A parte la Costituzione, la fonte normativa più importante sulla parità uomo/donna è il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d. lgs. 198/2006). Questo vieta qualunque discriminazione basata sul sesso, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, la retribuzione, gli avanzamenti di carriera, l’accesso alle prestazioni previdenziali, gli impieghi pubblici, l’arruolamento nelle forze armate e le carriere militari.
LA NOZIONE DI DISCRIMINAZIONE BASATA SUL SESSO
E’ discriminazione diretta “qualsiasi atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga”.
E’ invece discriminazione indiretta “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso”.
Sono discriminazioni anche le molestie sessuali, verbali o fisiche.
LA CONSIGLIERA DI PARITA’
Chi è:
E’ un organismo oggi disciplinato dal codice per le pari opportunità, con funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Possono essere nominate a ricoprire questo ruolo persone dotate di pluriennale esperienza in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità e di mercato del lavoro
Dove:
Esiste una consigliera (o un consigliere) di parità a livello nazionale (presso il Ministero del Lavoro), una per ogni regione (presso la Regione) ed una per ogni provincia (presso la Provincia).
Funzioni:
Le consigliere ed i consiglieri di parità sono tenuti ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di garantire pari opportunità e non discriminazione, tra cui: la rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; la promozione delle c. d. azioni positive (forme di tutela specifica volte a superare la disparità di fatto esistente tra uomo e donna, anche attraverso azioni che comportino un trattamento disuguale tra uomo e donna), la promozione di politiche per le pari opportunità da parte degli enti competenti; la raccolta e la diffusione delle “buone prassi” in materia di parità e non discriminazione. Inoltre la consigliera di parità è legittimata ad agire in giudizio per contrastare le discriminazioni basate sul sesso
INDIRIZZI UTILI
Ufficio Consigliera Nazionale di Parità c/o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
via Flavia, 6 - 00187 ROMA
Tel. 06 46832562 - 06 46832629 Fax 06 46832965
E-mail:
consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it
Sito web:
www.consiglieranazionaleparita.lavoro.gov.it
Una chiamatina per dire che una compagnia aerea italiana con 20aa/mm discrimina gli uomini come assistenti di volo?