Ue: la ricapitalizzazione dell'Alitalia del 1996 era un aiuto di stato
La ricapitalizzazione dell'Alitalia del 1996 era un aiuto di Stato, e nel suo ricorso contro la decisione della Commissione europea la compagnia di bandiera non ha dimostrato la sussistenza né di vizi procedurali né di vizi di merito in ordine ai criteri ed alle condizioni dell'aiuto.
Con questa motivazione il Tribunale Ue ha confermato la decisione della Commissione relativa ad aiuti concessi ad Alitalia e respinto il ricorso della compagnia.
La sentenza, come hanno sottolineato già nelle settimane passate fonti comunitarie, non ha legami e non dovrebbe avere alcuna ripercussione sull'indagine aperta dalla Commmissione l'11 giugno scorso sul prestito-ponte da 300 milioni di euro.
Sulla questione oggi all'esame i giudici del Lussemburgo si erano già pronunciati. In una prima sentenza il Tribunale Ue aveva infatti annullato la decisione della Commissione del 1997, di fronte ad un primo ricorso di Alitalia, evidenziando tra l'altro "manifesti errori di valutazione".
Nel 2001 l'esecutivo ha quindi adottato una nuova decisione che ha dichiarato compatibile con il mercato comune l'aiuto concesso sottoforma di dotazione di capitale per la ristrutturazione di Alitalia. Nello stesso anno però la compagnia aerea ha proposto ricorso - quello esaminato oggi dai giudici europei - invocando la violazione dell'obbligo di motivazione, una serie di vizi procedurali, la violazione del diritto di difesa, la violazione dell'obbligo di ottemperare alla sentenza precedente, nonche' l'erronea applicazione del criterio dell'investitore privato e taluni vizi nella fissazione delle condizioni a cui era stato subordinato l'aiuto.
Oggi il Tribunale - confermando la validità della decisione della Commissione del 2001 e respingendo il ricorso di Alitalia - ha ritenuto la decisione "sufficientemente motivata" e ha giudicato che la Commissione abbia dato corretta attuazione alla sentenza precedente definita 'Alitalia I'. Né sono stati individuati, si sottolinea tra l'altro, "manifesti errori di valutazione" da parte della Commissione riguardo alla determinazione del tasso minimo e del tasso interno ai fini dell'attuazione del criterio dell'investitore privato in economia di mercato.
RAINEWS24
La ricapitalizzazione dell'Alitalia del 1996 era un aiuto di Stato, e nel suo ricorso contro la decisione della Commissione europea la compagnia di bandiera non ha dimostrato la sussistenza né di vizi procedurali né di vizi di merito in ordine ai criteri ed alle condizioni dell'aiuto.
Con questa motivazione il Tribunale Ue ha confermato la decisione della Commissione relativa ad aiuti concessi ad Alitalia e respinto il ricorso della compagnia.
La sentenza, come hanno sottolineato già nelle settimane passate fonti comunitarie, non ha legami e non dovrebbe avere alcuna ripercussione sull'indagine aperta dalla Commmissione l'11 giugno scorso sul prestito-ponte da 300 milioni di euro.
Sulla questione oggi all'esame i giudici del Lussemburgo si erano già pronunciati. In una prima sentenza il Tribunale Ue aveva infatti annullato la decisione della Commissione del 1997, di fronte ad un primo ricorso di Alitalia, evidenziando tra l'altro "manifesti errori di valutazione".
Nel 2001 l'esecutivo ha quindi adottato una nuova decisione che ha dichiarato compatibile con il mercato comune l'aiuto concesso sottoforma di dotazione di capitale per la ristrutturazione di Alitalia. Nello stesso anno però la compagnia aerea ha proposto ricorso - quello esaminato oggi dai giudici europei - invocando la violazione dell'obbligo di motivazione, una serie di vizi procedurali, la violazione del diritto di difesa, la violazione dell'obbligo di ottemperare alla sentenza precedente, nonche' l'erronea applicazione del criterio dell'investitore privato e taluni vizi nella fissazione delle condizioni a cui era stato subordinato l'aiuto.
Oggi il Tribunale - confermando la validità della decisione della Commissione del 2001 e respingendo il ricorso di Alitalia - ha ritenuto la decisione "sufficientemente motivata" e ha giudicato che la Commissione abbia dato corretta attuazione alla sentenza precedente definita 'Alitalia I'. Né sono stati individuati, si sottolinea tra l'altro, "manifesti errori di valutazione" da parte della Commissione riguardo alla determinazione del tasso minimo e del tasso interno ai fini dell'attuazione del criterio dell'investitore privato in economia di mercato.
RAINEWS24