La Cassazione ha stabilito che c e' stato depistaggio?
bene, c e' stato depistaggio.
se cominciano ad esserci responsabilità accertate, e' logica conseguenza che almeno qualcuno cominci a pagare...
Tanto per stabilire cheProvo a scrivere un sunto della sentenza, altrimenti si continua a parlare di missile, quando la sentenza in realtà parla di altro (sono gradite correzioni, non avendo alcuna nozione di giurisprudenza):
- Premessa importante: la sentenza è stata formulata dalla SEZIONE CIVILE della Cassazione. Essa è stata chiamata a rispondere ad una domanda ben precisa, che non è precisamente assimilabile a quanto discusso in sede penale, ovvero, sintetizzando: Itavia è fallita a seguito dei depistaggi occorsi quando un suo aereo è caduto e si è tentato di attribuire alla Compagnia la colpa (cd. tesi del cedimento strutturale)?
- E' importante e fondamentale ribadire che trattasi di Sentenza Civile, poiché come scrive la stessa Corte (§ 5.2 e soprattutto §5.3): “nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
- Su queste basi (§5.1): “ritiene questa corte che elemento risolutore della controversia sia l’accertamento in fatto, operato nei pregressi gradi di merito ed oramai non più suscettibile di essere rimesso in discussione, della sussistenza di un’attività di depistaggio: tale accertamento, effettuato dal giudice di primo grado, è qualificato dalla corte di appello come non reso oggetto di un’impugnazione incidentale, che sarebbe stata oltretutto inammissibile per tardività”.
- Si badi inoltre che la Corte arriva a scrivere che (§5.1): “se depistaggio deve qui aversi per definitivamente accertato esservi stato, risulta oltretutto perfino irrilevante ricercare la causa effettiva del disastro, nonostante la tesi del missile sparato da aereo ignoto, la cui presenza sulla rotta del velivolo Itavia non era stata impedita dai Ministeri della difesa e dei trasporti, risulti oramai consacrata pure nella giurisprudenza di questa corte”.
Pertanto: il giudizio emesso cassa le sentenze civili precedenti che alla domanda che sintetizzavo al primo punto rispondevano NO, e rimanda a nuovo giudizio civile.
Relativamente alla vicenda in sé, che, lo riscrivo ancora una volta, non è direttamente oggetto di sentenza da parte della Corte, quest’ultima non fa altro che prender per buone, le risultanze di primo e secondo grado relativamente al tema del depistaggio, e la sentenza n. 1871 della Cassazione del 28 gennaio 2013, che: “in termini ancor più netti (…) afferma, quanto al disastro di Ustica, essere abbondamtemente e congruamente motivata la tesi del missile”.
NOTA BENE: si utilizza la parola MOTIVATA e non PROVATA.
a) la sentenza stabilisce che c e' stato depistaggio
b) e' inutile discutere dei fatti, se prima non si mettono dei punti fermi. E questo e' un punto fermo
da nessuna parte ho scritto che c e' nesso tra questa sentenza e l ipotesi del missile. Ribadisco però l importanza di vedere riconosciuta una attività illecita, tesa ad intralciare l accertamento della verità.
L unico dato certo e' che quell aereo non è' caduto per negligenza, cattiva manutenzione o cedimento strutturale; e che,
a seguito di quell evento, una compagnia sana, per quanto in difficoltà, e' stata "massacrata"