AZ: approvazione del bilancio e vertenza sindacale


Art. 82
(Relazione trimestrale)

1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dall'organo amministrativo secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso. La relazione trimestrale è predisposta secondo quanto indicato nell'Allegato 3D ovvero dal principio contabile internazionale concernente l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se previa comunicazione alla Consob e al pubblico:

a) rendono pubblica la relazione semestrale entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;

b) rendono disponibili il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato ovvero, nel modello dualistico, i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato, approvati dall'organo amministrativo, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio(169).