Non commento per decenza.
Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA)
Come è nato e a cosa serve
Il Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA) è stato istituito dall’art. 1 ter del Decreto Legge n. 249/ 2004 convertito dalla Legge n. 291/2004. Preleva circa 220 milioni all’anno dai contribuenti, più del finanziamento annuo per la lotta alla povertà attraverso il Sostegno di Inclusione Attiva (SIA).
In base alla legge istitutiva, il Fondo ha il fine di intervenire in casi di crisi di aziende del settore del trasporto aereo, per:
Il Fondo eroga un’integrazione dei trattamenti di mobilità, cassa integrazione e guadagni straordinaria, cassa integrazione in deroga e solidarietà. I lavoratori destinatari della prestazione integrativa sono sia il personale di volo (piloti e assistenti di volo), sia il personale di terra, per un totale di circa 150.000 potenziali beneficiari (mediamente 1 su 10 ne usufruisce ogni anno).
Tale integrazione garantisce il raggiungimento dell’80% della retribuzione comunicata dall’azienda all’Inps al momento della richiesta del trattamento integrativo, fino ad un massimo di 7 anni. Pertanto i lavoratori possono percepire una prestazione che supera di gran lunga il massimale di 1167,91¹ Euro previsto per la prestazione di CIGS e di mobilità. La prestazione integrativa supera spesso, soprattutto nel caso dei piloti, i 10 mila euro mensili lordi, con casi limite in cui la prestazione si avvicina ai 30 mila euro lordi al mese (si veda la tabella Numero di prestazioni per classi di importo).
La durata massima della CIGS è in genere di quattro anni (2 più eventuali proroghe), mentre la durata della mobilità è variabile (da 1 a 3 anni), a seconda dell’età del lavoratore e dell’ubicazione dell’azienda. Pertanto, un lavoratore può beneficiare dei trattamenti del FSTA fino a 7 anni.
Come funziona e con quali risorse
Secondo la legge istitutiva, il Fondo viene alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro (0,375%) e dei lavoratori (0,125%) del settore. Il contributo viene calcolato solo su una parte della retribuzione percepita, in quanto alcune componenti accessorie alla retribuzione sono esenti da contribuzione. Ad esempio, un pilota che percepisce un salario mensile di 10.000 euro, di cui circa 4.000 euro di indennità di volo, versa al Fondo un contributo di 7,5 euro mensili, mentre, in caso di sospensione per CIGS o cessazione del rapporto per collocazione in mobilità, percepisce 8000 euro mensili tra prestazione integrativa (€ 6.832) e prestazione di base (€ 1.168).
Per effetto di successivi interventi legislativi, il FSTA è oggi alimentato dall’addizionale comunale sui diritti di imbarco – applicata a ciascun biglietto di trasporto aereo acquistato da qualsiasi passeggero – pari a tre euro a biglietto.
L’attuale finanziamento del FSTA è costituito per quasi la totalità dai proventi dell’imposizione fiscale sui passeggeri (si veda il grafico Le fonti di finanziamento). Ad esempio, il Fondo nel 2013 ha incassato 5,4 milioni di euro dalle aziende e dai lavoratori del settore e 217,8 milioni dai “3 euro a biglietto”, che hanno così contribuito per il 98% alle entrate del Fondo.
I criteri e le modalità di gestione del Fondo sono definiti dalle aziende e dalle organizzazioni sindacali (OO.SS) del settore del trasporto aereo. L’Inps non può intervenire direttamente nelle scelte gestionali del fondo, fungendo quasi esclusivamente da “cassiere” e “erogatore”.
La situazione attuale e il futuro del Fondo
La legge n. 92/2012 (cd legge Fornero) ha previsto (art 3, comma 44) la possibilità che il FSTA si adegui a disposizioni relative ai cosiddetti Fondi di solidarietà, ossia fondi di categoria che forniscono anch’essi prestazioni integrative di sostegno al reddito, ma sono alimentati esclusivamente da contributi di aziende e lavoratori.
La stessa legge ha disposto (art. 3, comma 47) la soppressione del FSTA, a decorrere da inizio 2014, ma nel 2013 la norma di soppressione del FSTA è stata abrogata (art 13, comma 22 del DL n. 145/2013).
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ne ha dedotto, con una nota all’Inps del 23 dicembre 2014, che il FSTA possa trasformarsi, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in un fondo di solidarietà. Nel caso venisse prorogata anche l’addizionale sui diritti di imbarco – tramite decreto interministeriale – il FSTA diventerebbe l’unico fondo di solidarietà alimentato prevalentemente da proventi a carico della fiscalità generale.
Nell’agosto e nel dicembre del 2014, sono stati raggiunti, per importanti crisi del settore, accordi a livello governativo con le parti sociali, che prevedono una estensione della durata della prestazione di ulteriori due anni, fino ad un massimo di 9 anni. In questi due anni aggiuntivi il Fondo dovrebbe sostenere l’intero carico relativo all’80% della retribuzione di riferimento nonché l’onere della c.d. “contribuzione correlata”, ovvero i contributi previdenziali (circa il 30% della retribuzione che il lavoratore percepiva prima della cessazione del rapporto di lavoro).²
Lunedì 9 marzo è convocata una riunione del Comitato Amministratore del Fondo per discutere, fra gli altri argomenti, la possibilità di erogare le prestazioni del Fondo anche ad aziende che non hanno la regolarità contributiva e che avevano fatto domanda di concordato preventivo in continuità, non ancora omologato dal giudice. Questa richiesta va contro le regole Inps, che permettono il pagamento di prestazioni integrative solo alle aziende che sono in regola con il pagamento dei contributi (che hanno il DURC).
Disponibilità finanziarie attuali del Fondo
Attualmente, considerate le entrate previste per il 2015, il Fondo ha una disponibilità di cassa di circa 47 milioni di euro al netto delle somme già impegnate a seguito di delibere assunte.
Aggiornamento in seguito alla riunione del Comitato Amministratore del 9 marzo
Nella riunione del 9 marzo il Comitato amministratore del Fondo Speciale del Trasporto Aereo (FSTA) ha approfondito le seguenti questioni:
Sul punto 2 il Comitato ha stralciato dall’ordine del giorno la bozza di delibera che avrebbe consentito di erogare le prestazioni del fondo anche ad aziende senza la regolarità contributiva per il mancato versamento di contributi in periodi precedenti la domanda di concordato preventivo in continuità non ancora omologato dal giudice. Il Comitato ha deciso di non modificare il regolamento del Fondo anche alla luce dell’imminente decreto ministeriale recante aggiornamenti alle regole per il rilascio del DURC, che potrebbe consentire la definitiva risoluzione della questione.
Infine, sul punto 3, ovvero sulla possibilità contemplata in recenti accordi nazionali di concedere ai lavoratori in mobilità un’estensione della durata della tutela del reddito a totale carico del FSTA, il Comitato ha ritenuto di dover continuare gli approfondimenti in sede ministeriale.
Esauriti gli argomenti di discussione il Comitato si è aggiornato a lunedì 30 marzo 2015 alle ore 11.00
Grafici e tabelle
* dato 2014/15 provvisorio
* dato 2014/15 provvisorio
* dato 2014 parziale non definitivo
[TABLE="width: 536"]
[TR]
[TH="colspan: 2"]Anno[/TH]
[TH]2009[/TH]
[TH]2010[/TH]
[TH]2011[/TH]
[TH]2012[/TH]
[TH]2013[/TH]
[TH]2014[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="colspan: 2"]numero prestazioni[/TH]
[TH]15.846[/TH]
[TH]13.479[/TH]
[TH]14.528[/TH]
[TH]17.613[/TH]
[TH]14.132[/TH]
[TH]9.905[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH]prestazioni per classi di importo mensile[/TH]
[TH]< 2.000 €[/TH]
[TD]10.285[/TD]
[TD]8.932[/TD]
[TD]9.578[/TD]
[TD]11.917[/TD]
[TD]10.700[/TD]
[TD]7.627[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]2.000-5.000 €[/TH]
[TD]4.144[/TD]
[TD]3.478[/TD]
[TD]4.071[/TD]
[TD]4.366[/TD]
[TD]2.763[/TD]
[TD]1.755[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]5.000-10.000 €[/TH]
[TD]887[/TD]
[TD]623[/TD]
[TD]576[/TD]
[TD]896[/TD]
[TD]506[/TD]
[TD]369[/TD]
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[TR]
[TH]10.000-20.000 €[/TH]
[TD]524[/TD]
[TD]441[/TD]
[TD]301[/TD]
[TD]399[/TD]
[TD]160[/TD]
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[TR]
[TH]oltre 20.000 €[/TH]
[TD]6[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]35[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]2[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
* Gli importi medi annui sono calcolati senza tener conto delle effettive mensilità percepite da ciascun beneficiario nell'anno e, pertanto, sono inferiori alle medie reali
Leggi la scheda informativa in formato PDF
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=;0;10054;&lastMenu=10054&iMenu=1&itemDir=10274
Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA)
Come è nato e a cosa serve
Il Fondo Speciale per il Trasporto Aereo (FSTA) è stato istituito dall’art. 1 ter del Decreto Legge n. 249/ 2004 convertito dalla Legge n. 291/2004. Preleva circa 220 milioni all’anno dai contribuenti, più del finanziamento annuo per la lotta alla povertà attraverso il Sostegno di Inclusione Attiva (SIA).
In base alla legge istitutiva, il Fondo ha il fine di intervenire in casi di crisi di aziende del settore del trasporto aereo, per:
- erogare specifici trattamenti a favore di lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro, da sospensioni temporanee dell’attività lavorativa o da processi di mobilità;
- finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione.
Il Fondo eroga un’integrazione dei trattamenti di mobilità, cassa integrazione e guadagni straordinaria, cassa integrazione in deroga e solidarietà. I lavoratori destinatari della prestazione integrativa sono sia il personale di volo (piloti e assistenti di volo), sia il personale di terra, per un totale di circa 150.000 potenziali beneficiari (mediamente 1 su 10 ne usufruisce ogni anno).
Tale integrazione garantisce il raggiungimento dell’80% della retribuzione comunicata dall’azienda all’Inps al momento della richiesta del trattamento integrativo, fino ad un massimo di 7 anni. Pertanto i lavoratori possono percepire una prestazione che supera di gran lunga il massimale di 1167,91¹ Euro previsto per la prestazione di CIGS e di mobilità. La prestazione integrativa supera spesso, soprattutto nel caso dei piloti, i 10 mila euro mensili lordi, con casi limite in cui la prestazione si avvicina ai 30 mila euro lordi al mese (si veda la tabella Numero di prestazioni per classi di importo).
La durata massima della CIGS è in genere di quattro anni (2 più eventuali proroghe), mentre la durata della mobilità è variabile (da 1 a 3 anni), a seconda dell’età del lavoratore e dell’ubicazione dell’azienda. Pertanto, un lavoratore può beneficiare dei trattamenti del FSTA fino a 7 anni.
Come funziona e con quali risorse
Secondo la legge istitutiva, il Fondo viene alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro (0,375%) e dei lavoratori (0,125%) del settore. Il contributo viene calcolato solo su una parte della retribuzione percepita, in quanto alcune componenti accessorie alla retribuzione sono esenti da contribuzione. Ad esempio, un pilota che percepisce un salario mensile di 10.000 euro, di cui circa 4.000 euro di indennità di volo, versa al Fondo un contributo di 7,5 euro mensili, mentre, in caso di sospensione per CIGS o cessazione del rapporto per collocazione in mobilità, percepisce 8000 euro mensili tra prestazione integrativa (€ 6.832) e prestazione di base (€ 1.168).
Per effetto di successivi interventi legislativi, il FSTA è oggi alimentato dall’addizionale comunale sui diritti di imbarco – applicata a ciascun biglietto di trasporto aereo acquistato da qualsiasi passeggero – pari a tre euro a biglietto.
L’attuale finanziamento del FSTA è costituito per quasi la totalità dai proventi dell’imposizione fiscale sui passeggeri (si veda il grafico Le fonti di finanziamento). Ad esempio, il Fondo nel 2013 ha incassato 5,4 milioni di euro dalle aziende e dai lavoratori del settore e 217,8 milioni dai “3 euro a biglietto”, che hanno così contribuito per il 98% alle entrate del Fondo.
I criteri e le modalità di gestione del Fondo sono definiti dalle aziende e dalle organizzazioni sindacali (OO.SS) del settore del trasporto aereo. L’Inps non può intervenire direttamente nelle scelte gestionali del fondo, fungendo quasi esclusivamente da “cassiere” e “erogatore”.
La situazione attuale e il futuro del Fondo
La legge n. 92/2012 (cd legge Fornero) ha previsto (art 3, comma 44) la possibilità che il FSTA si adegui a disposizioni relative ai cosiddetti Fondi di solidarietà, ossia fondi di categoria che forniscono anch’essi prestazioni integrative di sostegno al reddito, ma sono alimentati esclusivamente da contributi di aziende e lavoratori.
La stessa legge ha disposto (art. 3, comma 47) la soppressione del FSTA, a decorrere da inizio 2014, ma nel 2013 la norma di soppressione del FSTA è stata abrogata (art 13, comma 22 del DL n. 145/2013).
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ne ha dedotto, con una nota all’Inps del 23 dicembre 2014, che il FSTA possa trasformarsi, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in un fondo di solidarietà. Nel caso venisse prorogata anche l’addizionale sui diritti di imbarco – tramite decreto interministeriale – il FSTA diventerebbe l’unico fondo di solidarietà alimentato prevalentemente da proventi a carico della fiscalità generale.
Nell’agosto e nel dicembre del 2014, sono stati raggiunti, per importanti crisi del settore, accordi a livello governativo con le parti sociali, che prevedono una estensione della durata della prestazione di ulteriori due anni, fino ad un massimo di 9 anni. In questi due anni aggiuntivi il Fondo dovrebbe sostenere l’intero carico relativo all’80% della retribuzione di riferimento nonché l’onere della c.d. “contribuzione correlata”, ovvero i contributi previdenziali (circa il 30% della retribuzione che il lavoratore percepiva prima della cessazione del rapporto di lavoro).²
Lunedì 9 marzo è convocata una riunione del Comitato Amministratore del Fondo per discutere, fra gli altri argomenti, la possibilità di erogare le prestazioni del Fondo anche ad aziende che non hanno la regolarità contributiva e che avevano fatto domanda di concordato preventivo in continuità, non ancora omologato dal giudice. Questa richiesta va contro le regole Inps, che permettono il pagamento di prestazioni integrative solo alle aziende che sono in regola con il pagamento dei contributi (che hanno il DURC).
Disponibilità finanziarie attuali del Fondo
Attualmente, considerate le entrate previste per il 2015, il Fondo ha una disponibilità di cassa di circa 47 milioni di euro al netto delle somme già impegnate a seguito di delibere assunte.
Aggiornamento in seguito alla riunione del Comitato Amministratore del 9 marzo
Nella riunione del 9 marzo il Comitato amministratore del Fondo Speciale del Trasporto Aereo (FSTA) ha approfondito le seguenti questioni:
- la sostenibilità finanziaria e il monitoraggio delle risorse disponibili per le misure di integrazione al reddito;
- l’accesso alle prestazioni integrative anche a favore di lavoratori di aziende non in possesso della regolarità contributiva per ragione legate allo stato di crisi economica;
- l’estensione della durata della tutela del reddito ai lavoratori licenziati.
Sul punto 2 il Comitato ha stralciato dall’ordine del giorno la bozza di delibera che avrebbe consentito di erogare le prestazioni del fondo anche ad aziende senza la regolarità contributiva per il mancato versamento di contributi in periodi precedenti la domanda di concordato preventivo in continuità non ancora omologato dal giudice. Il Comitato ha deciso di non modificare il regolamento del Fondo anche alla luce dell’imminente decreto ministeriale recante aggiornamenti alle regole per il rilascio del DURC, che potrebbe consentire la definitiva risoluzione della questione.
Infine, sul punto 3, ovvero sulla possibilità contemplata in recenti accordi nazionali di concedere ai lavoratori in mobilità un’estensione della durata della tutela del reddito a totale carico del FSTA, il Comitato ha ritenuto di dover continuare gli approfondimenti in sede ministeriale.
Esauriti gli argomenti di discussione il Comitato si è aggiornato a lunedì 30 marzo 2015 alle ore 11.00
Grafici e tabelle

* dato 2014/15 provvisorio

* dato 2014/15 provvisorio

* dato 2014 parziale non definitivo
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[TR]
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[TH]2009[/TH]
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[TH]2011[/TH]
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* Gli importi medi annui sono calcolati senza tener conto delle effettive mensilità percepite da ciascun beneficiario nell'anno e, pertanto, sono inferiori alle medie reali
¹ Si veda circolare Inps N.19 del 30.01.2015
² La normativa attualmente vigente dispone già l’accredito figurativo dei contributi sul conto assicurativo del lavoratore per tutto il periodo di fruizione delle prestazioni a sostegno del reddito; tali contributi sono commisurati alla retribuzione in godimento al momento antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro. La proposta di modifica del regolamento prevede che i contributi previdenziali per l’ulteriore biennio siano pagati dal Fondo.
Leggi la scheda informativa in formato PDF
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=;0;10054;&lastMenu=10054&iMenu=1&itemDir=10274