'85 % dei voli puntuali entro i 20' rispetto all'orario stabilito;
— si impegnano ad attribuire al passeggero per ogni ritardo superiore ai 20', un credito di 15,00 EUR da
utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo.
5.2. Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo è dovuto
a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal
controllo del vettore.
6. SANZIONI
La sospensione del servizio senza preavviso o con preavviso non conforme a quanto sopra stabilito
comporta sanzioni amministrative e pecuniarie, il cui ammontare terrà conto del pregiudizio arrecato alla
Pubblica Amministrazione e del danno cagionato alla collettività dei passeggeri.
6.1. Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito
presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il
monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato paritetico di monitoraggio),
del quale fanno parte un componente designato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, uno dall'ENAC, uno per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di
servizio pubblico.
6.2. Il Comitato paritetico di monitoraggio:
— è presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti e si riunisce di regola trimestralmente, salvo urgenze
che verranno valutate dal Presidente;
— si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale della Sardegna, dalle
Società di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione
dei presenti oneri;
— riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e
propone all'ENAC l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio o irrogare le sanzioni
del caso, suggerendone la tipologia e l'entità.
7. DECORRENZA TERMINI
Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione contenuti nel presente Allegato diventano
obbligatori il 2 maggio 2006, con scadenza il 1 maggio 2009.
8. PRESENTAZIONE DELL'ACCETTAZIONE
I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente documento, devono
presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione
della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione da indirizzare
all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile.