Riporto dalla bozza del Decreto rilancio, che comunque non dovrebbe subire variazioni nella pubblicazione in GU.
Art.206Trasporto aereo
1. All’articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:0a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze” sono inserite le seguenti: “e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Per l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, èautorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministerodell’economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazionepubblica anche indiretta. L’efficacia della presente disposizione è subordinataall’autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ilMinistro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di naturanon regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l’attocostitutivo della società, è definito l’oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altroelemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stessodecreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per ilprimo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensidell’articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento almercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte delconsiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile. Lesuccessive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi socialisono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell’economia e delle finanze èautorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale dellasocietà di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, dasottoscrivere nell’anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale odella dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.
4-bis. La società di cui al comma 3 redige senza indugio un piano industriale di sviluppo eampliamento dell’offerta, che include strategie strutturali di prodotto. La società puòcostituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attivitàe per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri.La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta,rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente Nazionaleper l’Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.
4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell’otticadella continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessacontrollate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, un contratto di servizio didurata quinquennale con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico,sottoscritto dai rispettivi Ministri.”;b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
“5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non siapplicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, edall’articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge conmodificazioni dall’articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014.
5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato,ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sullarappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell'Avvocatura delloStato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
5-ter. Tutti gli atti connessi all’operazione di cui al presente articolo sono esenti daimposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.”;
c) il comma 6 è soppresso;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsionedel Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 500 milioni dieuro per l’anno 2020. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-ter, èistituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo conuna dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione delle disposizioni dicui al comma 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze siavvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro perl’anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l’anno 2020. Con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essereriassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importiderivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzionedi dividendi o riserve patrimoniali.”.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro perl’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l’anno2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l’anno2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzionedella dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effettisull’indebitamento netto delle PA di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio2020, n. 3 e quanto a 850,3 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto dafinanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento netto aisensi dell’articolo XX (di copertura).
Art.207Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo
1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano eche sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dallanormativa EASA o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell’Entenazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano aipropri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelliminimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalleorganizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livellonazionale.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi edutilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese dicui al medesimo comma 1.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti dicui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni adessi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, comunicano all’ENAC diottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le domandedirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui alcomma 1, recano, a pena di improcedibilità, la comunicazione all’ENACdell’impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economicicomplessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionaledel settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piùrappresentative a livello nazionale.
5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall’autoritàamministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determinal’applicazione da parte dell’ENAC, secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegatasul territorio italiano.
6. Le somme rivenienti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comm 5 sono destinate,nella misura dell’80 per cento, all’alimentazione del Fondo di solidarietà per il settoredel trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter deldecreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delleattività dell’ENAC.
Art.208Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione delCOVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, lemaggiori somme derivanti dall’incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarcoprevisto dall’articolo 6 – quater, comma 2, del decreto – legge 31 gennaio 2005, n. 7,convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate, nella misuradel 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioniprevidenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nella restantemisura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore deltrasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decretolegge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291.
2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano leprevisioni dell’articolo 6 – quater, commi da 3 a 3 – quater, del decreto – legge 31 gennaio2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole “A decorreredal 1°gennaio 2020” sono inserite le parole “e fino al 30 giugno 2021”.4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro_____per l’anno 2021 e ineuro______, a decorrere dall’anno 2022, si provvede…
Relazione illustrativa
L’attuale normativa prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori sommederivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioniprevidenziali dell'INPS.La proposta normativa, per far fronte ad esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione delCOVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, prevede, a decorrere dal 1° luglio2021, che il 50 per cento delle risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti diimbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,(convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43) siano destinate adalimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.