Scusate se posto qui. In caso spostate pure:
La Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo al testo di conversione in legge del "DL rilancio" e si attende ormai solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione (
testo PDL 2.500-A). Tutte l
e disposizioni attinenti il settore del trasporto aereo (
artt. 198, 202, 203 e 204) sono state sostanzialmente confermate con modifiche minime ed
una sola novità di rilievo: una
misura di compensazione per le società di gestione aeroportuale tramite la futura proroga di due anni di tutte le concessioni di gestione aeroportuale in corso (
art. 202, comma 1-bis) voluta dal dal braccio destro di
Renzi onorevole
Nobili
Come già anticipato da
AVIONEWS in data 19 giugno 2020 il Governo, a fronte di evidenti carenze di risorse finanziarie, respingendo le richieste di istituzione di un apposito Fondo di compensazione per i gestori aeroportuali, come già fatto per i vettori aerei (
130 milioni per Blue Panorama, Neos ed Air Dolomiti, 350 milioni per Alitalia in amministrazione straordinaria oltre allo stanziamento di ben 3,3 miliardi per la Nuova Alitalia),
ha adottato la molto discutibile soluzione della futura proroga indistinta di tutte le concessioni in essere, che si sostanzia più in un regalo politico dalla dubbia tenuta che in un’effettiva misura di compensazione per la ripartenza del settore aeroportuale. È, infatti, estremamente probabile una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, con tutti gli inevitabili contenziosi.
Il Governo parla di trasporto aereo
ma continua ad ignorare le società di handling(
circa 100 operatori certificati), che sono state prima escluse dal Fondo di compensazione di iniziali 200 milioni, poi ridotti in 130 milioni effettivi (
art 198) per poi essere del tutto dimenticate, concentrando tutte le risorse economiche sempre e solo sulla Nuova Alitalia. I 130 milioni a cui Blue Panorama, Neos ed Air Dolomiti potranno accedere allineandosi, entro la data di presentazione della domanda e comunque entro il 17 agosto 2020, ai trattamenti retributivi previsti dal Contratto collettivo nazionale di settore sono poca cosa.
L’unica misura positiva e validaadottata dal Governo
resta quella del trattamento economico minimo per tutto il personale del trasporto aereo (
art. 203, che in questo caso riguarda sia i vettori, che gli handler, che i gestori)
mentre continuano a mancare interventi sostanziali per il sostegno del settore e la ripresa del trasporto aereo.
La soluzione della proroga indistinta della durata delle concessioni aeroportuali
non è in alcun modo uno strumento di risposta all’attuale stato di crisi da Covid-19 in quanto:
i) la prima applicazione avrà luogo nel 2027 per l’aeroporto di
Genova, che già beneficia di una proroga amministrativa di ben sette anni (
dall’originario termine del 2020 al 2027), e poi
si dovranno attendere ben 15 o 20 e più anni per tutti i restanti aeroporti (
Torino nel 2035 e poi nel 2041 i due scali milanesi e Venezia e così via). Si nota come anche
Venezia già benefici già di una proroga amministrativa di ben 14 anni in forza del controverso contratto di programma in deroga, che ha consentito una proroga del termine di scadenza della concessione dal 2027 sino al 2041;
ii) non incide e non attiene in alcun modo agli attuali contratti di programma e periodi tariffari vigenti nel settore aeroportuale dalla durata di 5 e 4 anni e profondamente incisi dalla crisi da Covid-19, ma si sostanzia in un rilevante vantaggio economico per gli aeroporti tra circa 20 anni. Per la verità le società di gestione aeroportuale, nell’immediato, potranno parzialmente compensare l’attuale perdita di valore delle loro partecipazioni a causa del crollo del traffico determinato dalla pandemia da Covid-19 con gli attesi rilevanti ritorni finanziari nei futuri due anni di proroga della concessione;
iii) la Commissione europea ha espressamente chiarito nella proposta di modifica del Regolamento (Ce) n. 1008/2008 poi adottata in data 25 maggio 2020 con il Regolamento Ue 2020/696
che la proroga degli affidamenti in essere può essere disposta in misura eccezionale, per far fronte all’emergenza da Covid-19,
solo ai rapporti in scadenza al 31 dicembre 2020 e per una durata limitata di 12 mesi, restando fermo ed indiscusso il rispetto dei principi comunitari di evidenza pubblica;
iiii) non è in alcun modo una misura riconducibile alle previsioni dell’art. 165 del codice dei Contratti pubblici (
DLgs n. 50/2016) sull’equilibrio economico-finanziario delle concessioni sia perché ridetermina forfettariamente in due anni e per tutti la condizione di presunto riequilibrio, senza alcuna valutazione, sia perché si ritiene che le disposizioni dell’articolo 165 non siano comunque applicabili ai 40 rapporti concessori affidati in via diretta senza alcuna forma di evidenza pubblica (
in Italia solo gli scali di Forlì, Rimini, Lampedusa, Reggio Calabria e Crotone sono stati affidati concorrenzialmente ai sensi dell’art.704 cn). Si ricorda, infatti, che
8 aeroporti sono stati assegnati in forza di specifiche e vecchie leggi speciali
(Roma-Fiumicino e Ciampino; Milano-Linate e Malpensa; Venezia; Bergamo; Torino e Genova) mentre
26 aeroportisono stati affidati in via amministrativa ai sensi del DM n. 521/1997. Vi sono pure degli scali gestiti in forma precaria, senza una formale concessione (
Bolzano e Grosseto) o casi in cui i rilasciati titoli concessori non sono riconducibili alle vigenti disposizioni nazionali e destano qualche perplessità (
fonte Annuario statistico Enac 2019);
Il Governo ha quindi
scelto di rinviare la concorrenza e le forme trasparenti e concorrenziali di affidamento delle concessioni aeroportuali di altri due anni nonostante le stesse verranno a scadenza in media solo tra circa 15 o 20 anni,
alterando significativamente lo strumento eccezionale della possibile revisione dei rapporti concessori per rispettare le condizioni di equilibrio economico finanziario del rapporto.
Si deve segnalare come tale approccio sia stato adottato dal Governo nell’ambito del "Dl rilancio" non solo nei confronti delle società di gestione aeroportuale (
2 anni ex art. 202, comma 1-bis) ma quale
soluzione generale in diversi settori, disponendo: una simile proroga indistinta e generica di
12 mesi per le concessioni portuali (
stazioni marittime, servizi ferroviari portuali e servizi ai passeggeri ex art. 199); una proroga sino a
3 anni per le concessioni di impianti sportivi pubblici legata però al recupero dei proventi non incassati ed all’ammortamento degli investimenti ed al sostentamento dei maggiori costi di
safety (
art. 216); un rinnovo di
12 annidelle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubblico in scadenza al 31/12/20 (
art. 181); ribadendo la validità della proroga automatica di
15 anni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 1, commi 682 e seguenti della legge n. 145/2018 ampliata anche nei confronti delle concessioni lacuali e fluviali (
art. 182).
Vi è una
discrasia totale tra l’approccio seguito dal Governo e i principi comunitari di trasparenza, imparzialità, libera circolazione dei servizi e condizioni di rilascio delle concessioni
fissati nelle direttive e norme nazionali vigenti, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale (
da ultimo Consiglio di Stato 18 novembre 2019, n. 2019). La stessa Ragioneria dello Stato aveva inviato delle motivate osservazioni sui vizi del rinnovo automatico per legge delle concessioni, rilevando come simili norme sono già state dichiarate in contrasto con l’ordinamento comunitario e restano ad elevato rischio di procedura di infrazione.
Nel caso delle concessioni aeroportuali, tenuto conto della loro scadenza naturale tra 15 o 20 e più anni, è palese che il rinnovo automatico di 2 anni della loro durata
non possa in alcun modo configurarsi come una misura compensativa dell'attuale crisi economica da Covid-19. È semplicemente un immotivato e cospicuo regalo che richiama molto la soluzione dei contratti di programma in deroga concessi nel 2012 ad Aeroporti di Roma, Sea e Save per far fronte nell’immediato alla necessità di investimenti infrastrutturali e che poi, invece di aver un’efficacia limitata a 5 anni, sono stati ampliati dalla politica a 15 o 20 anni. Un regalo che assomiglia più ad un pagherò lautamente tra 20 anni. Ma sarà privo di efficacia perché difficilmente supererà le censure della Commissione europea ed eventuali contenziosi di operatori di altri Stati membri interessati ad entrare nel nostro Paese.
Avionews.