Applicare il Bersani-bis a Linate: missione impossibile?


stormi72

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19 Giugno 2009
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Perche' non si cerca di fare un passo indietro e si applica il Bersani bis per quanto riguarda il sistema aeroportuale milanese????

lo pubblico per tutti coloro che non se lo ricordano.


Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18-01-2001

MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 5 gennaio 2001
Modificazioni al decreto 3 marzo 2000, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2000, riguardante la ripartizione del traffico aereo passeggeri sul sistema aeroportuale di Milano;

Vista la nota del 19 aprile 2000 del vice presidente della Commissione europea e commissario per i trasporti e l'energia in cui, effettuato un esame del citato decreto ministeriale, vengono identificate alcune esigenze cui dare riscontro per evitare una pronuncia da parte della Commissione sulla base dei reclami presentati da 12 vettori comunitari;

Ritenuto necessario, al fine di aderire alle indicazioni contenute nella citata nota del 19 aprile 2000, modificare l'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 15 del 3 marzo 2000, rispetto alle modalita' di utilizzazione dello scalo di Milano Linate;

Ritenuto necessario garantire comunque adeguati collegamenti da e per lo scalo di Milano Linate con aeroporti Hub europei (centri aeroportuali collettori di traffico e perni di smistamento di voli nazionali, internazionali e intercontinentali) che hanno sviluppato un volume di traffico di oltre 40 milioni di passeggeri nell'anno solare 1999;

Considerata altresi' la necessita' di provvedere, entro la fine dell'anno 2001, ad una verifica del funzionamento della ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano, tenendo conto dell'obiettivo prioritario dello sviluppo dell'Hub di Malpensa;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 15 del 3 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2000 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4.

1. I vettori comunitari possono operare collegamenti di linea "point to point , mediante aeromobili, del tipo "narrow body (unico corridoio), tra lo scalo di Linate e altri aeroporti dell`Unione europea sulla base dei volumi di traffico passeggeri, in arrivo e in partenza, registrati tra i medesimi aeroporti e il sistema aeroportuale di Milano, nell'anno solare 1999, nei limiti di cui alle seguenti lettere:

a) un servizio di andata e ritorno giornaliero per vettore, con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 350.000 e 700.000 unita';

b) due servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di quattro bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 700.000 e 1.400.000 unita';

c) tre servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di sei bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 1.400.000 e 2.800.000 unita';

d) senza alcun limite per i collegamenti con sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico superiore a 2.800.000 unita'.

2. I vettori comunitari possono effettuare sullo scalo di Linate, con le modalita' di cui al comma 1, un servizio di andata e ritorno giornaliero con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali ubicati nelle regioni dell'"obiettivo 1 o in citta' capitali di Stati membri dell'Unione europea, che abbiano registrato nel sistema aeroportuale di Milano, nel corso dell'anno solare 1999, un traffico passeggeri inferiore a 350.000 unita'.

3. In ogni caso i vettori comunitari possono effettuare sullo scalo di Linate, con le modalita' di cui al comma 1, due servizi di andata e di ritorno giornalieri, con l'uso di quattro bande orarie, per scali "Hub dell'Unione europea che abbiano sviluppato, nel corso dell'anno solare 1999, un traffico passeggeri superiore a 40.000.000 di unita'".

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'aviaz civile e' incaricato di predisporre uno studio affinche' il Ministro dei trasporti e della navigazione possa verificare, entro la fine dell'anno 2001, il funzionamento della ripartizione del traffico aereo nel sistema aeroportuale di Milano, tenendo conto dell'obiettivo prioritario dello sviluppo dell'Hub di Malpensa.

Roma, 5 gennaio 2001

Il Ministro: Bersani
 
Aggiungo, il decreto parla espressamente di vettore e non di gruppo.

1 COA = 1 vettore

Ergo tutto è legale. Bisogna farsene una ragione.
 
Il decreto Bersani va eliminato e deve essere mantenuto solo il tetto di movimenti massimi orari di 18.
 
Come ricordato da petrus.de.burgo in una precedente discussione, qualunque revisione della distribuzione del traffico aereo su Milano deve tener conto della nuova disciplina introdotta dal regolamento europeo 1008/2008. Regolamento che, ricordo, in quanto tale è direttamente applicabile nel nostro ordinamento.

Questa norma definisce quali criteri deve seguire uno Stato nel regolamentare il traffico all'interno dei sistemi aeroportuali, definisce il concetto stesso di 'sistema aeroportuale', e nello specifico (art.19) precisa:

2. A Member State, after consultation with interested parties including the air carriers and airports concerned, may regulate, without discrimination among destinations inside the Community or on grounds of nationality or identity of air carriers, the distribution of air traffic between airports satisfying the following conditions:

(a) the airports serve the same city or conurbation;

(b) the airports are served by adequate transport infrastructure providing, to the extent possible, a direct connection making it possible to arrive at the airport within 90 minutes including, where necessary, on a cross-border basis;

(c) the airports are linked to one another and to the city or conurbation they serve by frequent, reliable and efficient public transport services; and

(d) the airports offer necessary services to air carriers, and do not unduly prejudice their commercial opportunities.

Any decision to regulate the distribution of air traffic between the airports concerned shall respect the principles of proportionality and transparency, and shall be based on objective criteria.

Il Bersani-bis, per com'è costruito, non è compatibile con la normativa attuale, perché regola il numero di movimenti da Linate in funzione del numero di passeggeri di un anno N (vado a memoria: il 1999?), dunque de facto introduce una limitazione legata alla destinazione.

Laddove uno Stato Membro ne facesse richiesta, o se la Commissione Europea decidesse di farlo di sua sponte, il Bersani-bis potrebbe anche essere analizzato e cassato per incompatibilità con la nuova normativa:

4. With respect to traffic distribution rules existing at the time of the entry into force of this Regulation, the Commission shall at the request of a Member State and may on its own initiative examine the application of paragraphs 1 and 2 and [...] shall decide whether the Member State may continue to apply the measure.

Questo sempre che si desideri regolamentare il traffico aereo all'interno del sistema aeroportuale milanese, naturalmente.

Il testo integrale del regolamento è disponibile qui:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:01:EN:HTML (inglese)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:01:IT:HTML (italiano)
 
Il Bersani-bis, per com'è costruito, non è compatibile con la normativa attuale, perché regola il numero di movimenti da Linate in funzione del numero di passeggeri di un anno N (vado a memoria: il 1999?), dunque de facto introduce una limitazione legata alla destinazione.
Non sono d' accordo.

Ogni regolamentazione introduce una limitazione legata alla destinazione, altrimenti non regolamenta nulla.
Quello che la UE vieta è dire "Stoccolma sì, Londra no", ma non vieta di dire "A LIN solo le rotte che superano 500.000 pax annui".
 
Non sono d' accordo.

Ogni regolamentazione introduce una limitazione legata alla destinazione, altrimenti non regolamenta nulla.
Quello che la UE vieta è dire "Stoccolma sì, Londra no", ma non vieta di dire "A LIN solo le rotte che superano 500.000 pax annui".

Il riferimento statico ad un anno preciso fa sì che le destinazioni consentite siano sempre per forza quelle.
 
Se valesse quello che dici tu, il Decreto sarebbe una presa in giro. in quanto aggirabile senza sforzo.
In effetti è una presa in giro o forse questo Paese è una presa in giro.
Semplicemente fatta la legge trovato l'inganno... vale persino all'estero... figuriamoci in Italia!
 
Il Bersani-bis, per com'è costruito, non è compatibile con la normativa attuale, perché regola il numero di movimenti da Linate in funzione del numero di passeggeri di un anno N (vado a memoria: il 1999?), dunque de facto introduce una limitazione legata alla destinazione.

Laddove uno Stato Membro ne facesse richiesta, o se la Commissione Europea decidesse di farlo di sua sponte, il Bersani-bis potrebbe anche essere analizzato e cassato per incompatibilità con la nuova normativa:

Sono d'accordo. Anche quella sui numeri di traffico o sulla distanza è una discriminazione tra destinazioni vietata dal regolamento.
Credo che l'unica cosa legalmente proponibile, sia un tetto massimo di frequenze verso qualsiasi destinazione.
Ma finchè il Bersani bis regge, sia pure interpretato con manica larga, io me lo terrei caro.

Una domanda: siamo lontani dalla saturazione dei 18 movimenti orari previsti su LIN?
 
:D:D
Beh, diciamo che troppi nuovi voli a LIN non dovrebbero arrivare...
 
e cosa si potrebbe fare allora? suggerimenti?
Guardare i lati positivi della situazione attuale: in 10 minuti di scooter dal centro puoi raggiungere un aeroporto che ti porta con buone frequenze nel sud Italia, in gran parte delle capitali europee e in tutti gli hub da dove puoi spiccare il volo per ogni angolo del mondo, comprese tante destinazioni che da MXP non reggerebbero mai.